CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 40553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 039S6BN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che in parziale riforma della pronuncia dì primo grado - che aveva condannato l'imputato in ordine a! reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. - ha ridotto la pena al predetto inflitta. L'unico motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità non è inammissibile, anzi è fondato. Va premesso che il controllo degli atti processuali ha consentito di accertare l'inesistenza della querela (che infatti, sebbene oggetto di espressa richiesta di inoltro, del 6.6.2023, entro la data dell'udienza, da parte dell'Ufficio del Processo di questa Corte, non risulta pervenuta in atti). Ritenuto che pertanto, essendo stata nel caso di specie la sentenza di appello pronunciata prima dell'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA] - di cui al d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla l 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - il ricorso che ha dedotto, dopo l'entrata in vigore della riforma, unicamente il difetto di una valida querela in relazione al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 7 - che in virtù dell'art. 2 del d.lgs. 150/22 citato è oramai divenuto procedibile a querela - deve essere ritenuto non inammissibile, con la conseguenza che alcun giudicato sostanziale può dirsi irtervenuto prima della sua proposizione (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); sicché è rilevabile il difetto della condizione di procedibilità. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell'azione penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto dì querela. Così