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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42888/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 31/05/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 15/03/2021 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], dal dicembre 2006 amministratore unico di N.F.G. s.r.I., dichiarata fallita il 14/11/2013, responsabile dei reati di causazione del fallimento attraverso operazioni dolose (per aver, con il protratto, esteso e sistematico omesso versamento di tributi e contributi, condotto la società al fallimento, alimentando ingiustificatamente e progressivamente l'esposizione verso l'erario, con prevedibile dissesto della società: capo a) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b), condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità dei fatti di bancarotta, alla pena di anni 3 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la medesima durata.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - che denunciano vizi di motivazione.

2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta documentale, pur muovendo da censure afferenti alla qualifica soggettiva dell'imputato, che - deduce il ricorrente - già la Guardia di finanza aveva indicato come amministratore di diritto, ma non di fatto, laddove l'amministrazione della società era da ricondurre a [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e al genero [OSCURATO:PERSONA] (coimputato che ha definito ex art. 444 cod. proc. pen. la propria posizione), laddove la società aveva sede presso lo studio Benigni, che ne aveva sempre curato la contabilità, tanto che, in occasione dell'incontro con il curatore, Barone si presentò con una relazione predisposta da tale studio.

Pertanto, l'imputato doveva essere assolto per difetto del dolo generico consistente nella consapevolezza e volontà di impedire la ricostruzione della vita della società.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta per operazioni dolose.

La sentenza del Tribunale rileva che Barone era subentrato nell'amministrazione nel 2006 quando vi era il "picco" di inadempimento delle obbligazioni tributarie, sicché, nel momento in cui assunse la carica amministrativa, le operazioni dolose erano già state poste in essere, mentre non vi può essere responsabilità per tale reato dell'amministratore apparente.

Nella materia dei reati fallimentari e tributari, che hanno determinato in massima parte il dissesto, l'elemento soggettivo del reato richiede il dolo specifico, il che vale anche per il reato di operazioni dolose, per il quale è necessario il dolo specifico di commettere operazioni dolosamente preordinate al dissesto.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità.

2. Il primo motivo non merita accoglimento.

2.1. Quanto alla qualifica soggettiva attribuita dalle conformi sentenze di merito a Barone di amministratore non solo di diritto, ma anche di fatto i giudici di merito hanno desunto detta qualifica da una pluralità di elementi.

La Corte di appello ha valorizzato sia la significativa collaborazione prestata da Barone al curatore, sia, soprattutto, la piena consapevolezza dallo stesso mostrata, anche rispetto a momenti significativi, degli atti di gestione della fallita, quali le vicende del 2007 (a crisi della società già in atto) relative all'acquisto di pellami per circa 500 mila euro, sulla base di una scelta attribuibile all'amministratore di diritto (appunto, Barone) o, comunque, da lui non contrastata (nonostante i poteri connessi alla qualifica, può aggiungersi).

Nella stessa prospettiva, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), dopo aver dato atto che la fattura relativa alla fornitura per 500 mila euro non era stata pagata, sottolinea come lo stesso Barone abbia spiegato che nel 2008, essendo la situazione divenuta ingestibile, veniva rescisso il contratto di locazione dell'unico magazzino di cui disponeva la società, che, dunque, da quell'anno, cessava di operare.

Nel 2010, Barone rassegnava le dimissioni, ma, alla manifestazione di volontà, non fece seguire alcun necessario adempimento formale (registrazioni presso la camera di commercio) ed anzi fu proprio lui a presentare il bilancio d'imposta relativo al 2012, a consegnare la cassa residua (di cui, osserva il giudice di primo grado, evidentemente non aveva mai perso la disponibilità) e ad opporsi a un decreto ingiuntivo.

2.2. Nei termini indicati, i giudici di merito, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati e immuni da vizi logici, hanno dato conto dell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva , /PU o commerciale dell'attività della società - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).

Le doglianze del ricorrente non scalfiscono la motivazione della sentenza impugnata.

Tali doglianze in primo luogo, si sottraggono alla compiuta disamina critica degli elementi valorizzati e del ragionamento probatorio svolto sulla base di essi dalla sentenza impugnata, risultando, sotto questo profilo, del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Il ricorso poi offre dati (in particolare, l'annotazione di P.G.) che non inficiano tale ragionamento, ma - così come le ulteriori deduzioni - danno conto dell'esistenza di complici, peraltro, come si evince dallo stesso ricorso, individuati e processati.

2.3. La doglianza, articolata nel corpo del primo motivo, immediatamente riferibile al dolo del reato di bancarotta documentale è del tutto generica, risolvendosi, in buona sostanza, nella citazione di una sentenza di questa Corte, laddove la Corte distrettuale ha, in primo luogo, rilevato che il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la fattispecie dell'irregolare tenuta dei libri e della scritture, mentre, in secondo luogo, ha ritenuto ravvisabile nel caso di specie, il necessario dolo generico, in ragione delle connotazioni delle irregolarità contabili volte a occultare artifizi contabili.

Anche sul punto, il ricorso si sottrae al confronto critico con le motivazioni del giudice di appello, laddove la motivazione della sentenza impugnata è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma, n. 2), prima parte,

I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo, n. 2),

I. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento.

Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo,

I. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2,

I. fall. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142).

Con specifico riferimento alla fattispecie di operazioni dolose causative del fallimento, che già la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente nel caso di specie, si è puntualizzato che «l'elemento soggettivo richiesto perché possa dirsi integrata l'ipotesi di cui al secondo comma, n. 2, seconda parte dell'art. 223

I. fall. (aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società) non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione che - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico - finanziaria della società, e come tale dunque "dolosa" - dia luogo alla decozione» (Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, dep. 1999, Carrino, Rv. 212613).

La sentenza impugnata, al di là del riferimento a tipologie di dolo, rileva la sussistenza dell'elemento psicologico richiamando il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, l'artificio contabile descritto, la connotazione degli inadempimenti ad obblighi assunti quando lo stato di insolvenza era conclamato, sicché, rileva il giudice di appello, «tali e tante sono le inadempienze che esse non sono spiegabili come semplice negligenze», laddove «la loro connotazione si può spiegare solo con la consapevolezza e volontà [...] di causare lo stato di insolvenza e il conseguente fallimento».

Il ricorso muove dall'erronea sovrapposizione dell'elemento psicologico dei reati tributari (il dolo specifico di evasione) con quello del reato in esame, ma la sentenza impugnata è in linea con il rilievo che quest'ultimo va individuato nella «"dolosità" delle operazioni nella commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo o anche soltanto in atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti, Rv. 247314 - 20).

Manifestamente infondata è poi la deduzione relativa all'epoca di assunzione della carica amministrativa, in cui sarebbe già intervenuto il "picco" di inadempimenti delle obbligazioni tributarie.

La motivazione della sentenza impugnata - non oggetto, sul punto, di puntuale disamina critica - ha dato atto che durante la gestione dell'imputato sono sorti ulteriori debiti, ossia non solo debiti tributari, ma anche il debito per 500 mila euro già menzionato.

Rilievo, questo, del tutto in linea con il rilievo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2,

I. fall., non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto (ex plurimis, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189).

4. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 31/05/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 15/03/2021 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], dal dicembre 2006 amministratore unico di N.F.G. s.r.I., dichiarata fallita il 14/11/2013, responsabile dei reati di causazione del fallimento attraverso operazioni dolose (per aver, con il protratto, esteso e sistematico omesso versamento di tributi e contributi, condotto la società al fallimento, alimentando ingiustificatamente e progressivamente l'esposizione verso l'erario, con prevedibile dissesto della società: capo a) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b), condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità dei fatti di bancarotta, alla pena di anni 3 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la medesima durata. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - che denunciano vizi di motivazione. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta documentale, pur muovendo da censure afferenti alla qualifica soggettiva dell'imputato, che - deduce il ricorrente - già la Guardia di finanza aveva indicato come amministratore di diritto, ma non di fatto, laddove l'amministrazione della società era da ricondurre a [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e al genero [OSCURATO:PERSONA] (coimputato che ha definito ex art. 444 cod. proc. pen. la propria posizione), laddove la società aveva sede presso lo studio Benigni, che ne aveva sempre curato la contabilità, tanto che, in occasione dell'incontro con il curatore, Barone si presentò con una relazione predisposta da tale studio. Pertanto, l'imputato doveva essere assolto per difetto del dolo generico consistente nella consapevolezza e volontà di impedire la ricostruzione della vita della società. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta per operazioni dolose. La sentenza del Tribunale rileva che Barone era subentrato nell'amministrazione nel 2006 quando vi era il "picco" di inadempimento delle obbligazioni tributarie, sicché, nel momento in cui assunse la carica amministrativa, le operazioni dolose erano già state poste in essere, mentre non vi può essere responsabilità per tale reato dell'amministratore apparente. Nella materia dei reati fallimentari e tributari, che hanno determinato in massima parte il dissesto, l'elemento soggettivo del reato richiede il dolo specifico, il che vale anche per il reato di operazioni dolose, per il quale è necessario il dolo specifico di commettere operazioni dolosamente preordinate al dissesto. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità. 2. Il primo motivo non merita accoglimento. 2.1. Quanto alla qualifica soggettiva attribuita dalle conformi sentenze di merito a Barone di amministratore non solo di diritto, ma anche di fatto i giudici di merito hanno desunto detta qualifica da una pluralità di elementi. La Corte di appello ha valorizzato sia la significativa collaborazione prestata da Barone al curatore, sia, soprattutto, la piena consapevolezza dallo stesso mostrata, anche rispetto a momenti significativi, degli atti di gestione della fallita, quali le vicende del 2007 (a crisi della società già in atto) relative all'acquisto di pellami per circa 500 mila euro, sulla base di una scelta attribuibile all'amministratore di diritto (appunto, Barone) o, comunque, da lui non contrastata (nonostante i poteri connessi alla qualifica, può aggiungersi). Nella stessa prospettiva, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), dopo aver dato atto che la fattura relativa alla fornitura per 500 mila euro non era stata pagata, sottolinea come lo stesso Barone abbia spiegato che nel 2008, essendo la situazione divenuta ingestibile, veniva rescisso il contratto di locazione dell'unico magazzino di cui disponeva la società, che, dunque, da quell'anno, cessava di operare. Nel 2010, Barone rassegnava le dimissioni, ma, alla manifestazione di volontà, non fece seguire alcun necessario adempimento formale (registrazioni presso la camera di commercio) ed anzi fu proprio lui a presentare il bilancio d'imposta relativo al 2012, a consegnare la cassa residua (di cui, osserva il giudice di primo grado, evidentemente non aveva mai perso la disponibilità) e ad opporsi a un decreto ingiuntivo. 2.2. Nei termini indicati, i giudici di merito, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati e immuni da vizi logici, hanno dato conto dell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva , /PU o commerciale dell'attività della società - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). Le doglianze del ricorrente non scalfiscono la motivazione della sentenza impugnata. Tali doglianze in primo luogo, si sottraggono alla compiuta disamina critica degli elementi valorizzati e del ragionamento probatorio svolto sulla base di essi dalla sentenza impugnata, risultando, sotto questo profilo, del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Il ricorso poi offre dati (in particolare, l'annotazione di P.G.) che non inficiano tale ragionamento, ma - così come le ulteriori deduzioni - danno conto dell'esistenza di complici, peraltro, come si evince dallo stesso ricorso, individuati e processati. 2.3. La doglianza, articolata nel corpo del primo motivo, immediatamente riferibile al dolo del reato di bancarotta documentale è del tutto generica, risolvendosi, in buona sostanza, nella citazione di una sentenza di questa Corte, laddove la Corte distrettuale ha, in primo luogo, rilevato che il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la fattispecie dell'irregolare tenuta dei libri e della scritture, mentre, in secondo luogo, ha ritenuto ravvisabile nel caso di specie, il necessario dolo generico, in ragione delle connotazioni delle irregolarità contabili volte a occultare artifizi contabili. Anche sul punto, il ricorso si sottrae al confronto critico con le motivazioni del giudice di appello, laddove la motivazione della sentenza impugnata è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma, n. 2), prima parte, I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). 3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, I. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142). Con specifico riferimento alla fattispecie di operazioni dolose causative del fallimento, che già la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente nel caso di specie, si è puntualizzato che «l'elemento soggettivo richiesto perché possa dirsi integrata l'ipotesi di cui al secondo comma, n. 2, seconda parte dell'art. 223 I. fall. (aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società) non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione che - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico - finanziaria della società, e come tale dunque "dolosa" - dia luogo alla decozione» (Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, dep. 1999, Carrino, Rv. 212613). La sentenza impugnata, al di là del riferimento a tipologie di dolo, rileva la sussistenza dell'elemento psicologico richiamando il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, l'artificio contabile descritto, la connotazione degli inadempimenti ad obblighi assunti quando lo stato di insolvenza era conclamato, sicché, rileva il giudice di appello, «tali e tante sono le inadempienze che esse non sono spiegabili come semplice negligenze», laddove «la loro connotazione si può spiegare solo con la consapevolezza e volontà [...] di causare lo stato di insolvenza e il conseguente fallimento». Il ricorso muove dall'erronea sovrapposizione dell'elemento psicologico dei reati tributari (il dolo specifico di evasione) con quello del reato in esame, ma la sentenza impugnata è in linea con il rilievo che quest'ultimo va individuato nella «"dolosità" delle operazioni nella commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo o anche soltanto in atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti, Rv. 247314 - 20). Manifestamente infondata è poi la deduzione relativa all'epoca di assunzione della carica amministrativa, in cui sarebbe già intervenuto il "picco" di inadempimenti delle obbligazioni tributarie. La motivazione della sentenza impugnata - non oggetto, sul punto, di puntuale disamina critica - ha dato atto che durante la gestione dell'imputato sono sorti ulteriori debiti, ossia non solo debiti tributari, ma anche il debito per 500 mila euro già menzionato. Rilievo, questo, del tutto in linea con il rilievo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall., non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto (ex plurimis, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189). 4. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato
Decreto Cassazione n. 42888/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris