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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 49466/2022

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ov'':,-\[OSCURATO:PERSONA] 29 01C2022 'FUZIONt O IUDIZIARI i bm...romme NI Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/12/2021 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dei difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Torino, in data 04/10/2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Maurizio erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nel delitto di bancarotta preferenziale (così diversamente qualificata l'originaria imputazione di bancarotta per distrazione di beni della fallita NOTORIA s.r.I.: cfr. capo 1) nonché, quanto al [OSCURATO:PERSONA] (amministratore unico della ALINE s.r.I.), dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla predetta società negli anni 2011- 2013 (capo 2) e, quanto al [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della NOTORIA, fallita nel 2014), dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo, negli anni di imposta 2011 e 2012, delle citate fatture emesse dalla ALINE (capo 3) e di appropriazione indebita (capo 4).

La sentenza aveva altresì disposto, nei confronti di ciascun imputato, la confisca del profitto dei predetti reati tributari, quantificato in misura corrispondente all'ammontare dell'imposta non versata al fisco (Euro 35,627,00).

In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine ai capi 1, 2 (limitatamente a due fatture emesse nel 2011) e 4, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo.

Si censura il totale silenzio sugli argomenti dedotti con i motivi di appello, con particolare riguardo all'intervenuto e non controverso pagamento di tutte le fatture, e alla conseguente assenza di un vantaggio fiscale e di evasione di imposta quanto all'IVA (mentre per l'IRES era stato evidenziato il modesto ammontare della minore imposta evasa).

Si evidenzia inoltre che tali temi non erano stati trattati neanche nella sentenza di primo grado, e che la sussistenza dei reati ascritti non poteva essere affermata sulla sola base dell'inverosimiglianza delle operazioni sottese alle fatture.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca.

Si censura anche in questo caso la totale pretermissione delle censure svolte in appello, con particolare riguardo alla quantificazione del profitto, per l'emittente, in misura pari alla presunta imposta evasa dall'utilizzatore, nonché al mancato apprezzamento del fatto che le fatture erano state pagate.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, osservando che con il primo motivo erano state dedotte censure di merito volte a proporre una lettura alternativa delle risultanze acquisite, mentre la residua censura non era stata proposta in appello, risultando comunque generica.

4. Con memoria di replica, il difensore insiste per l'accoglimento delle censure, ribadendo da un lato l'assenza di motivazione e l'errore insito nel far coincidere l'elemento psicologico con la condotta; d'altro lato, contestando - con specifici 2 richiami all'atto d'appello - che la questione della confisca fosse stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ordine di censure è manifestamente infondato.

2. La sentenza impugnata, in piena sintonia con il primo giudice, ha ritenuto inesistenti le operazioni sottese alle fatture per cui è causa, emesse dalla ALINE nei confronti della NOTORIA, sia quanto alle asserite prestazioni di consulenza, sia quanto alla commercializzazione di prodotti estetici.

In particolare, per ciò che riguarda il primo gruppo di fatture, la Corte territoriale ha ritenuto ininfluente la documentazione prodotta dalla difesa, attribuendo decisiva rilevanza alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva recisamente escluso che la ALINE svolgesse attività di consulenza, essendo attiva nel solo settore della vendita di articoli di profumeria e trattamenti estetici.

A tale deposizione, ritenuta pienamente attendibile, la Corte ha tutt'altro che illogicamente accostato l'anomalia insita nel fatto che la NOTORIA, che pure aveva nel proprio oggetto sociale l'attività di consulenza e poteva "disporre" in tal senso del [OSCURATO:PERSONA] (amministratore delegato della società), non aveva alcun bisogno di rivolgersi alla ALINE (di cui il [OSCURATO:PERSONA] era socio e amministratore unico) per fruire delle consulenze di quest'ultimo (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Quanto al secondo gruppo di fatture, la fittizietà delle operazioni è stata motivata sempre sulla scorta della deposizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che era il [OSCURATO:PERSONA] a dettarle telefonicamente numero e oggetto delle fatture, che mai erano stati effettuati i pacchetti di trattamenti estetici da mille euro, che risultava impensabile imputare a mero errore il rinvenimento di fatture aventi lo stesso numero ma oggetto diverso, ecc (cfr. pag. 10 e, più diffusamente, pag. 17 della sentenza di primo grado, le cui considerazioni concorrono a formare un unico compendio argomentativo secondo i noti principi in tema di "doppia conforme").

In tale concorde contesto, i rilievi volti a confutare la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati rispettivamente ascritti all'emittente [OSCURATO:PERSONA] e all'utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, che da un lato non tiene conto della condivisibile quantificazione del risparmio di imposta assicurato dall'utilizzo delle fatture (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado), né, d'altro lato, si confronta con gli strettissimi quanto significativi legami che hanno connotato (anche quanto al duplice ruolo del [OSCURATO:PERSONA]) gli ultimi anni di vita delle due società.

3. Per ciò che riguarda le censure concernenti la confisca, deve distinguersi la posizione del [OSCURATO:PERSONA] (le cui censure appaiono manifestamente infondate, poiché la confisca del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta è stata parametrata - in termini non censurabili in questa sede - al risparmio di spesa corrispondente all'ammontare dell'imposta o delle ritenute non versate al fisco: cfr. le valutazioni 3 operate a pag. 20 della sentenza di primo grado, integralmente confermate dalla Corte territoriale), da quella del [OSCURATO:PERSONA].

Il profitto del reato continuato di cui all'art. 8, contestato a quest'ultimo, è stato quantificato in termini identici a quelli individuati per il [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, devono peraltro essere condivisi i rilievi difensivi formulati sul punto, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo» (Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01, la quale, in motivazione, ha chiarito che il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, da individuare - in sede di sequestro - con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la sentenza deve essere invece annullata, limitatamente alle statuizioni relative all'importo della disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

Nel resto, anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio limitatamente all'importo della disposta confisca con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

Dichiara inammissibile nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ov'':,-\[OSCURATO:PERSONA] 29 01C2022 'FUZIONt O IUDIZIARI i bm...romme NI Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/12/2021 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dei difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Torino, in data 04/10/2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Maurizio erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nel delitto di bancarotta preferenziale (così diversamente qualificata l'originaria imputazione di bancarotta per distrazione di beni della fallita NOTORIA s.r.I.: cfr. capo 1) nonché, quanto al [OSCURATO:PERSONA] (amministratore unico della ALINE s.r.I.), dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla predetta società negli anni 2011- 2013 (capo 2) e, quanto al [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della NOTORIA, fallita nel 2014), dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo, negli anni di imposta 2011 e 2012, delle citate fatture emesse dalla ALINE (capo 3) e di appropriazione indebita (capo 4). La sentenza aveva altresì disposto, nei confronti di ciascun imputato, la confisca del profitto dei predetti reati tributari, quantificato in misura corrispondente all'ammontare dell'imposta non versata al fisco (Euro 35,627,00). In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine ai capi 1, 2 (limitatamente a due fatture emesse nel 2011) e 4, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo. Si censura il totale silenzio sugli argomenti dedotti con i motivi di appello, con particolare riguardo all'intervenuto e non controverso pagamento di tutte le fatture, e alla conseguente assenza di un vantaggio fiscale e di evasione di imposta quanto all'IVA (mentre per l'IRES era stato evidenziato il modesto ammontare della minore imposta evasa). Si evidenzia inoltre che tali temi non erano stati trattati neanche nella sentenza di primo grado, e che la sussistenza dei reati ascritti non poteva essere affermata sulla sola base dell'inverosimiglianza delle operazioni sottese alle fatture. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca. Si censura anche in questo caso la totale pretermissione delle censure svolte in appello, con particolare riguardo alla quantificazione del profitto, per l'emittente, in misura pari alla presunta imposta evasa dall'utilizzatore, nonché al mancato apprezzamento del fatto che le fatture erano state pagate. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, osservando che con il primo motivo erano state dedotte censure di merito volte a proporre una lettura alternativa delle risultanze acquisite, mentre la residua censura non era stata proposta in appello, risultando comunque generica. 4. Con memoria di replica, il difensore insiste per l'accoglimento delle censure, ribadendo da un lato l'assenza di motivazione e l'errore insito nel far coincidere l'elemento psicologico con la condotta; d'altro lato, contestando - con specifici 2 richiami all'atto d'appello - che la questione della confisca fosse stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ordine di censure è manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata, in piena sintonia con il primo giudice, ha ritenuto inesistenti le operazioni sottese alle fatture per cui è causa, emesse dalla ALINE nei confronti della NOTORIA, sia quanto alle asserite prestazioni di consulenza, sia quanto alla commercializzazione di prodotti estetici. In particolare, per ciò che riguarda il primo gruppo di fatture, la Corte territoriale ha ritenuto ininfluente la documentazione prodotta dalla difesa, attribuendo decisiva rilevanza alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva recisamente escluso che la ALINE svolgesse attività di consulenza, essendo attiva nel solo settore della vendita di articoli di profumeria e trattamenti estetici. A tale deposizione, ritenuta pienamente attendibile, la Corte ha tutt'altro che illogicamente accostato l'anomalia insita nel fatto che la NOTORIA, che pure aveva nel proprio oggetto sociale l'attività di consulenza e poteva "disporre" in tal senso del [OSCURATO:PERSONA] (amministratore delegato della società), non aveva alcun bisogno di rivolgersi alla ALINE (di cui il [OSCURATO:PERSONA] era socio e amministratore unico) per fruire delle consulenze di quest'ultimo (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Quanto al secondo gruppo di fatture, la fittizietà delle operazioni è stata motivata sempre sulla scorta della deposizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che era il [OSCURATO:PERSONA] a dettarle telefonicamente numero e oggetto delle fatture, che mai erano stati effettuati i pacchetti di trattamenti estetici da mille euro, che risultava impensabile imputare a mero errore il rinvenimento di fatture aventi lo stesso numero ma oggetto diverso, ecc (cfr. pag. 10 e, più diffusamente, pag. 17 della sentenza di primo grado, le cui considerazioni concorrono a formare un unico compendio argomentativo secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"). In tale concorde contesto, i rilievi volti a confutare la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati rispettivamente ascritti all'emittente [OSCURATO:PERSONA] e all'utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, che da un lato non tiene conto della condivisibile quantificazione del risparmio di imposta assicurato dall'utilizzo delle fatture (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado), né, d'altro lato, si confronta con gli strettissimi quanto significativi legami che hanno connotato (anche quanto al duplice ruolo del [OSCURATO:PERSONA]) gli ultimi anni di vita delle due società. 3. Per ciò che riguarda le censure concernenti la confisca, deve distinguersi la posizione del [OSCURATO:PERSONA] (le cui censure appaiono manifestamente infondate, poiché la confisca del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta è stata parametrata - in termini non censurabili in questa sede - al risparmio di spesa corrispondente all'ammontare dell'imposta o delle ritenute non versate al fisco: cfr. le valutazioni 3 operate a pag. 20 della sentenza di primo grado, integralmente confermate dalla Corte territoriale), da quella del [OSCURATO:PERSONA]. Il profitto del reato continuato di cui all'art. 8, contestato a quest'ultimo, è stato quantificato in termini identici a quelli individuati per il [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, devono peraltro essere condivisi i rilievi difensivi formulati sul punto, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo» (Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01, la quale, in motivazione, ha chiarito che il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, da individuare - in sede di sequestro - con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la sentenza deve essere invece annullata, limitatamente alle statuizioni relative all'importo della disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Nel resto, anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio limitatamente all'importo della disposta confisca con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara inammissibile nel