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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21951/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PALMI Idato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palmi in data 07/11/2024 che ha disposto, nei suoi confronti, l'applicazione della pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.443.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per aver ritenuto la Corte di appello sussistente il reato ascritto in luogo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. cit.

Il ricorso è inammissibile.

Il gravame è stato proposto dall'imputato personalmente, anziché da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, così come necessario per effetto del combinato disposto degli artt. 571 e 613 comma 1 cod. proc. pen. come modificati dalla legge 23/06/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017; va inoltre ribadito che il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato, come nella specie, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 cit., è inammissibile, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la modifica restrittiva relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (v.

Sez. 3, n. 15443 del 11/01/2018, Colletti, non nnass.;Sez. 6, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780).

In altri termini, con riferimento alla riforma degli artt.571 e 613 cod. proc. pen., non viene in rilievo la .problematica relativa alla individuazione dell'actus a cui si riferisce il tempus, ma solo la corretta individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto di impugnazione per conto dell'imputato o dell'indagato.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile "de piano" ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. e a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 7 r a Beatric M DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PALMI Idato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palmi in data 07/11/2024 che ha disposto, nei suoi confronti, l'applicazione della pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.443.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per aver ritenuto la Corte di appello sussistente il reato ascritto in luogo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. cit. Il ricorso è inammissibile. Il gravame è stato proposto dall'imputato personalmente, anziché da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, così come necessario per effetto del combinato disposto degli artt. 571 e 613 comma 1 cod. proc. pen. come modificati dalla legge 23/06/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017; va inoltre ribadito che il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato, come nella specie, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 cit., è inammissibile, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la modifica restrittiva relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (v. Sez. 3, n. 15443 del 11/01/2018, Colletti, non nnass.;Sez. 6, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780). In altri termini, con riferimento alla riforma degli artt.571 e 613 cod. proc. pen., non viene in rilievo la .problematica relativa alla individuazione dell'actus a cui si riferisce il tempus, ma solo la corretta individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto di impugnazione per conto dell'imputato o dell'indagato. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile "de piano" ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. e a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 7 r a Beatric M DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]
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