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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17346/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la - intempestiva- memoria trasmessa in data 29 marzo u.s., Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di una condizione di procedibilità dei reati di cui ai capi di imputazione 1, 2 e 4 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2 comma 1 lett.

I) D.Igs. 150/2022 in epoca antecedente al maturare del termine per proporre ricorso in Cassazione non è consentito, in quanto in presenza di ricorso per altro inammissibile non può essere rilevata l'eventuale improcebilità sopravvenuta per i reati di furto (si vedano Sez.

U. Salatino); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità circa l'affermata riferibilità dei fatti contestati a titolo di ricettazione, è inammissibile perché fondato su motivi già dedotti in appello e puntualmente affrontati dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la - intempestiva- memoria trasmessa in data 29 marzo u.s., Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di una condizione di procedibilità dei reati di cui ai capi di imputazione 1, 2 e 4 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2 comma 1 lett. I) D.Igs. 150/2022 in epoca antecedente al maturare del termine per proporre ricorso in Cassazione non è consentito, in quanto in presenza di ricorso per altro inammissibile non può essere rilevata l'eventuale improcebilità sopravvenuta per i reati di furto (si vedano Sez. U. Salatino); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità circa l'affermata riferibilità dei fatti contestati a titolo di ricettazione, è inammissibile perché fondato su motivi già dedotti in appello e puntualmente affrontati dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 apr
Sentenza Cassazione n. 17346/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris