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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 00011/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente Oggi, -2 GEN, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

TRIBUNALE DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al GIP presso il tribunale di Roma per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha esercitato l'azione penale, con richiesta di rinvio a giudizio depositata il 23 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Più precisamente, il Pubblico ministero ha contestato i reati di cui ai capi A), ex artt. 81, comma 2, e 513-bis cod. pen., e B) ex artt. 61, n. 2), e 635 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA]; C) ex art. 635 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA]; D) ex artt. 61, n. 2), e 635 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA]; E) ex artt. 110 e 513- bis cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con l'ordinanza del 11 maggio 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito dell'udienza preliminare, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, ex art. 33-sexies cod. proc. pen., per l'emissione del decreto di citazione a giudizio per i tutti reati contestati, ritenendo che la condotta di cui al capo A) dovesse essere qualificata nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione dì legge; il Giudice dell'udienza preliminare, nel riqualificare il reato di cui capo A) nel delitto ex art.610 cod. pen., non avrebbe tenuto conto del contenuto dei principi di diritto enunciati da Sez.

U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735- 01, in tema di reato ex art. 513-bis cod. pen.

Secondo le Sezioni Unite, la nozione di «atti di concorrenza», su cui si costruirebbe l'incriminazione in questione, farebbe riferimento agli «atti di concorrenza sleale» di cui all'ari:. 2598 cod. civ.

Tale ultima disposizione, oltre alle condotte tipizzate dei n. 1) e 2), darebbe rilievo, nel n. 3), anche ad atti di concorrenza sleale non tipizzati, di tal che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto valutare se la condotta ascritta all'imputato potesse ricomprendersi in tali atti atipici.

Secondo la giurisprudenza, assumerebbero rilievo, ai fini della sussistenza del reato ex art. 513-bis cod. pen., le condotte competitive o concorrenziali, sia attive sia omissive, che impediscano l'esercizio dell'altrui libertà di concorrenza, mediante l'uso di violenza o minaccia, favorendo l'illecita acquisizione di una posizione di vantaggio o predominio nel mercato.

Le Sezioni Unite, con la sentenza Guadagni, avrebbero ritenuto sussistente il reato ex art. 513-bis cod. pen., sub specie di atti di concorrenza atipici ex art. 2598, n. 3), cod. ci'., con riferimento 2 c)i ad una condotta simile a quella imputata a [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'abnormità dell'ordinanza impugnata, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe preso posizione con riguardo al capo E), di contenuto analogo al riqualificato capo A).

L'aver disposto per tutte le imputazioni la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, pertanto, comporterebbe una stasi irreversibile del procedimento.

Ciò in quanto l'accusa sarebbe tenuta ad esercitare l'azione penale mediante decreto di citazione a giudizio anche in relazione al capo E), ossia all'imputazione per reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., che, tuttavia, pur dopo la c.d.

«[OSCURATO:PERSONA]», rimarrebbe inquadrato nel rito dell'udienza preliminare.

La difesa degli imputati, dunque, a fronte dello scorretto esercizio dell'azione penale per il capo in questione, potrebbe eccepire il vizio ex art. 550, comma 3, cod. proc. pen., provocando una nuova restituzione degli atti al Pubblico ministero.

3. Con la propria requisitoria scritta, depositata in data 19 settembre 2023, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

L'ordinanza impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 33 -sexies cod. proc. pen. e sarebbe affetta da abnormità funzionale, in quanto espressione di un potere esercitato fuori dai limiti consentiti e foriero di una indebita regressione del procedimento.

La giurisprudenza di legittimità prevalente riterrebbe che l'eventuale modifica o correzione della definizione giuridica del fatto resa dal Pubblico ministero nella imputazione, debba avvenire nel rispetto dei principi ex artt. 423, comma 1, e 521, comma 2, cod. proc. pen., nonché della sequenza procedimentale scandita dagli artt. 425 e 429 codice di rito.

Non sarebbe consentito al giudice disporre la restituzione degli atti ex art. 33 -sexies cod. proc. pen., con un provvedimento adottato irritualmente, a seguito della modificazione dell'imputazione prospettata dal Pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, in modo autonomo e senza possibilità di impugnazione di tale provvedimento.

Ove l'accusa abbia esercitato l'azione penale in conformil:à all'imputazione, chiedendo il rinvio a giudizio per un reato soggetto al rito dell'udienza preliminare, il giudice non potrebbe rifiutarsi di celebrare l'udienza, operando una qualificazione giuridica del fatto diversa e disponendo la regressione del procedimento.

Ad ogni modo, nel caso in esame, per il capo E) non oggetto di riqualificazione, il Pubblico ministero non potrebbe emettere il decreto di citazione diretta.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Per quanto le osservazioni del Procuratore Generale siano fondate in relazione al capo A) - tenuto conto che le Sez.

U, con la sentenza n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552-01, hanno dichiarato abnorme l'atto con cui il Giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti a norma dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto contestato - può essere analizzato solo il secondo motivo del ricorso che deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata, poiché il primo deduce il vizio di violazione di legge non proponibile avverso l'ordinanza impugnata.

Il secondo motivo è fondato, in quanto l'ordinanza impugnata è affetta da abnormità. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, con l'ordinanza impugnata, non ha escluso la sussistenza del reato ex art. 513-bis cod. pen. contestato al capo E), per il quale, pur a seguito delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 150 del 2022, permane la competenza del Tribunale in composizione collegiale, con conseguente necessità di procedere con la richiesta di rinvio a giudizio e celebrare l'udienza preliminare.

Di conseguenza, la restituzione degli atti ex art. 33-sexies cod. proc. pen. affinché sia emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, per tutti i capi di imputazione, compreso il capo E), si risolve nell'imposizione al Pubblico ministero di compiere un'attività processuale in violazione dell'art. 550 cod. proc. pen., che determinerebbe la nullità del decreto rilevabile ex art. 550, comma 3, codice di rito, suscettibile di produrre una nuova regressione del procedimento.

L'ordinanza è, pertanto, affetta da abnormità funzionale in quanto produttiva di una indebita stasi procedimentale (cfr. Sez. [OSCURATO:PERSONA], par. 8.3.).

L'accoglimento del secondo motivo determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare - per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, -2 GEN, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. TRIBUNALE DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al GIP presso il tribunale di Roma per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha esercitato l'azione penale, con richiesta di rinvio a giudizio depositata il 23 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, il Pubblico ministero ha contestato i reati di cui ai capi A), ex artt. 81, comma 2, e 513-bis cod. pen., e B) ex artt. 61, n. 2), e 635 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA]; C) ex art. 635 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA]; D) ex artt. 61, n. 2), e 635 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA]; E) ex artt. 110 e 513- bis cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con l'ordinanza del 11 maggio 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito dell'udienza preliminare, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, ex art. 33-sexies cod. proc. pen., per l'emissione del decreto di citazione a giudizio per i tutti reati contestati, ritenendo che la condotta di cui al capo A) dovesse essere qualificata nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione dì legge; il Giudice dell'udienza preliminare, nel riqualificare il reato di cui capo A) nel delitto ex art.610 cod. pen., non avrebbe tenuto conto del contenuto dei principi di diritto enunciati da Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735- 01, in tema di reato ex art. 513-bis cod. pen. Secondo le Sezioni Unite, la nozione di «atti di concorrenza», su cui si costruirebbe l'incriminazione in questione, farebbe riferimento agli «atti di concorrenza sleale» di cui all'ari:. 2598 cod. civ. Tale ultima disposizione, oltre alle condotte tipizzate dei n. 1) e 2), darebbe rilievo, nel n. 3), anche ad atti di concorrenza sleale non tipizzati, di tal che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto valutare se la condotta ascritta all'imputato potesse ricomprendersi in tali atti atipici. Secondo la giurisprudenza, assumerebbero rilievo, ai fini della sussistenza del reato ex art. 513-bis cod. pen., le condotte competitive o concorrenziali, sia attive sia omissive, che impediscano l'esercizio dell'altrui libertà di concorrenza, mediante l'uso di violenza o minaccia, favorendo l'illecita acquisizione di una posizione di vantaggio o predominio nel mercato. Le Sezioni Unite, con la sentenza Guadagni, avrebbero ritenuto sussistente il reato ex art. 513-bis cod. pen., sub specie di atti di concorrenza atipici ex art. 2598, n. 3), cod. ci'., con riferimento 2 c)i ad una condotta simile a quella imputata a [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'abnormità dell'ordinanza impugnata, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe preso posizione con riguardo al capo E), di contenuto analogo al riqualificato capo A). L'aver disposto per tutte le imputazioni la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, pertanto, comporterebbe una stasi irreversibile del procedimento. Ciò in quanto l'accusa sarebbe tenuta ad esercitare l'azione penale mediante decreto di citazione a giudizio anche in relazione al capo E), ossia all'imputazione per reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., che, tuttavia, pur dopo la c.d. «[OSCURATO:PERSONA]», rimarrebbe inquadrato nel rito dell'udienza preliminare. La difesa degli imputati, dunque, a fronte dello scorretto esercizio dell'azione penale per il capo in questione, potrebbe eccepire il vizio ex art. 550, comma 3, cod. proc. pen., provocando una nuova restituzione degli atti al Pubblico ministero. 3. Con la propria requisitoria scritta, depositata in data 19 settembre 2023, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. L'ordinanza impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 33 -sexies cod. proc. pen. e sarebbe affetta da abnormità funzionale, in quanto espressione di un potere esercitato fuori dai limiti consentiti e foriero di una indebita regressione del procedimento. La giurisprudenza di legittimità prevalente riterrebbe che l'eventuale modifica o correzione della definizione giuridica del fatto resa dal Pubblico ministero nella imputazione, debba avvenire nel rispetto dei principi ex artt. 423, comma 1, e 521, comma 2, cod. proc. pen., nonché della sequenza procedimentale scandita dagli artt. 425 e 429 codice di rito. Non sarebbe consentito al giudice disporre la restituzione degli atti ex art. 33 -sexies cod. proc. pen., con un provvedimento adottato irritualmente, a seguito della modificazione dell'imputazione prospettata dal Pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, in modo autonomo e senza possibilità di impugnazione di tale provvedimento. Ove l'accusa abbia esercitato l'azione penale in conformil:à all'imputazione, chiedendo il rinvio a giudizio per un reato soggetto al rito dell'udienza preliminare, il giudice non potrebbe rifiutarsi di celebrare l'udienza, operando una qualificazione giuridica del fatto diversa e disponendo la regressione del procedimento. Ad ogni modo, nel caso in esame, per il capo E) non oggetto di riqualificazione, il Pubblico ministero non potrebbe emettere il decreto di citazione diretta. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto le osservazioni del Procuratore Generale siano fondate in relazione al capo A) - tenuto conto che le Sez. U, con la sentenza n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552-01, hanno dichiarato abnorme l'atto con cui il Giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti a norma dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto contestato - può essere analizzato solo il secondo motivo del ricorso che deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata, poiché il primo deduce il vizio di violazione di legge non proponibile avverso l'ordinanza impugnata. Il secondo motivo è fondato, in quanto l'ordinanza impugnata è affetta da abnormità. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, con l'ordinanza impugnata, non ha escluso la sussistenza del reato ex art. 513-bis cod. pen. contestato al capo E), per il quale, pur a seguito delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 150 del 2022, permane la competenza del Tribunale in composizione collegiale, con conseguente necessità di procedere con la richiesta di rinvio a giudizio e celebrare l'udienza preliminare. Di conseguenza, la restituzione degli atti ex art. 33-sexies cod. proc. pen. affinché sia emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, per tutti i capi di imputazione, compreso il capo E), si risolve nell'imposizione al Pubblico ministero di compiere un'attività processuale in violazione dell'art. 550 cod. proc. pen., che determinerebbe la nullità del decreto rilevabile ex art. 550, comma 3, codice di rito, suscettibile di produrre una nuova regressione del procedimento. L'ordinanza è, pertanto, affetta da abnormità funzionale in quanto produttiva di una indebita stasi procedimentale (cfr. Sez. [OSCURATO:PERSONA], par. 8.3.). L'accoglimento del secondo motivo determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare - per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la o
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