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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39280/2021

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2021 ORDINANZA sul ricorso n. 14301\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma alla Via G. Belli n. 27 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza n. 6124/35/14, depositata in data 25 novembre 2014, della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza n. 6124/35/2014, depositata in data 25 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano ne aveva respinto il ricorso avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso a seguito di una verifica fiscale effettuata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, considerata dall'Ufficio società a base ristretta, sicché il maggior utile accertato in capo alla società poteva considerarsi distribuito tra i soci.

Osservava la CTR che trovava applicazione, nel caso di specie, il raddoppio dei termini per l'esercizio del potere accertativo, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006 e che, quanto al merito, l'Ufficio, a seguito delle indagini fiscali, aveva accertato che la società era una cartiera e che la compagine sociale (operante secondo il modello di una società a base ristretta) era composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Correttamente l'Ufficio aveva dunque applicato la presunzione della distribuzione dei maggiori utili accertati e tale presunzione si fondava sulle caratteristiche particolari della società con ristretta base, presunzione che non era vinta neppure dal fatto che in sede penale era stato accertato che il socio di minoranza non aveva partecipato alla gestione aziendale.

Non occorrendo dunque una prova specifica della attribuzione al socio degli utili non contabilizzati e non avendo il contribuente fornito una prova contraria (con la dimostrazione che i maggiori ricavi erano stati accantonati o reinvestiti), l'operato dell'Ufficio doveva considerarsi pienamente legittimo.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste l'Ufficio mediante controricorso.

Considerato che:

1. Il primo motivo rappresenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto circa l'intervenuta decadenza del potere impositivo e la conseguente nullità dell'atto opposto (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

1.1. In particolare, poiché nel caso di specie il contribuente era già stato assoggettato alla sanzione penale, in conseguenza del patteggiamento in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 2 cit.(dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti), la successiva attività accertatrice non poteva beneficiare del raddoppio del termine, previsto dall'art. 43, comma 3, non essendo consentito per gli stessi fatti, già giudicati in sede penale, configurare una nuova ipotesi incriminatrice, come quella prevista dall'art. 4 (dichiarazione infedele), senza incorrere nel divieto del fig•bis in idem.

Per tale ragione, secondo il ricorrente, difetterebbe radicalmente il presupposto per il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 cit., considerato invece applicabile dalla CTR.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. L'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, al comma 24, ha modificato l'art. 43 d.p.r. n. 600 del 1973, prevedendo che <<in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti [cioè gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento] sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».

1.4. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 247 del 2011, nel dichiarare non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale, ha osservato che, ai fini del raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertatrice, occorre considerare l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e non rileva né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di «doppio binario» tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis Cass. 08/11/2018, n. 28616).

1.5. E che nel caso in esame sussista il presupposto per il raddoppio può ricavarsi agevolmente dal fatto che l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato ha trovato addirittura riscontro e conferma nel procedimento penale culminato con l'adozione della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. 1.6.

Correttamente, dunque, la CTR ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del termine per l'accertamento, verificando la sussistenza, nel caso in esame, dell'ipotesi di reato relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

2. Il secondo motivo riguarda «l'omesso esame della circostanza relativa all'erronea e falsa applicazione di legge>>, testualmente richiamando l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Dopo un'ampia disamina degli orientamenti giurisprudenziali espressi in tema di società a base ristretta, il ricorrente sostanzialmente lamenta l'insussistenza dei presupposti per configurare nel caso in esame una società a base ristretta e la conseguente impossibilità di applicare la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci; contesta, inoltre, la qualità di mera cartiera riconosciuta in capo alla società accertata.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Quanto al primo profilo (relativo alla inconfigurabilità, nel caso in esame, di una società a base ristretta), premesso che il motivo è stato articolato ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., senza precisare in alcun modo quale sarebbe il fatto decisivo asseritamente trascurato dalla CTR, va in ogni caso rilevato che il ricorrente ha molto insistito sull'inesistenza di rapporti di parentela tra i soci, circostanza, però, del tutto irrilevante nella prospettiva in esame.

2.3. Secondo il condivisibile orientamento seguito da Cass.18/11/2014, n. 24572, infatti, <<In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili - salva prova contraria da parte del contribuente - anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio>>.2.4.

Correttamente, dunque, la CTR ha ravvisato la sussistenza nel caso in esame di una società a base ristretta e tale qualifica resta insuperata a fronte dei rilievi del contribuente che si limita ad insistere (erroneamente, per quanto osservato) sulla necessità di rapporti di affinità e/o parentela e sulle risultanze dei verbali di interrogatorio del socio [OSCURATO:PERSONA], questione che non risulta in alcun modo rappresentata al giudice di appello.

2.5. Il secondo profilo (riguardante l'inoperatività della presunzione della distribuzione di utili) è articolato in modo conseguenziale alla condivisione del primo e dunque ne subisce la stessa sorte.

2.6. Il terzo (relativo alla negazione della qualità di cartiera in capo alla società accertata), insiste in modo del tutto generico sulla nozione di operazioni oggettivamente inesistenti e richiama il contenuto di una precedente sentenza della CTR, favorevole al contribuente, dalla quale però non può trarsi alcuna concreta implicazione, trattandosi di una pronuncia che, a seguito di ricorso dell'Ufficio, è stata cassata da questa Corte con ordinanza pronunciata in pari data.

3. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso; pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in C 7.800 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 giugno 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2021 ORDINANZA sul ricorso n. 14301\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma alla Via G. Belli n. 27 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza n. 6124/35/14, depositata in data 25 novembre 2014, della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza n. 6124/35/2014, depositata in data 25 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano ne aveva respinto il ricorso avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso a seguito di una verifica fiscale effettuata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, considerata dall'Ufficio società a base ristretta, sicché il maggior utile accertato in capo alla società poteva considerarsi distribuito tra i soci. Osservava la CTR che trovava applicazione, nel caso di specie, il raddoppio dei termini per l'esercizio del potere accertativo, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006 e che, quanto al merito, l'Ufficio, a seguito delle indagini fiscali, aveva accertato che la società era una cartiera e che la compagine sociale (operante secondo il modello di una società a base ristretta) era composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Correttamente l'Ufficio aveva dunque applicato la presunzione della distribuzione dei maggiori utili accertati e tale presunzione si fondava sulle caratteristiche particolari della società con ristretta base, presunzione che non era vinta neppure dal fatto che in sede penale era stato accertato che il socio di minoranza non aveva partecipato alla gestione aziendale. Non occorrendo dunque una prova specifica della attribuzione al socio degli utili non contabilizzati e non avendo il contribuente fornito una prova contraria (con la dimostrazione che i maggiori ricavi erano stati accantonati o reinvestiti), l'operato dell'Ufficio doveva considerarsi pienamente legittimo. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste l'Ufficio mediante controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo rappresenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto circa l'intervenuta decadenza del potere impositivo e la conseguente nullità dell'atto opposto (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). 1.1. In particolare, poiché nel caso di specie il contribuente era già stato assoggettato alla sanzione penale, in conseguenza del patteggiamento in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 2 cit.(dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti), la successiva attività accertatrice non poteva beneficiare del raddoppio del termine, previsto dall'art. 43, comma 3, non essendo consentito per gli stessi fatti, già giudicati in sede penale, configurare una nuova ipotesi incriminatrice, come quella prevista dall'art. 4 (dichiarazione infedele), senza incorrere nel divieto del fig•bis in idem. Per tale ragione, secondo il ricorrente, difetterebbe radicalmente il presupposto per il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 cit., considerato invece applicabile dalla CTR. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. L'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, al comma 24, ha modificato l'art. 43 d.p.r. n. 600 del 1973, prevedendo che <<in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti [cioè gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento] sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 247 del 2011, nel dichiarare non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale, ha osservato che, ai fini del raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertatrice, occorre considerare l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e non rileva né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di «doppio binario» tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis Cass. 08/11/2018, n. 28616). 1.5. E che nel caso in esame sussista il presupposto per il raddoppio può ricavarsi agevolmente dal fatto che l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato ha trovato addirittura riscontro e conferma nel procedimento penale culminato con l'adozione della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. 1.6. Correttamente, dunque, la CTR ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del termine per l'accertamento, verificando la sussistenza, nel caso in esame, dell'ipotesi di reato relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 2. Il secondo motivo riguarda «l'omesso esame della circostanza relativa all'erronea e falsa applicazione di legge>>, testualmente richiamando l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Dopo un'ampia disamina degli orientamenti giurisprudenziali espressi in tema di società a base ristretta, il ricorrente sostanzialmente lamenta l'insussistenza dei presupposti per configurare nel caso in esame una società a base ristretta e la conseguente impossibilità di applicare la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci; contesta, inoltre, la qualità di mera cartiera riconosciuta in capo alla società accertata. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Quanto al primo profilo (relativo alla inconfigurabilità, nel caso in esame, di una società a base ristretta), premesso che il motivo è stato articolato ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., senza precisare in alcun modo quale sarebbe il fatto decisivo asseritamente trascurato dalla CTR, va in ogni caso rilevato che il ricorrente ha molto insistito sull'inesistenza di rapporti di parentela tra i soci, circostanza, però, del tutto irrilevante nella prospettiva in esame. 2.3. Secondo il condivisibile orientamento seguito da Cass.18/11/2014, n. 24572, infatti, <<In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili - salva prova contraria da parte del contribuente - anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio>>.2.4. Correttamente, dunque, la CTR ha ravvisato la sussistenza nel caso in esame di una società a base ristretta e tale qualifica resta insuperata a fronte dei rilievi del contribuente che si limita ad insistere (erroneamente, per quanto osservato) sulla necessità di rapporti di affinità e/o parentela e sulle risultanze dei verbali di interrogatorio del socio [OSCURATO:PERSONA], questione che non risulta in alcun modo rappresentata al giudice di appello. 2.5. Il secondo profilo (riguardante l'inoperatività della presunzione della distribuzione di utili) è articolato in modo conseguenziale alla condivisione del primo e dunque ne subisce la stessa sorte. 2.6. Il terzo (relativo alla negazione della qualità di cartiera in capo alla società accertata), insiste in modo del tutto generico sulla nozione di operazioni oggettivamente inesistenti e richiama il contenuto di una precedente sentenza della CTR, favorevole al contribuente, dalla quale però non può trarsi alcuna concreta implicazione, trattandosi di una pronuncia che, a seguito di ricorso dell'Ufficio, è stata cassata da questa Corte con ordinanza pronunciata in pari data. 3. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in C 7.800 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 giugno 2021
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