CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 32137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30177-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - Oggetto R.G.N. 30177/2022 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC avverso la sentenza n. 2634/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 1640/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in atti, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che la condannava al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle somme ivi rispettivamente attribuite per il titolo azionato (indennità erogata sotto forma di buono pasto dovuta ai sensi dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); per l’annullamento di questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] SPAaffidando le proprie censure ad un unico motivo; contro cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale [OSCURATO:PERSONA] dichiara di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., al ricorso in oggetto con un contributo alle spese di lite; l’atto risulta sottoscritto dalla controparte costituita che ha espresso la propria incondizionata adesione anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese. Roma,