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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40932/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 — La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla grossolana contraffazione del marchio, alla mancata verifica della confondibilità del medesimo da parte degli acquirenti; - alla configurabilità dell'ipotesi gradata del secondo comma dell'art. 474 cod. pen.. 3 — Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste si motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 — Si è infatti affermato che (da ultimo: Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814) integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Tale principio di diritto consente di ritenere manifestamente infondata anche la censura relativa alla confondibilità del marchio contraffatto da parte dell'acquirente. 2 — La richiesta derubricazione è inammissibile perché non dedotta con i motivi di appello e manifestamente infondata perché dal tenore dell'imputazione, non smentito dalla pena irrogata, risulta che sia stata già contestata l'ipotesi delittuosa di cui al comma secondo dell'art. 474 cod. pen.. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 — La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla grossolana contraffazione del marchio, alla mancata verifica della confondibilità del medesimo da parte degli acquirenti; - alla configurabilità dell'ipotesi gradata del secondo comma dell'art. 474 cod. pen.. 3 — Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste si motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 — Si è infatti affermato che (da ultimo: Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814) integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Tale principio di diritto consente di ritenere manifestamente infondata anche la censura relativa alla confondibilità del marchio contraffatto da parte dell'acquirente. 2 — La richiesta derubricazione è inammissibile perché non dedotta con i motivi di appello e manifestamente infondata perché dal tenore dell'imputazione, non smentito dalla pena irrogata, risulta che sia stata già contestata l'ipotesi delittuosa di cui al comma secondo dell'art. 474 cod. pen.. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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