CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 20937/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 6989-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] TORTORELLA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.6989/2021 Cron. Rep. Ud.25/01/2024 Adunanza camerale -intimati - nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], DELLA CORTE SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] TORTORELLA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso l’ordinanza n. 3 4 146/2019 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/01/24dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto: - che [OSCURATO:PERSONA], e con la medesima altri otto dottori in medicina, meglio identificati in epigrafe, che hanno conseguito diploma di specializzazione, più gli eredi di un nono medico, hanno già proposto ricorso per cassazione, in via incidentale, avverso la sentenza n. 4526/15, del 24 luglio 2015, della Corte d’appello di Roma, di rigetto della loro domanda risarcitoria in relazione alla mancata remunerazione del loro periodo di formazione specialistica, secondo quanto previsto, invece, dall’ordinamento comunitario; - che analoga impugnazione incidentale, avverso la stessa sentenza della Corte capitolina, veniva, altresì, proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri medici specializzati anch’essi meglio identificati in epigrafe; - che, tuttavia, questa Corte , mentre in relazione al ricorso per cassazione dei sanitari testé indicati (aventi, come detto, quali capofila il dott. [OSCURATO:PERSONA]) dichiarava – con ordinanza n. 34146/2019, depositata il 20dicembre 2019 – l’improcedibilità della proposta impugnazione, nulla, invece, statuiva con riferimento al ricorso proposto dai sanitari aventi come capofila la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];- che esperito, dall’uno come dall’altro gruppo di medici, ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. della suddetta ordinanza n. 31146/2019, questa Corte –con sentenza n. 19395/23, del 7 luglio 2023 – mentre ha dichiarato l’intempestività, e dunque la conseguente inammissibilità, dell’impugnazione esperita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri medici al medesimo associati, ad un esito diverso è pervenuta per il ricorso avente come capofila la dott.ssaAlbanese; - che, difatti, in relazione all’impugnazione per revocazione esperita dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri medici alla medesima associati, si èosservato che – non essendo, in realtà, intervenuta alcuna decisione in ordine alla sentenza della Corte capitolina, da costoro allora impugnata per cassazione – questo giudice di legittimità ha “mantenuto la potestà di procedere, per la prima volta, alla deliberazione sul ricorso originariamente proposto dai predetti”; - che, pertanto, per la decisione del suddetto ricorso per cassazione (già rubricato come R.g. 26241 del 2015), questa Corte, avevadisposto – con la citata sentenza n. 19395/23, del 7 luglio 2023 – rinvio a nuovo ruolo , limitatamente alla posizione dei ricorrenti aventi come capofila la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. considerato: - che l’adunanza camerale del giorno 24 gennaio 2024, tuttavia, è stata – erroneamente – fissata per la trattazione del ricorso R.g. 6989 del 2021, vale a dire il ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 3 4 146/2019 , ricorso che ha avuto con la sentenza n. 19395/23 la sua compiuta definizione, quanto a tutti i soggetti allora impugnanti; -che resta, invece, ancora da decidere – come chiarito da tale sentenza –il ricorso per cassazione che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e gli altri soggetti ad essa associati, ebbero “illo tempore” a proporre contro la sentenza n. 4526/15, del 24 luglio 2015, della Corte d’appello di Roma, ricorso rubricato come R.g. 26241/15; -che tale errore, quindi, impone di rinviare a nuovo ruolo – si ribadisce, per la decisione del solo ricorso che ha come capofila la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici ad essa associati –il suddetto giudizio di legittimità (R.g. 26241/15), e non quello di revocazione (R.g. 6989 del 2021), che ha trovato una sua completa definizione. PQM La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, limita ta m ente alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e agli altri soggetti ad essa associati, per la trattazione del ricorso per cassazione rubricato come R.g. 26241/15. Così decis