CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31551/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il D'AMORE impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che, con l'unico motivo proposto, l'imputato si duole dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rilevando che, a differenza di quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, ne aveva fatto richiesta in primo grado in sede di discussione orale e che le stesse avrebbero dovuto essergli concesse anche per mitigare il trattamento sanzionatorio in considerazione della ritenuta recidiva mediante il relativo bilanciamento; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, a prescindere dalla richiesta delle stesse, come ha correttamente posto in rilievo la sentenza impugnata, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), come avvenuto nella fattispecie in esame; Rilevato, invero, che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche la decisione impugnata ha evidenziato sia che il ricorrente ha avuto un comportamento grave perché, sorpreso in un Comune diverso da quello in cui aveva l'obbligo di dimora, forniva false dichiarazioni agli agenti di [OSCURATO:PERSONA] che avevano provveduto al controllo sia che, comunque, non sussistevano elementi concreti positivi in senso contrario; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos