CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08904/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è intervenuta remissione di querela ritualmente accettata da [OSCURATO:PERSONA]; considerato che costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681). che la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 gennaio20