CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” o “[OSCURATO:SOCIETA].”, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoSeverino Nappi-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.4771/2025 depositata il06/11/2025;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva “rinuncia alcontroricorso”, da interpretarsi quale accettazione della rinuncia, da partedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 10535/2026Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 21908/2026Data pubblicazione 26/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante la sostanziale accettazione dellarinuncia da parte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]