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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03626/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ALBAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che l'appello, convertito in ricorso per cassazione, contenga motivi manifestamente infondati, in quanto, in ordine al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in ordine all'istituto dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione sulla esclusione della particolare tenuità del fatto possa risultare "anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice del merito, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato" (Sez. 4, Sentenza n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; conforme Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione "magari in guisa implicita"), giurisprudenza riproponibile anche per la causa di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per analogia di contenuto dei due istituti, e nel caso in esame l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale induce a ritenere che il giudice abbia implicitamente valutato in senso negativo la possibilità di applic:are il beneficio invocato, mentre, quanto al secondo motivo, la contestazione sul trattamento sanzionatorio è sviluppata in fatto, mediante l'indicazione dei criteri di valutazione dell'art. 133 cod. pen. che sarebbero più favorevoli in concreto all'imputato, quindi mediante un argomento idoneo ad essere valutato nel giudizio di appello, ma non in sede di legittimità perché non contiene l'indicazione di un vizio della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ALBAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che l'appello, convertito in ricorso per cassazione, contenga motivi manifestamente infondati, in quanto, in ordine al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in ordine all'istituto dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione sulla esclusione della particolare tenuità del fatto possa risultare "anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice del merito, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato" (Sez. 4, Sentenza n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; conforme Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione "magari in guisa implicita"), giurisprudenza riproponibile anche per la causa di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per analogia di contenuto dei due istituti, e nel caso in esame l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale induce a ritenere che il giudice abbia implicitamente valutato in senso negativo la possibilità di applic:are il beneficio invocato, mentre, quanto al secondo motivo, la contestazione sul trattamento sanzionatorio è sviluppata in fatto, mediante l'indicazione dei criteri di valutazione dell'art. 133 cod. pen. che sarebbero più favorevoli in concreto all'imputato, quindi mediante un argomento idoneo ad essere valutato nel giudizio di appello, ma non in sede di legittimità perché non contiene l'indicazione di un vizio della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 d
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