CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ribadito nella memoria, con il quale si contesta la correttezza della formula assolutoria per il delitto di calunnia, confermata dalla Corte di appello- il fatto non costituisce reato anziché il fatto non sussiste-, non è deducibile in questa sede, in quanto solo formalmente deduce una violazione di legge e l'omessa motivazione, mirando, invece, a sollecitare una diversa lettura della vicenda; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3-4 in relazione alla tempistica di presentazione della denuncia; all'assenza di elementi a sostegno delle condotte dolose e di favoritismo attribuite ai magistrati denunciati; alla oggettiva calunniosità della denuncia); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente