CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 21 marzo 2016 del Tribunale di Napoli nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un unico delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità e li ha condannati alla pena di giustizia ed alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, nonché alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942. Ai due imputati si contesta di avere, in qualità di amministratori della Eurowaste s.r.I., distratto diversi beni della società ed in particolare un terreno, ceduto al padre del Moccia per il corrispettivo di euro 900.000,00 mai versato, e diversi crediti che la società poi fallita vantava in virtù di contratti di appalto stipulati con diversi Comuni, crediti anch'essi ceduti a terzi senza che la società ricevesse alcun corrispettivo. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno con un distinto atto sottoscritto dal loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si deduceva l'insussistenza degli atti di distrazione. In particolare, essi sostengono che i fatti distrattivi in realtà consisterebbero nell'inadempimento, da parte dei cessionari, dell'obbligo di corrispondere il prezzo e di tale inadempimento essi non potrebbero essere chiamati a rispondere. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 per mancanza del nesso di causalità tra le condotte distrattive e il dissesto della società e per la mancanza del dolo, nonché la mancanza di motivazione in ordine a tali punti. Nello specifico, i ricorrenti invocano i principi affermati da altra sentenza di questa Corte di cassazione secondo la quale nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493). Sostengono che essi non potevano prevedere all'atto delle cessioni che nei tre anni successivi la società sarebbe entrata in dissesto; in ogni caso, mancava il nesso di causalità tra le cessioni ed il dissesto. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, sostenendo che la cessione di crediti di valore nullo o quasi nullo non integrerebbe una distrazione, e la illogicità della motivazione per effetto del travisamento della sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 2016, della sentenza del Tribunale di Noia del 14 novembre 2009, della sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 giugno 2016 e della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Essi sostengono che i crediti ceduti avevano valore pressocché nullo, come emergeva dalle sentenze civili sopra riportate, e pertanto le condotte distrattive non potevano in alcun modo recare pregiudizio ai creditori. La Corte di appello ha obiettato che il valore dei crediti rilevante ai fini penali è quello al momento delle cessioni, che era stato valutato dal perito Iannaccone. In realtà, occorreva dare prevalenza agli accertamenti contenuti nelle suddette sentenze civili. In particolare, dalla sentenza della Corte di appello civile di Napoli del 22 gennaio 2016 emergeva che il credito verso il Comune di Caivano ceduto ad Ecolesse era insussistente Dalla sentenza del Tribunale di Noia emergeva che anche il credito verso il Comune di Noia, in quanto scaturente da un contratto privo della forma scritta richiesta ad substantiam, era insussistente. Quanto alla cessione del terreno in Maddaloni, la [OSCURATO:PERSONA] non era amministratrice della società al tempo della cessione. Inoltre, per tale terreno era stato avviato un giudizio civile dalla curatela che era stato poi definito con una transazione in virtù della quale il fallimento aveva ricevuto la modesta somma di euro 25.000,00; nell'ambito di quel giudizio, il valore del terreno era stato stimato in euro 64.500,00; all'esito del giudizio erano stati pagati creditori per euro 150.000,00, come riferito dal teste Basile. 2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Poiché i crediti ceduti avevano un valore nullo o scarso, per quanto già sopra esposto, non poteva ritenersi sussistente un danno patrimoniale di rilevante gravità. Alcuni crediti erano addirittura inesistenti e per essi non poteva ritenersi adeguato il richiamo in motivazione alla perizia Iannaccone, che aveva ad oggetto una valutazione circa il loro valore e non in ordine alla loro esistenza. 2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti sostengono che poiché il reato contestato ai coimputati, prosciolti dalla medesima imputazione per essere il reato ormai estinto per prescrizione, è il medesimo reato contestato agli odierni ricorrenti, anch'essi dovevano giovarsi della dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato. 2.6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., sostenendo che la Corte di appello ha mal valutato la gravità del reato e che non si è confrontata con gli elementi addotti dai ricorrenti a sostegno dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di un più mite trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Si consideri che dalla motivazione della sentenza del Tribunale, poi 3 Ai/ confermata dalla Corte di appello, risulta che i contratti di vendita sono stati ritenuti simulati e che solo apparentemente in essi è stato fissato un prezzo, in quanto l'accordo realmente intervenuto tra i contraenti prevedeva sin dall'origine che i corrispettivi, sebbene indicati negli atti di cessione, erano destinati a non essere corrisposti. Il motivo di ricorso, secondo il quale non può addebitarsi ai ricorrenti il mancato adempimento dei contratti da parte dei cessionari, non si confronta con le ragioni poste a base della decisione cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile perché generico. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; 5e2:. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità da tempo afferma che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804, che ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013 - depi. 2014, Marafioti, Rv. 260199). 3. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi attinenti al valore dei beni distratti, sono inammissibili. I ricorrenti lamentano la violazione della norma incriminatrice sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, il terreno ed i crediti oggetto di cessione avevano un valore nullo o scarso.Con il motivo di ricorso i due imputati lamentano la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 sulla base di una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dalla Corte di appello con la sentenza impugnata in questa sede. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Laddove, poi, i ricorrenti lamentano il travisamento delle sentenze civili, deve osservarsi che le sentenze pronunciate in procedimenti civili e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Ligresti, Rv. 278389). Il giudicato civile fa stato sulle sole questioni concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza (Sez. 3, Ordinanza n. 27052 del 19/02/2015, Cavelli, Rv. 263949). L'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238 bis cod. pnic. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto, le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041). Ne consegue che il motivo di ricorso risulta inammissibile, sia in quanto generico, perché non si specifica se le sentenze in esso indicate siano divenute irrevocabili, sia perché in ogni caso manifestamente infondato, atteso che anche laddove esse fossero irrevocabili, esse non avrebbero valore vincolante per il giudice penale e pertanto il vizio dedotto attiene ad un'erronea valutazione del materiale probatorio che, in quanto tale, attiene al merito ed è inammissibile in questa sede. Quanto alla deposizione del teste Basile, che secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che parte del prezzo del terreno sarebbe stata pagata anche attraverso il pagamento da parte della società cessionaria di crediti vantati da lavoratori della società poi fallita per euro 150.000,00, trattasi di prova che non risulta essere stata travisata, avendo la Corte di appello affermato (a pag. 13 della sentenza di secondo grado) che è indimostrato che il pagamento del prezzo sia avvenuto mediante l'estinzione ad opera della cessionaria di debiti della fallita. Peraltro, deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in realtà, si duole dell'erronea valutazione di detta prova. Le ragioni sopra esposte conducono a ritenere inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, atteso che non potendo le suddette sentenze condurre ad una diversa valutazione dei beni oggetto di distrazione, neppure può ritenersi insussistente il danno patrimoniale di rilevante gravità. Relativamente alla posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che già il Tribunale aveva implicitamente escluso la sua partecipazione alla distrazione del terreno, cosicché anche sotto tale aspetto il motivo di ricorso è inammissibile. 4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non essendo l'aggravante del danno pal:rimoniale mai stata formalmente contestata ai coimputati, del tutto correttamente la Corte di appello ha dichiarato il reato estinto per prescrizione solo nei loro confronti. Comunque, solo nei confronti degli odierni ricorrenti l'aggravante ad effetto speciale è stata applicata dal Tribunale. 5. Il sesto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che gli elementi addotti per invocare le attenuanti generiche ed un trattamento sanzionatorio più mite non rilevano, tenuto conto della particolare gravità del delitto e della reiterazione delle condotte distrattive. 6. Deve invece essere rilevata l'illegalità delle pene accessorie la cui durata è stata determinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, nella misura fissa di anni dieci. Difatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui determina nella misura fissa di anni dieci la durata della pena accessoria da essa prevista. Per effetto di detta sentenza, la pena accessoria inflitta con la sentenza impugnata in questa sede è divenuta illegale, cosicché la sentenza deve, in tale parte, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie previste dalla legge fallimentare con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della C