CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37712/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25/11/2019, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Genova con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. All'imputato era contestato di essersi impossessato della somma contante di euro 250,00 e di un computer portatile , dopo essersi introdotto in un locale di ristorazione, previo smontaggio di una finestra. 2. Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Vizio di motivazione con riferimento all'illogica e carente valutazione delle risultanze istruttorie. Si censura l'erronea applicazione dei principi che governano la prova indiziaria. L'impostazione accusatoria„ come recepita in sentenza, e l'affermazione di responsabilità che ne è derivata si fonda esclusivamente sul ritrovamento di un'impronta palmare sul lato esterno della finestra dell'esercizio commerciale, che, a seguito di rilievi dattiloscopici, è risultate corrispondere per oltre 16 punti caratteristici a quella dell'odierno ricorrente. L'assunto sarebbe erroneo: esistono plurime cause alternative che possono giustificare il rinvenimento dell'impronta palmare dell'imputato sulla finestra, non riconducibili necessariamente al furto perpetrato all'interno dell'esercizio commerciale, del tutto trascurate dalla Corte territoriale. Le diverse ricostruzioni fattuali, in astratto prospettabili, depongono univocamente a favore della natura indiziaria dell'elemento su cui si è fondata la condanna. Tale unica circostanza (ritrovamento dell'impronta), non può assurgere a prova del fatto ascritto in imputazione. La previsione di cui all'art. 192 , comma 2, cod. proc. pen., postula una pluralità d'indizi, in mancanza dei quali è precluso un accertamento processuale che soddisfi i canoni di cui all'art.533 cod. proc. pen. La Corte d'appello ha desunto la sottrazione delle res dalla sola impronta palmare. L'operazione inferenziale effettuata in sentenza non è adeguata logicamente. Le tracce lasciate sul vetro sono un indizio dell'ingresso nell'esercizio commerciale e non del furto: la Corte di legittimità è ferma nel ritenere che l'indizio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. consenta una sola presunzione, non potendosi ricavare dal dato raggiunto in via deduttiva un ulteriore accadimento presuntivo (Sez. 5 n. 21565/2015). II) Omessa motivazione e manifesta illogicità della stessa in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena in misura superiore al minimo edittale. La difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte territoriale con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Rileva inoltre un errore nella determinazione della pena. Nella sentenza di primo grado è presente un riferimento incongruo all'art. 63, comma 4, cod. pen. sebbene difettino i presupposti della sua applicazione; inoltre l'inasprimento sanzionatorio operato dal Tribunale non sarebbe giustificato in quanto precluso dalla mancata contestazione della recidiva. Sorge il dubbio che il Tribunale abbia commisurato la pena avendo presente la più severa cornice edittale prevista per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Il discorso giustificativo offerto dalla Corte di merito non soffre dei vizi lamentati dalla difesa. Il principio del libero convincimento del giudice consente di utilizzare elementi probatori di qualsiasi specie, alla condizione che tali elementi siano idonei a dare la certezza della sussistenza di fatti rilevanti ai fini della decisione. Anche gli indizi possono costituire fonti di prova quando siano logica conseguenza di fatti oggettivi univoci risultati dagli atti. Pertanto, qualora il convincimento del giudice sia fondato su elementi indiziari, per poter affermare la responsabilità dell'imputato è necessario che l'indizio sia certo e non soltanto ipotetico e che la deduzione derivante dal fatto noto si inserisca in un procedimento logico rigoroso; nel caso di una pluralità di indizi, è necessario che questi siano gravi (dotati di una certa consistenza), precisi (ossia univoci, capaci di resistere ad obiezioni) e concordanti (ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con altri elementi). Ove gli indizi, valutati nel loro insieme, consentano una ricostruzione logica ed univoca del fatto da provare assurgono al rango di prova. Nel caso in esame gli indizi valutati dai giudici di merito sono plurimi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente: la Corte d'appello non ha preso in considerazione soltanto la presenza dell'impronta palmare sul vetro (la cui riconducibilità all'imputato non è posta in discussione nel ricorso), ma anche la sua specifica collocazione (sulla finestra che è stata asportata per consentire all'autore del furto di entrare nel locale, in un punto non accessibile dall'interno). Il collegamento tra i due elementi indiziari certi ha poi permesso lo sviluppo dell'ulteriore inferenza che ha portato i giudici ad affermare la responsabilità dell'imputato. Occorre quindi rilevare come siano stati rispettati i criteri indicati da questa Corte in materia (cfr. Sez. 1, n. 47250 del 09/11/2011, Rv. 251502 - 01:"Il giudizio di colpevolezza, che superi ogni ragionevole dubbio, ben può essere sostenuto da un compendio probatorio di natura indiziaria, intendendosi per tale un complesso di prove esclusivamente indirette, purché queste possano essere significative al pari della prova rappresentativa, e ciò che qualifica l'indizio non è né la fonte né l'oggetto della prova ma il suo contenuto ed il suo grado di persuasività"). Deve anche aggiungersi come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il risultato delle indagini dattiloscopiche offra piena garanzia di attendibilità, potendo costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; pertanto il risultato legittimamente è utilizzabile dal giudice ai fini del giudizio dì colpevolezza (così Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167 - 01). Peraltro in sede di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, Sentenza n. 42993 del 25/09/2008, Rv. 241826 - 01). Neppure è consentito alla Corte di legittimità valutare ipotesi ricostruttive alternative, dovendo l'apprezzamento da esperirsi in questa sede essere limitato alla valutazione della coerenza logica del discorso giustificativo (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 - 01:«In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri»). 3. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, occorre rilevare come il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia confortato da congrua motivazione, avendo la Corte di merito messo in rilievo i numerosi precedenti penali anche specifici annoverati dal ricorrente e l'assenza di elementi di positiva valutazione ai fini della concessione del beneficio. In proposito è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone ai giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli .elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Peraltro, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio in esame, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. sez. 3 n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; sez. 2 n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534;n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802; sez. 3 n. 35852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 267639). Quanto alle ulteriori doglianze, si osserva quanto segue. Il giudice di primo grado ha tenuto conto della recidiva, debitamente contestata nel decreto di citazione a giudizio, fornendo congrua motivazione sul punto. Peraltro la disapplicazione della recidiva non aveva formato oggetto di doglianza in sede di appello. Pertanto, il silenzio serbato sul punto dalla Corte di merito è del tutto giustificato. E' d'uopo rilevare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare 5 uy,› che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (ex multis, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631). Immune da censure risulta il calcolo della pena operato in primo grado e il dubbio in ordine alla sua commisurazione sulla base della cornice edittale di cui all'art. 624-bis cod. pen. non trova riscontro in atti. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu