CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 9 gennaio 2026,confermava quella del Tribunale di Milano, che aveva accertato la responsabilitàpenale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati previsti dall’art. 495 cod. pen. e 187, commi1 e 1-quater, d.lgs. n. 285 del 1992.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta diun unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il motivo deduce violazione di legge, lamentando che a seguito dellanotifica dell’atto di citazione in appello, per un verso al difensore non venivanotificata la requisitoria del Pubblico ministero, per altro verso né la difesa né laProcura generale territoriale avevano richiesto la trattazione orale.Nonostante ciò, però, l’udienza del 9 gennaio 2026 si teneva in presenza delleparti, in particolare del [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale territoriale e di un difensorenominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore difiducia dell’imputato, che restava assente non avendo ricevuto alcun avviso inordine alla modalità orale di trattazione.4. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede la trattazione dell’appellocon contraddittorio cartolare, salva la richiesta dell’appellante e, in ogni caso,dell’imputato o del suo difensore, da presentarsi nel termine di quindici giorni dallanotifica del decreto di citazione in appello.In caso di richiesta tempestiva da parte di soggetto legittimato, secondo laprevisione del comma 2, seconda parte, dell’art. 598-bis, la Corte di appellotrasforma il rito ‘cartolare’ in rito ‘orale’: «Quando la richiesta è ammissibile, lacorte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica sel'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con leforme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratoregenerale e notificato ai difensori». Altro impulso alla trasformazione del rito è daindividuarsi nella stessa decisione officiosa della Corte di appello, per la «rilevanzadelle questioni sottoposte», così come previsto dal comma 3 della normaprocessuale. Anche in questo caso il provvedimento di trasformazione del rito deveessere «comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori», salvo che ladecisione della Corte fosse già stata esplicitata in un avviso contenuto nel geneticodecreto di citazione.In sostanza, per la descritta trasformazione occorre una richiesta ditrattazione orale ovvero la determinazione d’ufficio della stessa, ma è necessarioche tale opzione di una parte o dell’ufficio sia comunque comunicata e notificataalle parti, per consentire alle stesse la partecipazione in presenza.3. Il ricorrente deduce un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen.: in tal caso la Corte di Cassazione è "giudice anche delfatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente -accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, preclusosoltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001,Policastro, Rv. 220092).Dall’esame degli atti non risulta sia stata avanzata alcuna istanza ditrattazione orale, né che la Corte di appello officiosamente abbia deciso diprocedere nella forma partecipata: comunque, non è stata effettuata alcunanotifica dell’avviso di trattazione orale.Non di meno, come emerge dal verbale d’udienza, la stessa effettivamente siteneva «in presenza» del Pubblico ministero e di un difensore nominato ex art. 97,comma 4, cod. proc. pen., in luogo dell’assente – perché ignaro – difensore difiducia dell’imputato, oltre che dello stesso imputato.In altro caso questa Corte ha valutato non integrata la nullità, pur in difettodi richieste o determinazioni per la trasformazione del rito, quando comunque leparti aventi diritto hanno presenziato all’udienza.Infatti, è stato affermato che nel giudizio di appello, nel caso in cui il decretodi citazione sia stato emesso ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per latrattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, ove tutte leparti, anche in assenza di una richiesta di trattazione orale, compaiano in udienzae, a seguito di provvedimento di trasformazione del rito da cartolare in orale,concludano oralmente, non è integrata alcuna ipotesi di nullità per violazione deldiritto di difesa (Sez. 5, n. 33065 del 05/06/2024, S., Rv. 286935 - 01).Ma nel caso in esame non vi è stata la comparizione di tutte le parti, ma solodella pubblica accusa, mentre l’imputato e il suo difensore sono rimasti assentiperché non messi in condizione di partecipare all’udienza.Ne consegue che si è verificata una nullità assoluta, in quanto il difensore el’imputato - pur avvisati con la citazione della pendenza del procedimentod’appello, da trattarsi però con modalità cartolare - non sono stati edotti dellatrasformazione del rito, il che integra la nullità ex art. 179, comma 1, cod. proc.pen., conseguente alla «omessa citazione dell'imputato» per il giudizio inpresenza, nonché per «l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoriala presenza».In sostanza la trasformazione del rito determina la necessità del relativoavviso alle parti, che vale come citazione per l’udienza in presenza, a pena dinullità assoluta.D’altro canto, di recente Sez. 5, n. 14827 del 15/01/2026, Berti, Rv. 289810– 01, ha ritenuto che in tema di giudizio di appello, qualora, in mancanza ditempestiva richiesta di trattazione orale da alcuna delle parti, la celebrazione delgiudizio sia avvenuta in forma partecipata senza la presenza del difensoredell'imputato, la sentenza è viziata da nullità assoluta atteso che tale modelloprocedimentale prevede la presenza obbligatoria del difensore ed è del tuttodifforme dal rito cartolare su cui la parte, in mancanza di altre rituali indicazioni,aveva fatto ragionevole affidamento.4. Va, pertanto, affermato che nel caso in cui il decreto di citazione sia statoemesso ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione in camera diconsiglio senza la partecipazione delle parti, la celebrazione dell’udienza in«presenza» del solo pubblico ministero - senza notificazione del relativo avviso aldifensore e all’imputato, quanto alla trasformazione del rito, ex art. 598-bis,comma 2, seconda parte, cod. proc. pen. - integra una ipotesi di nullità assolutaex art. 179, comma 1, cod. proc. pen.5. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata contrasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano, per nuovogiudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti perl'ulteriore corso ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Così deciso il 25/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente