CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nel rideterminare la pena di [OSCURATO:PERSONA] su concorde richiesta delle parti, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624,625, comma 1, nn. 2), 5), 7), comma 2, 61, n. 7) e 56, 624 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del minimo della pena - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata previsione della sostituzione della pena inflitta con quella della detenzione domiciliare sostitutiva - è generico perché fondato su argomenti non specifici in quanto ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale, ha, inoltre, applicato nel caso di specie la pena su concorde richiesta delle parti; non rientra inoltre nelle ipotesi in cui è possibile ricorrere avverso una richiesta di concordato ex art.599 bis cod. proc. pen. che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.