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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 30065/2022

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vatitrapani.legalmail.it, come da procura conferita su foglio separato; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] IAL Sicilia, in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], giusta procura rilasciata RG 6989/2020 -g.est. m.ferro Pag. 2 di 6 su foglio separato, elettivamente domiciliato in Roma, via Vivenza, n. 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- per la cassazionedel decreto del Tribunale di Palermo n. 3 /2020 del 11.12.2019, pubblicato il 02.01.2020, in R.G. 7196/2019; vista la memoria del ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 4.10.2022dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto del Tribunale di Palermo n. 3/2020 del 11.12.2019, pubblicato il 02.01.2020, in R.G. 7196/2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, che disponeva il rigetto della domanda di ammissione al passivo per il credito relativo all’indennità di mancato preavviso a seguito del licenziamento intimato alla ricorrente dalla curatela, perché inammissibile, ai sensi dell'art 101 l.f. ; 2.il tribunale ha premesso che: a) la domanda di insinuazione è stata proposta quando era ormai decorso il termine di 12 mesi dal deposito dello stato passivo, avvenuto il 18 settembre 2017, anche in considerazione della inapplicabilità d ella sospensione del te rmin e durante il periodo feriale, trattandosi di credito di lavoro; b) l’odierna ricorrente aveva già proposto domanda tempestiva di insinuazione, per altri crediti, e dunque fin da subito era a conoscenza dell'intervenuto fallimento; c) la ricorrenteha impugnato il d ecreto di e secutività dello stato passivo che non ha accolto la domanda di insinuazione, assumendo che il termine ultimo per la trasmissione delle domande tardive sarebbe stato di 18 mesi,e dunque sarebbe scaduto il 17 Marzo 2019, con conseguente ammissibilità della sua istanza,trasmessa il 17 RG 6989/2020 -g.est. m.ferro Pag. 3 di 6 ottobre 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, primo comma, numero 4 e 101l.f., avendo il tribunale, in seno alla sentenza dichiarativa di fallimento dell'ente, pubblicata il 21 dicembre 2015 , fissato l'adunanzap er l'esame delle domande dei creditori in data 22 aprile 2016, e inoltre in considerazione del fatto che gli organi della procedura avevano provveduto alla verifica del passivo frazionando di volta in volta il deposito del relativo progetto da parte del curatore; 3.il tribunale ha così ritenuto che: a) la insinuazione al passivo è inammissibile in quanto tardiva, poiché nella sentenza dichiarativa di fallimento i l te rmine per l'accertamento del passivo non veniva prorogato a 18 mesi, con conseguente operatività del termine ordinario di 12 mesi; b) non può pervenirsi a differenti conclusioni in considerazione del fatto che l’adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo sia stata fissata o ltre il termine di 120 giorni previsto all'articolo 16, primo comma, numero 4 l.f., infatti, il mancato di rispetto del medesimo non potendo comportare alcuna decadenza, inerendoad un atto del giudice delegato; c) a fronte del chiaro disposto del primo comma dell'art 101l.f., l'espressa previsione della proroga del termine per l'accertamento del passivo non è derogabile ; d) in ultimo, una proroga tacita dell'ordinario temine di 120 giorni non può farsi discendere dalla circostanza che il giudice delegato abbia autorizzato il creditore a procedere al deposito frazionato del progetto di stato passivo, tenuto conto dell'elevato numero di domande di ammissione pervenute; 4.il ricorso è su due motivi e il resistente ha depositato controricorso per rispondervi; 5.con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 101 l.f., per avere il tribunale dato una lettura “isolata” dell'art 101l.f., e non invece congiunta del combinato disposto degli artt.16 comma 1, numero 4 e 101 comma 1 l.f.; secondo la ricorrente, dalla lettura combinata delle due norme emerge che, se l'adunanza in RG 6989/2020 -g.est. m.ferro Pag. 4 di 6 cui si procederà all'esame dello stato passivo viene fissata entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dal deposito della sentenza, il termine ultimo ex art 101 l.f. per la trasmi ssione delle domande tardive è di 12 mesi ; viceversa , se l'adunanza viene fissata entro il termine perentorio di non oltre 180 giorni (in caso di particolare complessità della procedura), allora il termine ultimo ex art 101 l.f. per la trasmissione delle domande tardive èquello di 18 mesi; 6.con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art 92 c.p.c., per averla il tribunale condannata alle spese , applicando i l principio generale della soccombenza,e non averle invece compensate, nonostantela novità della questione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.il primo motivo è infondato ; come ribadito nei precedenti di questa Corte (tra gli altri Cass.16944/2021, 3466/2022) le norme di riferimento in tema sono l’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall. –per cui, con la sentenza di fallimento, il tribunale «stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà̀all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza,ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità̀ della procedura» – e l’art. 101, comma 1, l.fall., in base al quale «le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività̀ dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità̀ d ella procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può̀ prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi»; RG 6989/2020 -g.est. m.ferro Pag. 5 di 6 2.tali disposizioni , pur disciplinando diversi momenti della procedura fallimentare –la prima riguardando l’impulso organizzativo impresso dal tribunale all’avvio dell’attività di «esame dello stato passivo», la seconda riguardando la fase successiva al «deposito del decreto di esecutività̀dello stato passivo» in vista della fissazione del termine finale per la presentazione delle domande tardive –esprimono una medesima esigenza ordinatoriae acceleratoria e, soprattutto, sono accomunate dalla chiara ed inequivocabile previsione di uno specifico onere motivazionale a carico del tribunale – da esercitare immediatamente nella sentenza dichiarativa di fallimento – circa la «particolare complessità̀ della procedura» che, sola, può giustificare una dilatazione dei tempi di formazione dello stato passivo fallimentare; 3.ne consegue che nessuna proroga implicita dei termini previsti per l’ordinario (e tempestivo) svolgimento della procedura fallimentare è ammissibile, tanto meno in via di deduzione dal superamento, di fatto, del termine previsto per la fissazione della data dell’adunanza dei creditori destinata all’esame delle domande tempestive, da cui vorrebbe altresì trarsi una sorta di corrispondenza biunivoca sulla proroga del termine per il deposito delle domande tardive, che il tribunale è invece parimenti tenuto ad esplicitare e motivare nella sola sentenza dichiarativa di fallimento; deve dunque concludersi che la proroga del termine sino a diciotto mesi, ivi prevista per la presentazione delle domande tardive, può essere disposta solo – ed espressamente –nella sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base di un’esplicita motivazione circa la particolare complessità della procedura; in questi termini, del restoe come anticipato, si è di recente già espressa questa Corte in una serie di casi analoghi, originati dalla medesima procedura fallimentare (Cass. nn. 16943-16946, nn. 16487- 16488, nn. 28161 e 28741 del 2021); RG 6989/2020 -g.est. m.ferro Pag. 6 di 6 4.anche il secondo motivo è infondato; dato che il tribunale si è limitato ad applicare il principio generale, posto ex art. 92 c.p.c., secondo cui le spese di lite seguono la soccombenza, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese processualinon possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; viceversa, trascende i limiti del sindacato di questa Corte, rientrando unicamente nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione sull'opportunità o meno di compensarle in tutto o in parte,sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca,sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi, tra i quali la novità della questione(così, da ultimo, Cass. 1374/2021). 5.il ricorso va, pertanto, rigettato; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 2.200, oltre a 200 euro per esborsi, nonché accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%;ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 il presidente estensore dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vatitrapani.legalmail.it, come da procura conferita su foglio separato; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] IAL Sicilia, in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], giusta procura rilasciata RG 6989/2020 -g.est. m.ferro Pag. 2 di 6 su foglio separato, elettivamente domiciliato in Roma, via Vivenza, n. 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- per la cassazionedel decreto del Tribunale di Palermo n. 3 /2020 del 11.12.2019, pubblicato il 02.01.2020, in R.G. 7196/2019; vista la memoria del ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 4.10.2022dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto del Tribunale di Palermo n. 3/2020 del 11.12.2019, pubblicato il 02.01.2020, in R.G. 7196/2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, che disponeva il rigetto della domanda di ammissione al passivo per il credito relativo all’indennità di mancato preavviso a seguito del licenziamento intimato alla ricorrente dalla curatela, perché inammissibile, ai sensi dell'art 101 l.f. ; 2.il tribunale ha premesso che: a) la domanda di insinuazione è stata proposta quando era ormai decorso il termine di 12 mesi dal deposito dello stato passivo, avvenuto il 18 settembre 2017, anche in considerazione della inapplicabilità d ella sospensione del te rmin e durante il periodo feriale, trattandosi di credito di lavoro; b) l’odierna ricorrente aveva già proposto domanda tempestiva di insinuazione, per altri crediti, e dunque fin da subito era a conoscenza dell'intervenuto fallimento; c) la ricorrenteha impugnato il d ecreto di e secutività dello stato passivo che non ha accolto la domanda di insinuazione, assumendo che il termine ultimo per la trasmissione delle domande tardive sarebbe stato di 18 mesi,e dunque sarebbe scaduto il 17 Marzo 2019, con conseguente ammissibilità della sua istanza,trasmessa il 17 RG 6989/2020 -g.est. m.ferro Pag. 3 di 6 ottobre 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, primo comma, numero 4 e 101l.f., avendo il tribunale, in seno alla sentenza dichiarativa di fallimento dell'ente, pubblicata il 21 dicembre 2015 , fissato l'adunanzap er l'esame delle domande dei creditori in data 22 aprile 2016, e inoltre in considerazione del fatto che gli organi della procedura avevano provveduto alla verifica del passivo frazionando di volta in volta il deposito del relativo progetto da parte del curatore; 3.il tribunale ha così ritenuto che: a) la insinuazione al passivo è inammissibile in quanto tardiva, poiché nella sentenza dichiarativa di fallimento i l te rmine per l'accertamento del passivo non veniva prorogato a 18 mesi, con conseguente operatività del termine ordinario di 12 mesi; b) non può pervenirsi a differenti conclusioni in considerazione del fatto che l’adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo sia stata fissata o ltre il termine di 120 giorni previsto all'articolo 16, primo comma, numero 4 l.f., infatti, il mancato di rispetto del medesimo non potendo comportare alcuna decadenza, inerendoad un atto del giudice delegato; c) a fronte del chiaro disposto del primo comma dell'art 101l.f., l'espressa previsione della proroga del termine per l'accertamento del passivo non è derogabile ; d) in ultimo, una proroga tacita dell'ordinario temine di 120 giorni non può farsi discendere dalla circostanza che il giudice delegato abbia autorizzato il creditore a procedere al deposito frazionato del progetto di stato passivo, tenuto conto dell'elevato numero di domande di ammissione pervenute; 4.il ricorso è su due motivi e il resistente ha depositato controricorso per rispondervi; 5.con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 101 l.f., per avere il tribunale dato una lettura “isolata” dell'art 101l.f., e non invece congiunta del combinato disposto degli artt.16 comma 1, numero 4 e 101 comma 1 l.f.; secondo la ricorrente, dalla lettura combinata delle due norme emerge che, se l'adunanza in RG 6989/2020 -g.est. m.ferro Pag. 4 di 6 cui si procederà all'esame dello stato passivo viene fissata entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dal deposito della sentenza, il termine ultimo ex art 101 l.f. per la trasmi ssione delle domande tardive è di 12 mesi ; viceversa , se l'adunanza viene fissata entro il termine perentorio di non oltre 180 giorni (in caso di particolare complessità della procedura), allora il termine ultimo ex art 101 l.f. per la trasmissione delle domande tardive èquello di 18 mesi; 6.con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art 92 c.p.c., per averla il tribunale condannata alle spese , applicando i l principio generale della soccombenza,e non averle invece compensate, nonostantela novità della questione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.il primo motivo è infondato ; come ribadito nei precedenti di questa Corte (tra gli altri Cass.16944/2021, 3466/2022) le norme di riferimento in tema sono l’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall. –per cui, con la sentenza di fallimento, il tribunale «stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà̀all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza,ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità̀ della procedura» – e l’art. 101, comma 1, l.fall., in base al quale «le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività̀ dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità̀ d ella procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può̀ prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi»; RG 6989/2020 -g.est. m.ferro Pag. 5 di 6 2.tali disposizioni , pur disciplinando diversi momenti della procedura fallimentare –la prima riguardando l’impulso organizzativo impresso dal tribunale all’avvio dell’attività di «esame dello stato passivo», la seconda riguardando la fase successiva al «deposito del decreto di esecutività̀dello stato passivo» in vista della fissazione del termine finale per la presentazione delle domande tardive –esprimono una medesima esigenza ordinatoriae acceleratoria e, soprattutto, sono accomunate dalla chiara ed inequivocabile previsione di uno specifico onere motivazionale a carico del tribunale – da esercitare immediatamente nella sentenza dichiarativa di fallimento – circa la «particolare complessità̀ della procedura» che, sola, può giustificare una dilatazione dei tempi di formazione dello stato passivo fallimentare; 3.ne consegue che nessuna proroga implicita dei termini previsti per l’ordinario (e tempestivo) svolgimento della procedura fallimentare è ammissibile, tanto meno in via di deduzione dal superamento, di fatto, del termine previsto per la fissazione della data dell’adunanza dei creditori destinata all’esame delle domande tempestive, da cui vorrebbe altresì trarsi una sorta di corrispondenza biunivoca sulla proroga del termine per il deposito delle domande tardive, che il tribunale è invece parimenti tenuto ad esplicitare e motivare nella sola sentenza dichiarativa di fallimento; deve dunque concludersi che la proroga del termine sino a diciotto mesi, ivi prevista per la presentazione delle domande tardive, può essere disposta solo – ed espressamente –nella sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base di un’esplicita motivazione circa la particolare complessità della procedura; in questi termini, del restoe come anticipato, si è di recente già espressa questa Corte in una serie di casi analoghi, originati dalla medesima procedura fallimentare (Cass. nn. 16943-16946, nn. 16487- 16488, nn. 28161 e 28741 del 2021); RG 6989/2020 -g.est. m.ferro Pag. 6 di 6 4.anche il secondo motivo è infondato; dato che il tribunale si è limitato ad applicare il principio generale, posto ex art. 92 c.p.c., secondo cui le spese di lite seguono la soccombenza, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese processualinon possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; viceversa, trascende i limiti del sindacato di questa Corte, rientrando unicamente nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione sull'opportunità o meno di compensarle in tutto o in parte,sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca,sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi, tra i quali la novità della questione(così, da ultimo, Cass. 1374/2021). 5.il ricorso va, pertanto, rigettato; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 2.200, oltre a 200 euro per esborsi, nonché accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%;ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 il presidente estensore dott. [OSCURATO:PERSONA]
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