CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 03713/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e art. 10 d. Igs. 74/2000, per aver, in qualità di titolare dell'omonima vita individuale, occultato o comunque distrutto le scritture contabili obbligatorie al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermata penale responsabilità del reato in capo all'imputato. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. I motivi sono inammissibili. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato non aveva prodotto la quasi totalità della documentazione fiscale e contabile richiesta e che l'analisi dei conti mostrava movimenti del tutto anomali: i pagamenti ricevuti tramite bonifico venivano immediatamente prelevati in contanti e destinati a finalità rimaste oscure. Ciò a riprova della esistenza e istituzione della contabilità. La Corte d'appello ha evidenziato, inoltre, che il regime di contabilità semplificata non esonera l'imprenditore dall'obbligo di conservare libri e scritture contabili, nonché la relativa documentazione fiscale, poiché tale regime riguarda esclusivamente l'esonero dal libro giornale e dal libro inventario. Il giudice a quo ha infatti richiamato le disposizioni del d.P.R. n. 600/1973, dalle quali emerge che l'imprenditore resta comunque tenuto a mantenere i registri degli incassi e dei pagamenti, il registro IVA, il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro. La Corte territoriale ha quindi rilevato che l'imputato non solo aveva violato gli obblighi fiscali previsti dalla normativa di settore, ma aveva anche omesso sistematicamente di presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere estensore Il