CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 45566/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Roma del 21-26.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui, in data 5.10.2020, il GIP di Tivoli aveva respinto l'istanza di mantenimento o di ripetizione dell'oggetto del sequestro convalidato in data 12.9.2019 ed avente ad oggetto 62 maglie da calcio di cui 4 risultate provento di furto in danno della S.S. Lazio e le restanti da sottoporre ad accertamenti finalizzate a verificane la effettiva provenienza; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 325 cod. proc. pen. per inesistenza della motivazione: rileva che con la ordinanza impugnata il Tribunale di Roma si è espresso esclusivamente sulla richiesta di mantenimento in sequestro delle 4 magliette oggetto di denuncia della persona offesa omettendo invece ogni motivazione in ordine alla richiesta di restituzione al Grassi delle 62 magliette non oggetto di furto; segnala che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse del Grassi diretto ad ottenere la restituzione in suo favore delle 62 magliette in quanto non di provenienza illecita, non oggetto di denuncia e non comprese tra quelle di cui era stato chiesto il mantenimento in sequestro nonostante lo stesso Tribunale, in un provvedimento precedente, avesse affermato la necessità di eseguire delle verifiche sulla loro provenienza; 2.2 violazione di legge in relazione all'art. 24 della Costituzione: rileva la necessità di procedere all'espletamento di verifiche sulla provenienza illecita del materiale in sequestro al fine di accertarne non già le caratteristiche intrinseche ma la circostanza che fossero state effettivamente sottratte alla persona offesa essendosi il consulente limitato a riferire che si tratta di maglie che, come è noto, anche se autentiche ben possono essere vendute sul libero mercato e non necessariamente provento di reato; 3. in data 17.8.2021 la difesa del Grassi ha depositato una memoria con allegazioni sottolineando come le 58 maglie non oggetto di furto non corrispondessero alle altre 4 essendosi l'esperto nominato dal PM limitato ad affermarne la produzione per conto della Lazio da parte della produttrice Macron; quanto al secondo motivo del ricorso rileva la incongruità del precedente giurisprudenziale invocato nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In data 11.9.2019 personale del Commissariato di P.S. di [OSCURATO:PERSONA] aveva sequestrato 62 maglie della squadra calcistica S.S. Lazio rinvenute nella disponibilità del Grassi e presso la abitazione della di lui moglie, 4 delle quali corrispondenti a quelle oggetto di denunzia di furto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e che aveva ad oggetto 30 maglie prodotte esclusivamente per i calciatori ma che erano state commercializzate su e-bay dall'indagato) e le altre di provenienza giudicata sospetta non avendo l'indagato esibito alcuna documentazione o dato conto delle modalità del loro acquisto. 2. Il giorno successivo il PM aveva convalidato il sequestro con decreto contro il quale era stato proposto ricorso per riesame deciso dal Tribunale di Roma che, in data 28.10-4.11.2019 aveva confermato il provvedimento impugnato condannando il ricorrente al pagamento delle spese della fase incidentale. 3. In data 8.7.2020 la difesa aveva inoltrato una istanza depositata presso la Procura della Repubblica di Tivoli "... di mantenimento o di ripetizione dell'oggetto del sequestro" (cfr., all. sub 2 al ricorso) ritenendo "... la necessità del mantenimento dell'oggetto del sequestro per l'espletamento di ctp o ctu, quale richiesta di indagine preliminare al PM che si formalizza con la presente, come aveva indicato il Tribunale del Riesame con apposita ordinanza, o da svolgere in giudizio, circa la non genuinità delle magliette ..." (cfr., ivi). 4. Sull'istanza difensiva aveva provveduto il GIP con provvedimento del 5.10.2020 che aveva "... considerato attendibile l'accertamento eseguito dal consulente del PM, secondo il quale tutte le 62 maglie oggetto del sequestro dell'Il settembre 2019 sono di proprietà della S.S. Lazio" per cui "... letto il parere conforme del Pm ..." aveva rigettato la richiesta. 5. Con l'atto di appello la difesa aveva censurato il rigetto della istanza chiedendo "ai sensi dell'art. 310 c.p.p. che codesto ill.rno Tribunale, in riforma dell'imputata istanza, sia disposto il mantenimento del sequestro o la ripetizione dello stesso sul relativo oggetto del sequestro o dichiari la violazione del contraddittorio art. 111 della legge 2/1999, oltre che del suo provvedimento nel riesame 767/19". 6. Tanto premesso, non si può che prendere atto della inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato avendo il Tribunale del Riesame correttamente richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 cod. proc. pen., respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, cui va equiparata quella di mantenimento del sequestro che il PM sia intenzionato a revocare con conseguente restituzione all'avente diritto, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art.568 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 3, 4.10.2007 n. 42.969, Saccucci, Rv. 238100; Cass. Pen., 6, 10.6.2002 n. 2.881, Ferretti, Rv. 223717 e, tra quelle non massimate, Cass. Pen., 6, 8.6.2017 n. 36.771, P.O. in proc. c. ignoti; Cass. Pen., 1, 1.6.2016 n. 8.967, Bonaddio ed altro, in cui l'istanza era stata proposta dall'imputato; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 25.993, Baldizzone). 7. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 13.10.2021. Il C