CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11063/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale in data 26/10/2017 - per aver dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai capi b) limitatamente al furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], c), e) e f), perché l'azione non poteva essere proseguita per mancanza di querela, nonché in ordine al capo d) perché estinto per intervenuta prescrizione - ha rideterminato la pena irrogata per i furti residui di cui al capo b) e confermato nel resto la sentenza impugnata. In data 27/11/2024, è pervenuta memoria difensiva, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nelle ragioni a sostegno del ricorso. I motivi sollevati (Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione all'invocata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare) non sono consentiti in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 22 e 23 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Quanto al secondo motivo, giova ricordare che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei predetti canoni ermeneutici, escludendo di poter disporre la conversione della pena detentiva con particolare riguardo alla gravità dei fatti commessi (p. 23 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]