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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32621/2026

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ella Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge evizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena e alla mancatadiminuzione della stessa per il diniego della concessione delle circostanzemanifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero nel fissarela pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge evizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena e alla mancatadiminuzione della stessa per il diniego della concessione delle circostanzemanifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero nel fissarela pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32621/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris