CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 31066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19802-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall ’ A vvocatura Generale dello S tato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2087/2017 della Corte d’appello di Milano, depositata il 20/12/2017 r.g.n.1430/2014; Oggetto Lavoro pubblico stabilizzazione ius superveniens R.G.N.19802/2018 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla stabilizzazione del rapporto nell’organico a tempo indeterminato della [OSCURATO:PERSONA] come da avviso pubblico del 25 giugno 2008, e condannato la CRI ad assumere la ricorrente a tempo indeterminato dall’11 settembre 2009, inquadramento area A, posizione economica A2 del vigente C.C.N.L. enti pubblici non econ omici nonché a corrisponderle il relativo trattamento economico, reputando che la lavoratrice fosse in possesso di tutti i requisiti normativamente richiesti per essere ammessa alla stabilizzazione e disattendo gli ulteriori rilievi svolti dall’ente in ordine all’autorizzazione ed alla limitatezza dei posti vacanti presenti nella pianta organica; 2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativacon un unico motivo , mentre l’intimata non ha svolto attività difensiva. Ritenuto che: 1.con l’unico motivo l’ente ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 519, l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 39, comma 3-ter, l. n. 449 del 1997, dell’art. 2, comma 1, l.4 novembre 2010, n. 183, degli artt. 4, 6 e 8 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, dell’art. 16, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 2-bis) d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172, dell’art. 97 Cost., dell’art. 33, comma 7 , e dell’ art . 34 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, relativamente all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., prospettando l’impossibilità oggettiva di stabilizzazione derivanteda normativa sopravven uta in pendenza di giudizio e prima della formazione della cosa giudicata, stante l’insussistenza di posizioni organiche presso l’ente coerenti con l’accertamento e la condanna pronunciati dal giudice di merito. In particolare, nel motivo si rappresenta che l’ordinamento della [OSCURATO:PERSONA] è stato incis iv a mente modificato con il d.lgs. n. 178 del 2012, che ha previsto una procedura concorsuale liquidatoria a partire dal 1° gennaio 2018 per l’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] (art. 2 del d.lgs. n. 178 del 2012), con collocamento in disponibilità del personale non trasferito all’esito dei procedimenti di mobilità (art. 6del medesimo d.lgs.). Pertanto, secondo la ricorrente, alla data del 1° gennaio 2018 (successiva aquella di pubblicazione della sentenza di appello),è venuto a mancare l’organico dell’ Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] ssa I taliana presso cui operare la stabilizzazione della lavoratrice, ius superveniensche si è determinato in epoca anteriore alla formazione del giudicato; 2. il motivo è infondato;La difesa erariale non contesta, infatti, la sussistenza in capo alla lavoratrice delle condizioni per accedere alla stabilizzazione né deduce l’erroneità sotto altri profili della sentenza di merito, limitandosi a dedurre l’impossibilità oggettiva della stabilizzazione per sopravvenuta normativa, che ha posto l’Ente in liquidazione. Va, tuttavia, evidenziato che l’Ente adduce la sopravvenienza di mutamenti e modifiche nell’organico intervenute –almeno per come dedotto - in e poca successiva alla statuizione giudiziale di riconoscimento del dirittoall’assunzione, risalente al 2009 . Ebbene, poiché non viene in rilievo una pronuncia costitutiva, i cui effetti si consolidano solo a partire dalla data di formazione del giudicato (in tal senso, Cass. Sez. 1, 19/05/2005, n. 10600, che ha escluso l’efficacia retroattiva al momento della domanda della pronuncia costitutiva, i cui effetti si producono e x nunc , con il passaggio in giudicato, con conseguente rilevanza dell’impossibilità sopravvenuta medio tempore dell’oggetto, nella specie impeditiva dell’accoglimento della domanda di trasferimento coattivo in sede di esecuzione specifica di preliminare di vendita), bensì una pronuncia meramente dichiarativa del diritto all’assunzione, già radicato in capo alla lavoratrice, ne consegue che nessun rilievo può assumere la normativa sopravvenuta in epoca successiva alla riconosciuta retrodatazione del rapporto, comprensiva anche dell’affermato diritto alla corrispondente retribuzione ( profilo non impugnat o dalla difesa erariale), residuando, ove del caso, margini per eventuali provvedimenti della competente autorità giudiziale in sede esecutiva; 3. ne consegue il rigetto del ricorso, con esonero dalle spese in assenza di attività difensivada parte dell’intimata; 4. si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. P.Q.M. Rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso