CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na Maria, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LosiTiziana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -nonché da-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -Numero registro generale 7151/2024N.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 19 settembre 2023 n.5859;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alcorso post lauream di formazione in medicina generale, in anni compresi trail 1994 ed il 2003.2. Circa venti anni dopo il conseguimento dei diploma (in qualche casoanche venticinque anni dopo), nel 2019, convennero dinanzi al Tribunale diRoma lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri,nonché i Ministeri dell’Università, della salute e delle Finanze, esponendoche:-) durante la frequenza del corso di formazione in medicina generaleavevano percepito una borsa di studio di importo inferiore a quellaaccordata agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina postlauream;-) il corso di formazione in medicina generale e i corsi dispecializzazione “presentano caratteristiche del tutto sovrapponibili”;-) il deteriore trattamento economico ad essi riservato rispetto aicolleghi “specializzandi” era “irragionevole, discriminatorio e contrario alledisposizioni comunitarie”;-) “tale situazione genera una responsabilità per danni a carico delloStato per inadempimento degli obblighi comunitari” (così l’atto di citazione,p. 9).Conclusero chiedendo la condanna dello Stato al “risarcimento del danno”,quantificato in euro 15.000 per ciascun anno di corso.2. Con sentenza 18.11.2020 n. 16236 il Tribunale di Roma rigettò ladomanda.N.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 7151/2024Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/2026Il Tribunale affermò l’inesistenza d’un principio di diritto comunitario cheimponesse agli Stati membri di remunerare in un prestabilita misura ifrequentanti il corso di formazione in medicina generale.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3. Con sentenza 19.9.2023 n. 5859 la Corte d’appello confermòintegralmente la sentenza di primo grado.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione:-) da [OSCURATO:PERSONA]Elia ed altri venti ricorrenti, con ricorso fondato sudue motivi (ricorso depositato per primo e quindi da considerare ricorsoprincipale);-) da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi (da qualificarericorso successivo).5. Hanno resistito con congiunto controricorso la Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ilMinistero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute.memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Elia ed all..Il primo motivo di ricorso è così intitolato: “Violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante daomesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 86/457/CEE, 75/362/CEE,75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, direttiva del Consigliodella CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), del Decreto Legislativo del17 agosto 1999, n. 368, nonché omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio”.N.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 7151/2024Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/20261.1. L’illustrazione di esso è così concepita:-) alle pp. 7-9 riassume la normativa nazionale e comunitaria(ritenuta) rilevante;-) a p. 10 si esprime il dubbio se le norme che disciplinano la misuradella borsa di studio dovuta agli iscritti ai corsi di formazione in medicinagenerale, là dove rinviano alle norme che disciplinano la misura dellaremunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione, contengano unrinvio recettizio o non recettizio;-) nelle pp. 11-12 si afferma che la parità di trattamento tra gli iscrittialle scuole di specializzazione e gli iscritti ai corsi di formazione in medicinagenerale è un principio generale dell’ordinamento; che il legislatore italianonon lo ha rispettato, e che perciò “si potrebbe pensare” (sic) di sottoporrealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (…) una questione di validità delladirettiva nella parte in cui non prevede una adeguata remunerazione” degliiscritti ai corsi di formazione in medicina generale.1.2. Il motivo rasenta l’inammissibilità, in quanto le pp. 6-13 del ricorso percassazione costituiscono la trascrizione integrale, pedissequa e immutatadelle pp. 7-14 dell’atto d’appello.Nondimeno reputa la Corte che questa pur biasimevole opzione della difesadei ricorrenti non renda inammissibile il ricorso: ciò in applicazione delprincipio, di derivazione sovranazionale, per cui dinanzi ad atti processualiambigui il Giudice ha l’obbligo, e non la facoltà, di preferire l’interpretazioneche conduca ad una decisione piena sul merito, piuttosto che ad un nonliquet (ex permultis, Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causan. 50084/06, ove si afferma che non è consentito agli organi giudiziari degliStati membri dichiarare inammissibile un ricorso, quando siano comunque“messi dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sullaquale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]”; per lagiurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U, Sentenzan. 17931 del 24/07/2013, nonché, tra le più recenti, Sez. 3, Ordinanza n.15532 del 21/05/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 15532 del 14/05/2026; Sez. 3,N.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 7151/2024Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ordinanza n. 11984 del 30/04/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 2447 del05/02/2026).1.3. Alla luce di tale principio ritiene questa Corte che l’illustrazione delmotivo possa essere interpretata e qualificata - come è potere-dovere diquesta Corte - nel senso che contenga una censura non incomprensibile:ovvero che erroneamente la Corte d’appello ha escluso che essi avesserodiritto ad essere risarciti del danno consistito nell’essere stati pagati,durante il corso di formazione, meno dei loro colleghi “specializzandi”,nonostante questa disparità di trattamento violasse obblighi imposti agliStati membri dall’ordinamento comunitario.1.4. La censura è infondata.I ricorrenti sostengono di avere diritto ad essere risarciti dallo Stato italiano,per avere percepito durante la frequenza del corso di formazione inmedicina generale una borsa di studio inferiore a quella pagata agli iscrittialle scuole di specializzazione.un “obbligo”, imposto dal diritto comunitario, di trattare in modo paritario ledue fattispecie.Si tratta di un diritto immaginario, in quanto:-) una “responsabilità” dello Stato non è concepibile con riferimentoall’attività di produzione normativa, eccezione fatta per l’ipotesi in cuiquesta abbia violato precetti di ordine sovranazionale;-) nel caso di specie, vanamente si cercherebbe nell’ordinamentocomunitario una norma che stabilisca quale debba essere la “adeguataremunerazione” degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi diformazione in medicina generale.Non solo, infatti, la materia non è disciplinata da alcuna norma dell’UnioneEuropea, ma sinanche la Corte di Lussemburgo ha stabilito in terminiinequivoci (da un quarto di secolo) che l’obbligo di “adeguataremunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente néagli Stati, né al giudice nazionale, di desumere la misura della suddettaN.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 7151/2024Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/2026“adeguata remunerazione” dal diritto comunitario (Corte giust. CE,3.10.2000, Gozza c. Università degli Studi di Padova, in causa C-371/97, §45, quarto alinea).1.5. Tanto meno è rinvenibile nell’ordinamento comunitario un principio di“parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso diformazione in medicina generale.L’ordinamento comunitario, per quanto già detto, lascia agli Stati membri lafacoltà di stabilire la remunerazione dei medici iscritti a scuole dispecializzazione o corsi di formazione in medicina generale.Se mancano vincoli comunitari, gli stati membri conservano intatta lafacoltà di graduare nel modo che ritengono più opportuno la remunerazionedegli uni e degli altri.Se dunque manca un obbligo di trattamento paritario, non può esservi uninadempimento e la conseguente responsabilità.1.6. Non sarà superfluo aggiungere che la situazione giuridica degli iscrittialle scuole di specializzazione è ben diversa da quella degli iscritti alle scuoledi formazione in medicina generale.Infatti:(a) il corso di formazione in medicina generale è finalizzatoall'iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata,mentre la scuola di specializzazione è finalizzata a conseguire il relativotitolo, che legittima sia all’esercizio della libera professione, sia all’attività dispecialista del S.S.N.;(b) i corsi di formazione in medicina generale sono organizzati dalleRegioni o dalle Province autonome; i corsi di specializzazione dalleuniversità;(c) i corsi di medicina generale sono diretti alla "formazione" e nonalla "specializzazione" dei medici, ai fini dell'esercizio dell'attività di medicochirurgo di medicina generale nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], epertanto le due situazioni “possono essere accostate solo limitatamente"(Consiglio di Stato sent. n. 1839 del 2016).N.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 7151/2024Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/2026Da ciò consegue che la previsione di trattamenti economici differenziati per ipartecipanti all’uno ed all’altro tipo di corsi è giustificata dalla diversità dinatura, contenuto e scopo degli uni e degli altri, e la previsione di regolenon coincidenti quanto al trattamento economico rientra in una sceltadiscrezionale riservata al legislatore, la cui unica responsabilità può esserepolitica, ma non giuridica.1.7. Tutti i suddetti princìpi sono già stati affermati da questa Corte infattispecie similare (Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026), alle cuiulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimoperiodo, disp. att. c.p.c..2. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Elia ed all..Col secondo motivo di ricorso è denunciata la “violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarienonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 86/457/CEE,75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, direttiva delConsiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, dell’art. 10 Cost.,degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), del DecretoLegislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D. Lgs. 21 dicembre1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 7, comma5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36,L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999e 36, L. n. 289 del 2002., dell'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995; art.32, comma 12, della legge n. 449/1997 e dell’art. 112 c.p.c., nonchéomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad unfatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al n. 3 dell’art. 360c.p.c.”.Questa inutilmente verbosa intitolazione prelude anche in questo caso allatrascrizione integrale, pedissequa e immutata (pp. 14-21 del ricorso) dellepp. 15-23 dell’atto d’appello.Numero registro generale 7151/2024N.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/2026Anche tale motivo può tuttavia essere esaminato nel merito, in virtù delprincipio ricordato al precedente § 1.2.Nell’illustrazione del motivo infatti, sia pur tra plurime, verbose ecirconvolute divagazioni, si deduce che i ricorrenti hanno percepito durantela frequenza del corso di formazione in medicina generale una borsa distudio che non fu mai oggetto di adeguamento triennale né di rivalutazione.si sostiene che essi ne avevano diritto; che ad essi non si sarebbe potutoapplicare il blocco delle retribuzioni pubbliche previsto dall'art. 7, comma 1,del d.l. 384/92; che in ogni caso il mancato adeguamento li aveva posti inuna condizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella degli iscrittialle scuole di specializzazione.2.1. Il motivo pone una questione che, dipendendo dall’impostazionesmentita del motivo precedente, risente della sua stessa sorte.I ricorrenti in pratica pretendono di essere risarciti dallo Stato (e dunqueinvocano un fatto illecito) per una scelta di politica legislativa, non impostadall’ordinamento sovranazionale né costituzionalmente necessitata: unacondotta, dunque, esulante dal novero dei fatti illeciti.Quanto, poi, alla pretesa disparità di trattamento rispetto ai medici iscrittialle scuole di specializzazione, essa non è nemmeno pensabile, alla luce deiprincìpi già esposti ai precedenti §§ 1.5 ed 1.6.3. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Col primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono denunciaticumulativamente ben tre vizi (di norma tra loro incompatibili):- ultrapetizione;- violazione di legge (in particolare degli artt. 2935 e 2938 c.c.);- “omessa o apparente pronuncia”.Nel lungo motivo (pp. 8-21) si deduce che la Corte d’appello non avrebbepronunciato, ovvero avrebbe frainteso, ovvero avrebbe motivato in modosolo apparente, in merito alle questioni poste dal primo e dal secondomotivo dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con i quali si era sostenutoche il diritto comunitario vieterebbe agli Stati membri di trattare in modoNumero registro generale 7151/2024N.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/2026differenziato gli iscritti ai corsi di formazione medicina generale e gli iscrittialle scuole di specializzazione.L’illustrazione del motivo prosegue con una lunga dissertazione sul dirittoalla adeguata remunerazione spettante a quanti frequentino il corso diformazione in medicina generale; espone che tale diritto scaturisce dalleDirettive 1982/76, 1993/16 e 2005/36; che la sua esistenza è stataaffermata da plurime decisioni dell’autorità giudiziaria amministrativa; che,infine, il legislatore nazionale “non gode di alcuna discrezionalità” neldifferenziare la posizione degli iscritti ai corsi di specializzazione, rispettoagli iscritti al corso di formazione in medicina generale; che, infine,“l'inferiore trattamento economico assegnato dall'ordinamento italiano aimedici frequentanti il corso di medicina generale, rispetto agli altri medicispecializzandi, [è] ingiustificatamente discriminatorio e lesivo, in violazionedegli artt. 3 e 97 della Costituzione”.Il motivo si conclude con la richiesta, subordinata al rigetto delle deduzionisopra riassunte, di sollevare un incidente di pregiudizialità comunitaria,affinché la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisca “l’applicabilitàdelle norme relative alla previsione dell’obbligo di idonea remunerazione dicui agli artt. 1 e 2 dell’Allegato I alla Direttiva n. 93/16 (…) non solo aimedici specializzandi, ma anche ai medici frequentanti i corsi di formazionespecifica in medicina generale (…) equivalente a quella fornita dagliomonimi corsi di “specializzazione” affidati da altri Stati della ComunitàEuropea alle Università.3.1. Nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza per “mancanza dimotivazione” il motivo è infondato.Una sentenza è nulla per “difetto di motivazione”, ex art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., solo in tre casi: quando la motivazione manchi“sinanche come segno grafico”, quando sia insuperabilmente contraddittoriao quando sia incomprensibile.Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso concreto. La motivazione dellasentenza impugnata infatti è cristallina: la misura della remunerazione degliiscritti ai corsi di formazione in medicina generale è rimessa allaN.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 7151/2024Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/2026discrezionalità del legislatore; non è imposta dal diritto comunitario,nessuna norma nazionale o sovranazionale impone parità di trattamento tragli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale gli iscritti alle scuole dispecializzazione post lauream.Se poi la suddetta conclusione sia stata spiegata in modo sufficiente oinsufficiente non è questione prospettabile in sede di legittimità. Le SezioniUnite di questa Corte hanno infatti ben chiarito (da oltre dieci anni) che pereffetto della modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non è (più) censurabile in sededi legittimità “il semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione” (Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).3.2. Nella parte in cui prospetta il vizio di “omessa pronuncia” il motivo èinfondato.La Corte d’appello infatti ha deciso l’appello rigettandolo: è dunque arduocomprendere dove si annidi il vizio censurato dal ricorrente.Omessa pronuncia non vi fu, né il giudice di merito ha l’obbligo di prenderein esame e confutare ogni singolo argomento speso dalle parti, ma èsufficiente che esprima “in forma sobria e sintetica i risultati del suoapprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo”(così già, con limpida prosa, Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962; inseguito , Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1,Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 – 01; Sez. L, Sentenza n.5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982).3.3. Nella parte in cui denuncia la violazione di legge il motivo è(manifestamente) infondato, per le ragioni tutte già indicate nei precedenti§§ 1.4-1.7.7. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Col secondo motivo è denunciato il vizio di “nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c. e omissione o apparenza ed illogicità dimotivazione circa il III motivo di appello, la mancata applicazione alle borsaNumero registro generale 7151/2024N.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/2026del ricorrente, degli importi previsti dell’ art. 6 comma 1 del DL Lgs. n.257/91, e la violazione dell’art. 2935 c.c.”.Il motivo contiene due censure.7.1. Con una prima censura (esposta per seconda, ma da esaminare perprima ex art. 276, secondo comma, c.p.c.) il ricorrente lamenta l’omessapronuncia sul motivo di gravame proposto avverso il capo della sentenza diprimo grado che aveva ritenuto prescritto il credito risarcitorio avente adoggetto il (preteso) danno da mancato adeguamento periodico della borsadi studio.7.1.1. Il motivo è assorbito dalla ritenuta insussistenza del diritto di cui sidiscorre, stabilita dalla presente sentenza. E’ infatti ovvio che non puòprescriversi un diritto che non esiste.7.2. La seconda censura è rivolta contro il capo di sentenza che ha rigettatola domanda di condanna dello Stato al pagamento della rivalutazione degliimporti percepiti dal ricorrente durante la frequentazione del corso diformazione in medicina generale, così come previsto dall’art. 6, comma 1,del d. lgs. 257/91.Il ricorrente sostiene che tale decisione sarebbe erronea perché:a) ha erroneamente ritenuto applicabile anche ai ricorrenti il “bloccodelle indicizzazioni previst[o] soltanto per i medici specializzandi”;b) la rivalutazione della borsa di studio percepita dal ricorrentesarebbe imposto dal diritto comunitario;c) il blocco dell’adeguamento periodico ha reso, in progresso ditempo, inadeguato l’importo della borsa di studio.7.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.La censura sub (a) è manifestamente infondata in quanto la misura dellaremunerazione dei corsisti è rimessa alla discrezionalità del legislatore.N.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 7151/2024Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/20267.2.2. La censura sub (b) è manifestamente infondata, in quanto il bloccodella rivalutazione introdotto dall’art. 7, comma 5, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 384 epoi prorogato (per effetto dell'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995;dell'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dell'art. 1, comma 66, dellal. n. 662 del 1996; dell'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dell'art.22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002) si applicaindifferentemente a “tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumentidi qualsiasi genere”: una definizione così ampia da includere ovviamenteanche le borse di studio di cui si discorre, come ribadito dalle Sezioni Unitedi questa Corte in fattispecie analoga (Cass. Sez. U., 19/07/2024, n.20006).7.2.3. La censura sub c), infine, è manifestamente infondata per le ragionigià indicate al precedente § 5.8. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il terzo motivo lamenta la mancata compensazione delle spese ed èmanifestamente inammissibile (Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989).9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, previoaumento ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, in considerazione del numerodelle parti del ricorso principale (370%).P.q.m.(-) rigetta il ricorso principale e quello successivo;(-) condanna D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MalerbaMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrijoDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LanosaGisella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favoredella Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 27.836, di cui 200 perN.R.G.: 7151/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 7151/2024Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 23009/2026Data pubblicazione 10/07/2026spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A.,cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])