CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 1969
Cassazione n. 12674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 12/06/1969 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 6 aprile 2021, di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come non vi fossero dubbi circa il fatto che la prevenuta si fosse intenzionalmente sostituita alla persona offesa, pur concorrendo con altra persona, nello stipulare un contratto assicurativo alla medesima intestato, contratto che, dopo la prima rata, avrebbe inadempiuto, lasciando così gli insoluti a carico della sostituita. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini StefQn [OSCURATO:PERSONA]