CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1968
Cassazione n. 35057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01EKQY8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1968 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 21 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 16 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e tentato furto. Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, cod. pen. e 62 n. 4 cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello alle pagine 3 e 4 ha correttamente argomentato in ordine all'esclusione delle invocate circostanze, evidenziando da un lato come la negativa personalità del prevenuto non consentisse di valutare la ricettazione in termini di particolare tenuità (sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283340), e per altro verso come la bicicletta oggetto del tentativo di furto per le sue condizioni non potesse considerarsi bene dal valore irrisorio, così negando la speciale tenuità del danno patrimoniale (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283980); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente