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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35795/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23965-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 239, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5330/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un atto di irrogazione di sanzioni I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2003, conseguenti ad un precedente avviso di accertamento per l'imposta predetta; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 252/2013, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5330/13/2020, depositata il 12/10/2020, ha rigettato il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'atto di irrogazione di sanzioni in commento dovesse essere annullato, dipendendo da un precedente avviso di accertamento, a propria volta annullato relativamente alle riprese I.V.A. sottese alle sanzioni stesse; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione/falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., in combinato disposto con art. 2909 cc e 654 CPP" (cfr. ricorso p. 3), per Ric. 2021 n. 23965 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10.2022 -2- non avere la C.T.R. disposto la sospensione del presente giudizio (sulle sanzioni) in attesa della definizione, con decisione passata in giudicato, del giudizio (pregiudicante) sull'imposta; che, pendendo innanzi a questa Corte il giudizio iscritto al n. 9895/2021 r.g., avente ad oggetto il merito della ripresa, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo innanzi alla Quinta sezione civile - Tributaria, per la riunione e la trattazione congiunta dei due procedimenti; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, innanzi alla Quinta sezione civile - Tributaria per la riunione del presente giudizio, iscritto al n. 23965/2021 r.g. a quello anteriormente iscritto al n. 9895/2021 r.g.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23965-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 239, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5330/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un atto di irrogazione di sanzioni I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2003, conseguenti ad un precedente avviso di accertamento per l'imposta predetta; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 252/2013, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5330/13/2020, depositata il 12/10/2020, ha rigettato il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'atto di irrogazione di sanzioni in commento dovesse essere annullato, dipendendo da un precedente avviso di accertamento, a propria volta annullato relativamente alle riprese I.V.A. sottese alle sanzioni stesse; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione/falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., in combinato disposto con art. 2909 cc e 654 CPP" (cfr. ricorso p. 3), per Ric. 2021 n. 23965 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10.2022 -2- non avere la C.T.R. disposto la sospensione del presente giudizio (sulle sanzioni) in attesa della definizione, con decisione passata in giudicato, del giudizio (pregiudicante) sull'imposta; che, pendendo innanzi a questa Corte il giudizio iscritto al n. 9895/2021 r.g., avente ad oggetto il merito della ripresa, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo innanzi alla Quinta sezione civile - Tributaria, per la riunione e la trattazione congiunta dei due procedimenti; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, innanzi alla Quinta sezione civile - Tributaria per la riunione del presente giudizio, iscritto al n. 23965/2021 r.g. a quello anteriormente iscritto al n. 9895/2021 r.g. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
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