CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 18017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni AlduinoVentimiglia, elettivamente domiciliata in Roma, in via degli Scipioni n. 267presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ee [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 9-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per il Veneton. 848/2019 depositata il 30/9/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con distinti ricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eC. S.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavanoNumero registro generale 16688/2020Numero sezionale 4497/2026Numero di raccolta generale 18017/2026Data pubblicazione 04/06/2026davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona le fattureemesse da [OSCURATO:SOCIETA], gestore del servizio di raccolta e trasporto,nonché della tariffa comunale sulla raccolta dei rifiuti per il Comune diNogara (VR), con riguardo alla TARI relativa all’anno 2016, nella parte incui era stata operata la rivalsa ai fini dell’IVA sull’importo dovuto a titolo ditributo. Dopo la relativa riunione, la [OSCURATO:PERSONA] i ricorsi dei contribuenti in considerazione della natura della TARI.2. La sentenza veniva impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e laCommissione Tributaria Regionale per il Veneto rigettava l'appello,escludendo la natura di corrispettivo della TARI ai fini della applicabilitàdell'IVA.3. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.4. I contribuenti si sono costituiti, depositando controricorsocongiunto.5. Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 1, c.p.c.; si lamenta il difetto di giurisdizione del giudicetributario, riguardando il giudizio unicamente la legittimità o meno dellarivalsa dell’IVA da parte del soggetto passivo [OSCURATO:SOCIETA]., conconseguente giurisdizione del giudice ordinario.2. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art 1, commi641 e 642, della legge n. 147 del 2015, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.; si sostiene la natura non tributaria bensì di corrispettivodella TARI con assoggettabilità ad IVA del relativo prelievo.3. Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento delsecondo motivo.Numero registro generale 16688/2020Numero sezionale 4497/2026Numero di raccolta generale 18017/2026Data pubblicazione 04/06/20263.1. Va rilevato come, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., «la giurisdizione delgiudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudicispeciali è rilevato anche d'ufficio, in qualunque stato e grado delprocesso».Sul punto questa Corte è intervenuta con importanti chiarimenti sullaportata di tale norma affermando il seguente principio: L'interpretazionedell'art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anched'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tenere conto deiprincipi di economia processuale e di ragionevole durata del processo("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forteassimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza edell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione dellasovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività coneffettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte adavere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito dellanuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearnel'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) ildifetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo lascadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre laprima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisanel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito puòsempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze diappello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul puntonon sì sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativapreclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevareanche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si siaformato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicatoimplicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa siastata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che noncontengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione,Numero registro generale 16688/2020Numero sezionale 4497/2026Numero di raccolta generale 18017/2026Data pubblicazione 04/06/2026come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativoall'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenzarisulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altravalutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbiaindotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando laprogressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione dellequestioni di rito rispetto a quelle di merito (cfr. Cass., Sez. Un., n.24883/2008).4. Nella fattispecie in esame, il giudicato interno sulla questione nonpuò ritenersi formato in quanto, come si desume dall'estratto dell'atto diappello trascritto nel ricorso (in ossequio al principio di autosufficienza), lasocietà appellante aveva formulato la specifica doglianza della carenza digiurisdizione del giudice tributario con l'atto di appello alla sentenza diprimo grado. Deve, quindi, evidenziarsi come la controversia in esame haad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa dell'IVA applicata alla TARIesercitato dalla concessionaria del servizio di riscossione dei tributi sulsoggetto in favore del quale il servizio viene espletato.Ebbene, al riguardo questa Corte ha affermato che «La controversiacon cui un contribuente richiede ad una società concessionaria dellariscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, atitolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale(TIA), spetta alla giurisdizione ordinaria, dal momento che soggettopassivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione deibeni o la prestazione di servizi (vale a dire la società concessionaria) e lacontroversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tracontribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fraprivati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordinealla debenza dell'imposta contestata». È stato, quindi, dato seguito,all'orientamento seguito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo ilquale «il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributariaNumero registro generale 16688/2020Numero sezionale 4497/2026Numero di raccolta generale 18017/2026Data pubblicazione 04/06/2026non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, ditipo pubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere impositivonell'ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà-soggezione semanca un soggetto investito di potestas impositiva intesa in senso latomanca anche il rapporto tributario, cosi come se manca un provvedimentoche sia espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributariache, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta edautoritativa pretesa impositiva» (così Cass., Sez. Un., n. 2064/2011 edanche Cass., Sez. Un., n. 17113/2017).È stato, inoltre, chiarito (Cass., n. 25519/2020) che i principigiurisprudenziali elaborati in materia di giurisdizione, benché enunciati conriferimento a controversia inerente la richiesta di restituzione di IVA sultributo rivolta (dal contribuente) al concessionario della riscossione deitributi locali agente in rivalsa sono suscettibili di essere applicati, permedesimezza di ratio, anche alle controversie inerenti l'omessoversamento dell'IVA sul tributo richiesta (al contribuente) dalconcessionario in rivalsa. Al pari della prima tipologia di controversia,difatti, anche la seconda ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsaesercitato dal concessionario. Per tale controversia, al pari della prima, ilfatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria nontrasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipopubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere impositivonell'ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà soggezione(Cass., n. 39676/2021).5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, va dichiarato il difettodi giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario conconseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensidell’art. 382, comma 3, c.p.c.6. Le spese del giudizio sono compensate per la sopravvenienza dellagiurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 16688/2020Numero sezionale 4497/2026Numero di raccolta generale 18017/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondomotivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favoredel giudice ordinario per la cognizione della presente controversia;compensa tra le parti le spese giudiziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]