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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 14364/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 16/6/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANIA il 13/1/2019 ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reati di cui agli artt. 629, 628 comma terzo n. 3 e 416 bis.1 cod. pen..

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. -vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. con riferimento alla mancanza di consapevolezza del ricorrente che il fratello, per il quale riceveva i proventi dell'estorsione, facesse parte del clan Ercolano-Santapaola.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento agli elementi emersi (le modalità della condotta, le dichiarazioni delle persone offese e anche il riferimento fatto dallo stesso ricorrente al "gruppo malavitioso") ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello.

Le attuali censure, quindi, che non si confrontano in concreto con quanto indicato e tendono soltanto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ordine al quale la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare la condotta processuale del ricorrente e la personalità dello stesso, coinvolto nei fatti dal fratello e al solo fine di avere pochi euro per acquistare sostanza stupefacente.

La doglianza è manifestamente infondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla reiterazione e alla gravità della condotta.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] ____aco-- [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 16/6/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANIA il 13/1/2019 ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reati di cui agli artt. 629, 628 comma terzo n. 3 e 416 bis.1 cod. pen.. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. -vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. con riferimento alla mancanza di consapevolezza del ricorrente che il fratello, per il quale riceveva i proventi dell'estorsione, facesse parte del clan Ercolano-Santapaola. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento agli elementi emersi (le modalità della condotta, le dichiarazioni delle persone offese e anche il riferimento fatto dallo stesso ricorrente al "gruppo malavitioso") ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. Le attuali censure, quindi, che non si confrontano in concreto con quanto indicato e tendono soltanto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ordine al quale la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare la condotta processuale del ricorrente e la personalità dello stesso, coinvolto nei fatti dal fratello e al solo fine di avere pochi euro per acquistare sostanza stupefacente. La doglianza è manifestamente infondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla reiterazione e alla gravità della condotta. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] ____aco-- [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] DEPOSI
Sentenza Cassazione n. 14364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris