CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 14001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette, ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020, le conclusioni dei Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e restituzione degli atti per nuovo corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2022 la Corte di appello di Potenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per sei violazioni dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesse tra il 31/01/2016 e il 26/06/2016, riformando la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza quanto al trattamento sanzionatorio. 1.2 Nel merito ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato in relazione a tutti gli episodi contestati, che ha ritenuto uniti dal vincolo della continuazione, accogliendo così uno dei motivi di appello. Ha invece respinto gli altri motivi, con i quali si chiedeva la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per non avere il giudice ritenuto sussistente il legittimo impedimento dell'imputato a presentarsi all'udienza del 6 febbraio 2019 perché detenuto per altra causa, l'assoluzione per essere state le varie violazioni dovute a necessità contingenti, la riqualificazione nel reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n 159/2011 avendo la Corte di appello di Potenza, in data 15 luglio 2016, modificato la misura di prevenzione eliminando la sottoposizione all'obbligo di soggiorno. Quanto al primo motivo indicato, la Corte di appello ha ritenuto la non tempestività o non rilevanza della comunicazione dello stato di detenzione alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7635/2022. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la assertività e la mancanza di prova di circostanze incidenti sul dolo dell'imputato. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto irrilevante la modifica del decreto applicativo della misura di prevenzione, in quanto intervenuta successivamente alla consumazione dei reati contestati ed avente effetto ex nunc. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Potenza, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha eccepito lei violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e la conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen. All'udienza del 6 febbraio 2019 il [OSCURATO:PERSONA] comunicò di essere detenuto per altra causa e perciò impossibilitato a presenziare, ma l'udienza fu ugualmente tenuta in sua assenza. La recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 7635/2022 stabilisce l'obbligo, per il giudice, di rinviare l'udienza disponendo la traduzione dell'imputato detenuto, se questi non ha manifestato chiaramente di rinunciare a comparire, non essendo neppure suo onere comunicare anticipatamente l'impedimento. La Corte di appello, pur citando tale arresto o iJ( giurisprudenziale, non ne ha tratto le dovute conseguenze, omettendo di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata nonostante che l'imputato avesse comunicato il suo impedimento a comparire all'udienza di discussione. 2.2 Con il secondo motivo censura la «mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.» La Corte di appello non ha sottoposto gli elementi offerti dalla pubblica accusa ad un reale vaglio critico, limitandosi a ripetere semplici frasi di stile in merito alla credibilità degli atti provenienti dagli agenti di PG in quanto pubblici ufficiali, ma senza valutare la possibile sussistenza di elementi che possano giustificare la condotta dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, con restituzione degli atti per nuovo corso, in accoglimento del primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1 La sentenza delle Sezioni Unite n. 7635/2022 del 30/09,12021 (depositata il 03/03/2022), Costantino, Rv. 282806, risolvendo il contrasto esistente tra le Sezioni semplici in merito alla rilevanza dello stato di detenzione per altra causa (in quel caso, per sottoposizione agli arresti domiciliari) quale legittimo impedimento a comparire dell'imputato, ha stabilito che «La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso.» Tale principio è funzionale al rispetto del diritto dell'imputato a partecipare al processo, quale garanzia fondamentale per un giusto processo alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza della Corte EDU, ed è diretto anche ad impedire irragionevoli distinzioni rispetto ad altre cause di impedimento. Esso deve perciò essere applicato anche nel caso di imputato ristretto in carcere per altra causa, non essendo giustificato per quest'ultimo un trattamento deteriore, ed essendo peraltro le due differenti condizioni detentive equiparate nella motivazione della sentenza citata. 1.2 L'avvenuta comunicazione, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dello stato di detenzione del [OSCURATO:PERSONA], da parte del suo difensore, imponeva quindi di ritenere sussistente un legittimo impedimento a comparire dell'imputato e di rinviare il procedimento, disponendo la sua traduzione per l'udienza successiva. La sentenza citata ha infatti risolto anche il contrasto circa la sussistenza o meno di un onere dell'imputato di comunicare tempestivamente il proprio stato di detenzione, ed ha stabilito che questi non ha un simile onere, in quanto non è previsto da alcuna norma. Il giudice deve pertanto disporre la sua traduzione in ogni momento in cui venga a conoscenza dello stato di detenzione, anche all'udienza stessa, se necessario rinviandola. Infatti, come ritenuto dalle Sezioni Unite nella predetta sentenza n. 7635/2022, l'assenza dell'imputato al processo può costituire chiara rinuncia al suo diritto di parteciparvi solo ove non sussista alcun impedimento, mentre «in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare», «incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, d'ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante». 1.3 La sentenza impugnata, pur asseritamente rifacendosi a detta pronuncia delle Sezioni Unite, non ha fatto corretta applicazione dei predetti principi, in quanto ha ritenuto che lo stato di detenzione dell'imputato costituisca un legittimo impedimento, che impone il rinvio del procedimento, solo se sussistente alla prima udienza, deputata alla costituzione delle parti, ed ha ribadito l'esistenza di un suo onere di comunicare tale impedimento tempestivamente, così da consentire al giudice procedente di disporre la traduzione, nonché di manifestare la volontà di essere presente al processo. E' di tutta evidenza il contrasto di tali affermazioni con i principi sopra richiamati. 2. Si è quindi verificata la nullità assoluta prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'inosservanza delle norme concernenti la partecipazione al processo dell'imputato. 2.1 La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, in accoglimento dell'eccezione formulata con il primo motivo di ricorso. 2.2 Deve essere annullata anche la sentenza emessa il 6 Febbraio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, perché affetta dalla nullità assoluta sopra indicata. Essa è stata infatti emessa senza consentire la partecipazione dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante che egli avesse comunicato, tramite il difensore, il proprio impedimento a comparire a causa dello stato di detenzione per altra causa, e non avesse manifestato in maniera inequivoca la volontà di rinunciare a partecipare al procedimento a suo carico. 2.3 Deve essere altresì disposta la restituzione degli atti al giudice di primo grado, per la nuova trattazione del procedimento. 2.4 L'accoglimento della eccezione processuale esonera dall'esame del motivo di ricorso attinente al merito della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella pronunciata dal GIP del Tribunale di Potenza in data 6/2/2019 nei confronti del ricorrente e dispone la restituzione degli atti al Tribunal