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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 13971/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 12 gennaio 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Lette: - la "memoria conclusiva" in data 17 gennaio 2022 (comunicata alla Cancelleria in pari data) a firma del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - la "memoria di replica" alla requisitoria del P.G. in data 15 febbraio 2022 (comunicata alla Cancelleria in pari data) a firma del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 3 luglio 2020 con cui la Corte d'appello di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'appello ex art. 591 cod. proc. pen. per mancanza di specificità dei motivi e conseguentemente dichiarava l'esecutività della sentenza in data 6 settembre 2017 del Tribunale di Bologna, recante condanna dell'imputato a pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, con riferimento ai delitti di furto aggravato, per aver sottratto a VIGNUDELLI Nicoletta la tessera bancomat ed altri oggetti [capo A) della rubrica], e di reiterato indebito utilizzo di detta tessera, per avere, mediante la stessa, effettuato quattro prelievi [capo B) della rubrica].

2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, denunciante erronea applicazione dell'art. 591 cod. proc. pen.

Ad avviso del ricorrente, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'atto d'appello ha specificamente e chiaramente contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto di trarre gli elementi a carico dell'imputato soltanto sulla base delle dichiarazioni della Vignudelli.

La difesa dell'imputato, nell'eccepire l'inattendibilità delle dichiarazioni della teste, ha inteso riferirsi, non a tutta la deposizione di quest'ultima, ma a quelle specifiche sue parti riportate nelle motivazioni della sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla riferita ricezione di una telefonata confessoria dell'imputato, suo ex-fidanzato.

Sfornito di fondamento è l'aver ritenuto siffatta doglianza generica ed aspecifica.

La declaratoria d'inammissibilità è viepiù illegittima in relazione alle specifiche doglianze che la difesa dell'imputato ha formulato in merito ai prelievi per complessivi euro 1.000, giacché sul punto la Corte d'appello nulla scrive, ribadendo genericamente come sia aspecifico (e quindi inammissibile) lamentare il fatto che l'imputato abbia effettuato i prelievi con il pieno consenso della persona offesa.

In primo grado l'imputato ha sempre sostenuto tale versione e la funzione dell'appello è rivalutare le risultanze contraddittorie e/o inidonee a rappresentare prova dei fatti.

Illegittima è poi la decisione d'appello anche con riferimento alla ritenuta aspecificità dei motivi in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato al capo B), atteso che la difesa dell'imputato ha contestato quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado circa l'uso indebito della tessera bancomat, eccependo che l'unica prova sul punto (la testimonianza della parte civile) era inidonea o insufficiente.

Identico discorso vale per la negata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per il disatteso contenimento della pena nel minimo.

Infine, la pronuncia d'inammissibilità è illegittima anche nella parte in cui è stata, ancorché tacitamente, estesa alle statuizioni civili.

3. Con memoria conclusiva il ricorrente insta per la preliminare declaratoria di estinzione dei reati oggetto di procedimento in quanto estinti per prescrizione, riportandosi, "nel resto", al ricorso.

4. Con memoria di replica alla requisitoria del P.G. - che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso - il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 2.

Esso omette alcun confronto minimamente critico con le ragioni dell'aspecificità dei motivi d'appello indicate - alla stregua di una motivazione succinta, ma estremamente precisa e puntuale - dalla sentenza impugnata, la quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto, autorevolmente espresso finanche dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01), secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

2.1. In relazione al capo A) ed in seconda battuta anche al capo B) della rubrica, evidenzia la Corte d'appello come l'appellante si sia doluto della contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa in via assolutamente generica, senza indicare in cosa tali contraddizioni consistano e donde emergano e senza tener conto di quanto sul punto affermato alla pagina 2 della sentenza di primo grado.Oppone dinanzi a questa Suprema Corte il ricorrente che l'appellante, nel gravare d'inattendibilità le dichiarazioni della persona offesa, abbia inteso far riferimento, non già all'intera sua testimonianza, ma a quelle sole parti di essa utilizzate dal primo giudice ai fini della decisione, con particolare riguardo al racconto della telefonata confessoria fattale dall'imputato.

Emerge con evidenza come la censura - che di per sé incorre in aspecificità, perché non individua le parti della testimonianza della persona offesa utilizzate ai fini della decisione - sia affetta da una non corrispondenza contenutistica rispetto al tenore della motivazione della Corte d'appello.

Sotto altro profilo, dalla lettura sia del primo che del secondo motivo d'appello, non si evince che le doglianze devolute alla Corte d'appello riguardavano esclusivamente le suddette parti della testimonianza della persona offesa utilizzate ai fini della decisione: quanto al primo motivo, constano richiamate "le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]", qualificate come cpt• "quantomeno contraddittorie" (p. 2); quantcoisecondo motivo, constano richiamate, "con riferimento" - del tutto generico - "alla attendibilità e credibilità della persona offesa", "le medesime argomentazioni poste a fondamento del precedente motivo", espressamente ribadendosi che "le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] risultano, quantomeno, contraddittorie" (pp. 2 e 3).

2.2. In relazione, specificamente, al capo B), rileva la Corte d'appello come dinanzi a sé fosse meramente reiterato l'assunto, già proposto in primo grado, secondo cui i prelievi sarebbero avvenuti con il consenso della persona offesa, senza tener in alcun conto quanto osservato dal Tribunale sia in ordine al fatto che essi erano stati effettuati in rapida successione mentre la persona offesa era ricoverata in ospedale, sia in ordine al fatto che la somma prelevata, pari ad euro 1.000, comunque non coincideva con quella, pari ad euro 2.000, che l'imputato aveva asseritamente dato in custodia alla persona offesa.

A tali perfettamente centrate osservazioni della Corte d'appello, oppone il ricorrente che è diritto dell'imputato, mediante l'appello, "contestare le dichiarazioni di controparte" e sollecitare il riesame delle risultanze processuali.

Non v'è ombra di dubbio che un tale diritto sussista, ma, come ineccepibilmente rilevato dalla Corte d'appello, il suo concreto esercizio non può, in applicazione dell'art. 591 cod. proc.pen., essere sganciato da concrete ragioni di critica alle giustificazioni, peraltro nella specie estremamente stringenti, addotte a fondamento della decisione oggetto d'impugnazione.

2.3. In relazione al trattamento sanzionatorio, osserva la Corte d'appello, - da un lato, come la denunciata eccessività della pena fosse meramente affermata, senza tener conto della ritenuta, dal primo giudice, gravità dei fatti, in specie a cagione dell'entità del danno cagionato alla persona offesa; - dall'altro, come la richiesta di applicazione delle generiche, alla luce di una non meglio precisata personalità dell'imputato, con giudizio di prevalenza, non potesse avere ragion d'essere, atteso che, con riguardo al reato più grave, ossia quello di cui al capo B), disapplicata in primo grado la contestata recidiva qualificata, nessun bilanciamento era effettuabile.

Oppone il ricorrente che del tutto legittimamente aveva richiesto un trattamento sanzionatorio di favore, stanti "la lieve entità del caso e l'incensuratezza [dell'imputato]", soggiungendo, quanto alla generiche, che "l'ipotetica assenza - nel caso di specie - della necessità di un giudizio di valenza ex art. 69 c.p. [...] avrebbe potuto comportare tutt'al più l'applicazione secca delle attenuanti generiche".

Anche in questo caso, le censure del ricorrente non si raccordano minimamente con le specifiche motivazioni espresse dalla Corte d'appello.

Quanto alla mancata irrogazione di una pena minima, "la lieve entità del caso e l'incensuratezza [dell'imputato]" dedotte dinanzi a questa Corte non constano previamente dedotte dinanzi alla Corte d'appello, atteso che nell'atto d'appello l'entità della pena è tema per vero solo accennato nel terzo motivo, riguardante la mancata concessione delle generiche.

Peraltro sovviene di aggiungere che l'invocata condizione di incensuratezza dell'imputato dimostra come anche il ricorso per cassazione sia completamente disarticolato rispetto alle sentenze di merito, posto che quella di primo grado esclude la recidiva qualificata solo per la diversità dei precedenti rispetto a quelli oggetto di giudizio.

Quanto alle generiche, coglie nel segno l'osservazione della Corte d'appello in relazione alla totale mancata considerazione, nell'atto d'appello, dell'esclusione della recidiva da parte del primo giudice: invero l'intero terzo motivo d'appello si intrattiene, viepiù lungamente, sull'esigenza di un bilanciamento favorevole all'imputato, attribuendo così alla sentenza di primo grado una decisione diversa da quella effettiva (in specie laddove recita che "l'affermazione del giudizio di comparazione così come motivato dal giudicante non può che essere oggetto di censure in quanto egli ha dato una spiegazione del tutto apparente nonché persino confliggente con le risultanze acquisite degli atti").

Né, sotto altro profilo, enuclea il ricorrente specifici elementi di valutazione, già sottoposti ai giudici di merito ed in particolare alla Corte d'appello, idonei a render conto dell'erroneo apprezzamento, da parte di questa, delle emergenze fattuali, ai fini delrapplicazione secca delle attenuanti generiche".

2.4. Infine, non coglie nel segno neppure la censura volta a dedurre l'illegittimità della declaratoria d'inammissibilità quanto alle statuizioni civili.

Al riguardo sia sufficiente considerare che è lo stesso ricorrente a riconoscere come essa, ben lungi dall'integrare un'omessa pronuncia, costituisca una "tacita", od implicita, estensione agli effetti civili della declaratoria d'inammissibilità relativa ai motivi d'appello vertenti sulla penale responsabilità dell'imputato.

In effetti, considerato che le doglianze formulate in appello agli effetti civili riguardavano l'insussistenza in sé di alcun danno in tesi patito dalla parte civile per l'inconfigurabilità degli addebiti mossi all'imputato, una volta dichiarati inammissibili i motivi concernenti questi ultimi, non insorgeva in capo alla Corte d'appello la necessità di espressamente reiterare le ragioni poste a fondamento di siffatta decisione anche con riferimento alle devoluzioni civili.

3. In considerazione di quanto detto sin qui, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Val solo la pena di aggiungere, con riferimento alle osservazioni spiegate dal ricorrente nella memoria di replica alla requisitoria del P.G., che siffatto esito, sollecitato, in effetti, dal P.G., non produce minimamente l'effetto di conculcare "il pieno titolo e diritto [dell'imputato] di dolersi per una tipologia di pronuncia (quand'anche motivata) resa (per la prima volta) dalla Corte d'appello di Bologna": l'imputato, in effetti, ha esercitato detto diritto mediante la proposizione del ricorso per cassazione che ne occupa, il quale, tuttavia, non per il sol fatto di esser presentato avverso una pronuncia di inammissibilità dell'appello, va esente, a sua volta, dal vaglio d'ammissibilità.

Il pregiudizio derivante all'imputato dalla mancato riesame della regiudicanda nel merito è, invero, meramente consequenziale alla - correttamente dichiarata - inammissibilità dell'appello.4.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso (che fa seguito alla declaratoria di inammissibilità dell'appello), impedendo l'insaturazione di un valido rapporto processuale (non instauratosi, per le medesime ragioni, neppure in appello), non consente di rilevare l'estinzione dei reati per maturata prescrizione, dedotta dal ricorrente con la memoria conclusiva.

4.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, inoltre, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - considerato che è evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 12 gennaio 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Lette: - la "memoria conclusiva" in data 17 gennaio 2022 (comunicata alla Cancelleria in pari data) a firma del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - la "memoria di replica" alla requisitoria del P.G. in data 15 febbraio 2022 (comunicata alla Cancelleria in pari data) a firma del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 3 luglio 2020 con cui la Corte d'appello di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'appello ex art. 591 cod. proc. pen. per mancanza di specificità dei motivi e conseguentemente dichiarava l'esecutività della sentenza in data 6 settembre 2017 del Tribunale di Bologna, recante condanna dell'imputato a pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, con riferimento ai delitti di furto aggravato, per aver sottratto a VIGNUDELLI Nicoletta la tessera bancomat ed altri oggetti [capo A) della rubrica], e di reiterato indebito utilizzo di detta tessera, per avere, mediante la stessa, effettuato quattro prelievi [capo B) della rubrica]. 2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, denunciante erronea applicazione dell'art. 591 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'atto d'appello ha specificamente e chiaramente contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto di trarre gli elementi a carico dell'imputato soltanto sulla base delle dichiarazioni della Vignudelli. La difesa dell'imputato, nell'eccepire l'inattendibilità delle dichiarazioni della teste, ha inteso riferirsi, non a tutta la deposizione di quest'ultima, ma a quelle specifiche sue parti riportate nelle motivazioni della sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla riferita ricezione di una telefonata confessoria dell'imputato, suo ex-fidanzato. Sfornito di fondamento è l'aver ritenuto siffatta doglianza generica ed aspecifica. La declaratoria d'inammissibilità è viepiù illegittima in relazione alle specifiche doglianze che la difesa dell'imputato ha formulato in merito ai prelievi per complessivi euro 1.000, giacché sul punto la Corte d'appello nulla scrive, ribadendo genericamente come sia aspecifico (e quindi inammissibile) lamentare il fatto che l'imputato abbia effettuato i prelievi con il pieno consenso della persona offesa. In primo grado l'imputato ha sempre sostenuto tale versione e la funzione dell'appello è rivalutare le risultanze contraddittorie e/o inidonee a rappresentare prova dei fatti. Illegittima è poi la decisione d'appello anche con riferimento alla ritenuta aspecificità dei motivi in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato al capo B), atteso che la difesa dell'imputato ha contestato quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado circa l'uso indebito della tessera bancomat, eccependo che l'unica prova sul punto (la testimonianza della parte civile) era inidonea o insufficiente. Identico discorso vale per la negata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per il disatteso contenimento della pena nel minimo. Infine, la pronuncia d'inammissibilità è illegittima anche nella parte in cui è stata, ancorché tacitamente, estesa alle statuizioni civili. 3. Con memoria conclusiva il ricorrente insta per la preliminare declaratoria di estinzione dei reati oggetto di procedimento in quanto estinti per prescrizione, riportandosi, "nel resto", al ricorso. 4. Con memoria di replica alla requisitoria del P.G. - che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso - il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 2. Esso omette alcun confronto minimamente critico con le ragioni dell'aspecificità dei motivi d'appello indicate - alla stregua di una motivazione succinta, ma estremamente precisa e puntuale - dalla sentenza impugnata, la quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto, autorevolmente espresso finanche dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01), secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 2.1. In relazione al capo A) ed in seconda battuta anche al capo B) della rubrica, evidenzia la Corte d'appello come l'appellante si sia doluto della contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa in via assolutamente generica, senza indicare in cosa tali contraddizioni consistano e donde emergano e senza tener conto di quanto sul punto affermato alla pagina 2 della sentenza di primo grado.Oppone dinanzi a questa Suprema Corte il ricorrente che l'appellante, nel gravare d'inattendibilità le dichiarazioni della persona offesa, abbia inteso far riferimento, non già all'intera sua testimonianza, ma a quelle sole parti di essa utilizzate dal primo giudice ai fini della decisione, con particolare riguardo al racconto della telefonata confessoria fattale dall'imputato. Emerge con evidenza come la censura - che di per sé incorre in aspecificità, perché non individua le parti della testimonianza della persona offesa utilizzate ai fini della decisione - sia affetta da una non corrispondenza contenutistica rispetto al tenore della motivazione della Corte d'appello. Sotto altro profilo, dalla lettura sia del primo che del secondo motivo d'appello, non si evince che le doglianze devolute alla Corte d'appello riguardavano esclusivamente le suddette parti della testimonianza della persona offesa utilizzate ai fini della decisione: quanto al primo motivo, constano richiamate "le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]", qualificate come cpt• "quantomeno contraddittorie" (p. 2); quantcoisecondo motivo, constano richiamate, "con riferimento" - del tutto generico - "alla attendibilità e credibilità della persona offesa", "le medesime argomentazioni poste a fondamento del precedente motivo", espressamente ribadendosi che "le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] risultano, quantomeno, contraddittorie" (pp. 2 e 3). 2.2. In relazione, specificamente, al capo B), rileva la Corte d'appello come dinanzi a sé fosse meramente reiterato l'assunto, già proposto in primo grado, secondo cui i prelievi sarebbero avvenuti con il consenso della persona offesa, senza tener in alcun conto quanto osservato dal Tribunale sia in ordine al fatto che essi erano stati effettuati in rapida successione mentre la persona offesa era ricoverata in ospedale, sia in ordine al fatto che la somma prelevata, pari ad euro 1.000, comunque non coincideva con quella, pari ad euro 2.000, che l'imputato aveva asseritamente dato in custodia alla persona offesa. A tali perfettamente centrate osservazioni della Corte d'appello, oppone il ricorrente che è diritto dell'imputato, mediante l'appello, "contestare le dichiarazioni di controparte" e sollecitare il riesame delle risultanze processuali. Non v'è ombra di dubbio che un tale diritto sussista, ma, come ineccepibilmente rilevato dalla Corte d'appello, il suo concreto esercizio non può, in applicazione dell'art. 591 cod. proc.pen., essere sganciato da concrete ragioni di critica alle giustificazioni, peraltro nella specie estremamente stringenti, addotte a fondamento della decisione oggetto d'impugnazione. 2.3. In relazione al trattamento sanzionatorio, osserva la Corte d'appello, - da un lato, come la denunciata eccessività della pena fosse meramente affermata, senza tener conto della ritenuta, dal primo giudice, gravità dei fatti, in specie a cagione dell'entità del danno cagionato alla persona offesa; - dall'altro, come la richiesta di applicazione delle generiche, alla luce di una non meglio precisata personalità dell'imputato, con giudizio di prevalenza, non potesse avere ragion d'essere, atteso che, con riguardo al reato più grave, ossia quello di cui al capo B), disapplicata in primo grado la contestata recidiva qualificata, nessun bilanciamento era effettuabile. Oppone il ricorrente che del tutto legittimamente aveva richiesto un trattamento sanzionatorio di favore, stanti "la lieve entità del caso e l'incensuratezza [dell'imputato]", soggiungendo, quanto alla generiche, che "l'ipotetica assenza - nel caso di specie - della necessità di un giudizio di valenza ex art. 69 c.p. [...] avrebbe potuto comportare tutt'al più l'applicazione secca delle attenuanti generiche". Anche in questo caso, le censure del ricorrente non si raccordano minimamente con le specifiche motivazioni espresse dalla Corte d'appello. Quanto alla mancata irrogazione di una pena minima, "la lieve entità del caso e l'incensuratezza [dell'imputato]" dedotte dinanzi a questa Corte non constano previamente dedotte dinanzi alla Corte d'appello, atteso che nell'atto d'appello l'entità della pena è tema per vero solo accennato nel terzo motivo, riguardante la mancata concessione delle generiche. Peraltro sovviene di aggiungere che l'invocata condizione di incensuratezza dell'imputato dimostra come anche il ricorso per cassazione sia completamente disarticolato rispetto alle sentenze di merito, posto che quella di primo grado esclude la recidiva qualificata solo per la diversità dei precedenti rispetto a quelli oggetto di giudizio. Quanto alle generiche, coglie nel segno l'osservazione della Corte d'appello in relazione alla totale mancata considerazione, nell'atto d'appello, dell'esclusione della recidiva da parte del primo giudice: invero l'intero terzo motivo d'appello si intrattiene, viepiù lungamente, sull'esigenza di un bilanciamento favorevole all'imputato, attribuendo così alla sentenza di primo grado una decisione diversa da quella effettiva (in specie laddove recita che "l'affermazione del giudizio di comparazione così come motivato dal giudicante non può che essere oggetto di censure in quanto egli ha dato una spiegazione del tutto apparente nonché persino confliggente con le risultanze acquisite degli atti"). Né, sotto altro profilo, enuclea il ricorrente specifici elementi di valutazione, già sottoposti ai giudici di merito ed in particolare alla Corte d'appello, idonei a render conto dell'erroneo apprezzamento, da parte di questa, delle emergenze fattuali, ai fini delrapplicazione secca delle attenuanti generiche". 2.4. Infine, non coglie nel segno neppure la censura volta a dedurre l'illegittimità della declaratoria d'inammissibilità quanto alle statuizioni civili. Al riguardo sia sufficiente considerare che è lo stesso ricorrente a riconoscere come essa, ben lungi dall'integrare un'omessa pronuncia, costituisca una "tacita", od implicita, estensione agli effetti civili della declaratoria d'inammissibilità relativa ai motivi d'appello vertenti sulla penale responsabilità dell'imputato. In effetti, considerato che le doglianze formulate in appello agli effetti civili riguardavano l'insussistenza in sé di alcun danno in tesi patito dalla parte civile per l'inconfigurabilità degli addebiti mossi all'imputato, una volta dichiarati inammissibili i motivi concernenti questi ultimi, non insorgeva in capo alla Corte d'appello la necessità di espressamente reiterare le ragioni poste a fondamento di siffatta decisione anche con riferimento alle devoluzioni civili. 3. In considerazione di quanto detto sin qui, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Val solo la pena di aggiungere, con riferimento alle osservazioni spiegate dal ricorrente nella memoria di replica alla requisitoria del P.G., che siffatto esito, sollecitato, in effetti, dal P.G., non produce minimamente l'effetto di conculcare "il pieno titolo e diritto [dell'imputato] di dolersi per una tipologia di pronuncia (quand'anche motivata) resa (per la prima volta) dalla Corte d'appello di Bologna": l'imputato, in effetti, ha esercitato detto diritto mediante la proposizione del ricorso per cassazione che ne occupa, il quale, tuttavia, non per il sol fatto di esser presentato avverso una pronuncia di inammissibilità dell'appello, va esente, a sua volta, dal vaglio d'ammissibilità. Il pregiudizio derivante all'imputato dalla mancato riesame della regiudicanda nel merito è, invero, meramente consequenziale alla - correttamente dichiarata - inammissibilità dell'appello.4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso (che fa seguito alla declaratoria di inammissibilità dell'appello), impedendo l'insaturazione di un valido rapporto processuale (non instauratosi, per le medesime ragioni, neppure in appello), non consente di rilevare l'estinzione dei reati per maturata prescrizione, dedotta dal ricorrente con la memoria conclusiva. 4.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, inoltre, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - considerato che è evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa de
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