CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 10857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è indagata per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1 dell'imputazione provvisoria), per aver preso parte a un'associazione composta da più di dieci persone dedite alla illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, diretta dal figlio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si contesta, in particolare, di essersi occupata, in concorso con altri, della riscossione delle somme di denaro provenienti dalla cessione degli stupefacenti, del pagamento dei fornitori del narcotico approvvigionato e di aver svolto funzioni di tramite per l'esecuzione degli scambi illeciti. In data il 24 gennaio 2025, all'esito della perquisizione personale eseguita dalla polizia giudiziaria in forza del decreto del Pubblico Ministero emesso in pari data, erano stati sottoposti a sequestro probatorio denaro contante pari a euro 69.940 e tre orologi marca Rolex, rinvenuti nelle autovetture nella disponibilità dell'odierna ricorrente. Avverso tale sequestro la [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di riesame. Il Pubblico Ministero, i n data 22 aprile, riformulava quindi una diversa richiesta al Gip per ottenere ii sequestro preventivo dei medesimi beni ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto al fumus commissi delicti, il Pm richiamava la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere presentata al Gip il 4 giugno 2024; quanto ai presupposti del sequestro, evidenziava il perdurante inserimento della [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti e i'incompatibilità tra la disponibilità di un'ingente somma di denaro e di beni di lusso e le condizioni di vita della stessa, non risultando dagli atti lo svolgimento di attività lavorative né l'esistenza di fonti lecite alternative di reddito. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 15 maggio 2025, accogliendo l'impugnazione della Papale°, annullava il sequestro probatorio per difetto di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato. In data 19 maggio 2025, il Gip accoglieva la richiesta della pubblica accusa e disponeva il sequestro preventivo dei medesimi beni già oggetto di sequestro probatorio. In data 4 agosto 2025, su riesame proposto dall'indagata, il Tribunale capitolino confermava il decreto impugnato. 2.Avverso tale ultima decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando l'incoerenza e l'illogicità dell'ordinanza impugnata, che, a fronte delle deduzioni difensive ritenute decisive, difetterebbe dell'indispensabile grado di coerenza interna necessario a rendere intellegibili le ragioni della decisione. 4. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. Osserva che la richiesta di misura reale preventiva è stata presentata dalla Procura tre mesi dopo il sequestro probatorio e mentre quest'ultimo era ancora efficace, circostanza che si tradurrebbe, a suo dire, in una richiesta di convalida dell'attività della polizia giudiziaria formulata oltre il termine tassativo previsto dalla legge, con conseguente illegittima elusione del relativo perimetro normativo.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo proposto è inammissibile perché manifestamente infondato. Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gii "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario iogico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda. Deve, pertanto, escludersi che, a fronte dell'approfondita valutazione svolta dal giudice del riesame, nella quale sono stati puntualmente esaminati gli elementi allegati dalla difesa e logicamente argomentata la ritenuta irrilevanza degli stessi, possa in sede di legittimità utilmente dedursi il vizio di omessa o apparente motivazione, avendo il Tribunale espresso un apprezzamento immune da profili di totale arbitrarietà o manifesta incompletezza. Nel caso concreto risulta, infatti, un'ampia considerazione del compendio difensivo e una compiuta valutazione delle fattispecie contestate in rapporto ai presupposti legittimanti sequestro, ritenuti sussistenti con motivazione coerente e razionalmente argomentata, anche in ordine alle discrasie di valore emergenti da taluni dati prodotti dalle parti; in tale prospettiva, il Tribunale ha valorizzato l'informativa finale redatta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati, nella quale veniva dettagliatamente descritto l'elevato tenore di vita della [OSCURATO:PERSONA], incongruente con lo stato di disoccupazione, nonché i suggerimenti ricevuti dal commercialista [OSCURATO:PERSONA] per eludere eventuali controlli mediante intestazioni fittizie di attività commerciali, oltre alle raccomandazioni rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] alla donna affinché evitasse l'ostentazione di beni di lusso. È stata, inoltre, motivatamente disattesa la prospettazione difensiva secondo cui le somme sequestrate costituirebbero il frutto di un risarcimento del danno, evidenziandosi, da un lato, il rilevante lasso temporale intercorso dall'asserito pagamento e, dall'altro l'assenza di riscontri documentali alla ricostruzione prospettata. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato non essendo ravvisabile la dedotta violazione di legge. L'ordinamento processuale prevede una pluralità di sequestri, ciascuno caratterizzato da finalità proprie e da autonomi presupposti applicativi. In particolare, mentre ii sequestro probatorio è funzionale all'acquisizione delle cose necessarie all'accertamento dei fatti e presuppone il fumus commissi delitti, il sequestro disposto ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, quale misura anticipatoria degli effetti della confisca "allargata", richiede la sussistenza della qualità di condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 73 del medesimo decreto, con esclusione della fattispecie di cui al comma 5, nonché la sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità, anche indiretta, del condannato e il reddito o l'attività economica svolta. Ne consegue che è ammissibile la coesistenza di vincoli reali diversi sul medesimo bene, purché ricorrano i presupposti normativi di ciascun istituto, giacché il vincolo derivante dall'adozione di una misura non osta all'applicazione dell'altra, potendo anzi rafforzarne gli effetti, così da assicurare che, al venir meno dell'una, permanga l'efficacia dell'altra (Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057). Analogamente, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. può essere disposto su beni già sottoposti a sequestro probatorio, in ragione della diversità delle finalità perseguite e dei presupposti applicativi (Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, dep. 20/04/2020, Rv. 278733). Tale possibilità non presuppone, come sembra assumere la ricorrente, la necessaria contestualità delle misure, essendo ben possibile che il pubblico ministero, anche in seguito all'esecuzione del sequestro probatorio e nel corso del relativo procedimento di riesame inoltri al Gip una richiesta di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, giacché tale richiesta presenta carattere del tutto autonomo rispetto al pregresso vincolo probatorio, di tal che è la doglianza con la quale si censura una richiesta di convalida dell'attività della polizia giudiziaria formulata oltre il termine tassativo previsto dalla legge, non si attaglia a tale situazione. 3.Per le ragioni esposte il ricorso deve essere considerato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de