CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1948
Cassazione n. 11699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1948 avverso la sentenza del 29/03/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOe dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato ha proposto impugnazione, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del giudice di pace di Taranto che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 582 cod. pen. per particolare tenuità del fatto; Rilevato che l'unico mezzo di impugnazione consentito è quello del ricorso per cassazione, sicché in tali termini deve qualificarsi l'atto di gravame presentato dall'imputato a mezzo del predetto difensore; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla [OSCURATO:PERSONA]