CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03T8D26) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cha ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze del Tribunale di Pescara divenute irrevocabili rispettivamente in data 12 aprile 2017 e in data 23 novembre 2018, in ragione della sopravvenuta commissione in data 23 ottobre 2019 dei delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen., per i qua'i è stata emessa sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore. Lamenta vizi della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di rilevare l'applicabilità della disciplina del reato continuato alle pene inflitte con le prime due sentenze di cui sopra, di modo che il beneficio della sospensione condizionale della pena avrebbe potuto estendersi anche alla pena di cui alla terza sentenza, non superandosi la pena complessiva di anni due di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ed infatti, la difesa rileva, sulla base di generiche asserzioni, l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione che neppure rappresenta che fosse statofichiestq nella competente sede di merito e che comunque non farebbe venire meno l'obbligatorietà della revoca della sospensione condizionale della pena, nell'ipotesi ritenuta di cui all'art. 168, comma primo,n. 1, cod. pen. 3. Stante la manifesta infondatezza delle doglianze, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de CassA deve,' ammende. O o i --..:.• Così deciso il 4 magg