CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove ed all'affermazione di responsabilità del ricorrente, è inammissibile perché formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, generiche e volte a riprodurre profili di censura dell'atto di appello (riconoscimento dell'imputato quale autore del reato tramite i fotogrammi delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo del delitto), al fine di rivalutare la piattaforma di gravità indiziaria a suo carico. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza gli elementi indiziari gravi e concordanti sulla base dei quali il ricorrente è stato condannato, né il riferimento al fattc che questi non abbia proposto una versione alternativa della sua presenza sul luogo dei fatti si rivela un'osservazione decisiva, trattandosi soltanto di una constatazione ulteriore, di ordine logico, cui ha inteso far riferimento la sentenza impugnata, senza che tale indicazione riveli un'aporia argomentativa, come invece sostenuto dalla difesa. 3. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, considerato il richiamo della sentenza impugnata (cfr. pagine 3 e 4) ai precedenti penali ed al comportamento processuale dell'imputato, che costituisce idonea motivazione a sostegno del diniego. Infatti, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritenere che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende