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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27426/2024

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4675/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

Coop. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC del difensore –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi– improcedibilità del ricorso N.4675/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, n. 2987/17/22 depositata in data 13 luglio 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato, come risulta dal ricorso, un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP, IVArela- tive al periodo di imposta 2017, con il quale – a seguito di PVC - si riteneva indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di immobili ceduti da [OSCURATO:SOCIETA]e si ritenevano indeducibili costi ritenuti non certi.

2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Lombardia , con la sentenza qui impugnata, ha di- chiarato inammissibile l’appello in quanto – come risulta dal ricorso – l’originario ricorso introduttivo sarebbe stato a sua volta inammissibile per essere stato l’originario mandato alle liti conferito da soggetto privo di potere rappresentativo, come anche in grado di appello.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.75 cod. proc. civ., deducendo che il difetto di procura a proporre ap- pello sarebbe stata sanata dalla produzione in giudizio della procura alle liti rilasciata dal nuovo amministratore della società contribuente.

Osserva, inoltre, come il potere di rilasciare la procura alle liti permane anche dopo la cessazione della caricae che, in ogni caso, la sanatoria N.4675/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino derivante dal rilascio di nuova procura opera retroattivamente anche per i precedenti gradi di giudizio.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. non- ché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello ha condannato la contribuente al pagamento delle spese processuali, per essere state le spese legali liquidate compren- sive del rimborso forfetario, nonostante l’Ufficio non si fosse costituito a ministero di difensore, bensì con proprio funzionario, ritenendosi sus- sistere difetto di motivazione per non essere stati indicati i parametri utilizzati di liquidazione.

3. Si ritiene – in conformità con la proposta di definizione accele- rata, che il ricorso è improcedibile per omessa produzione in allegato al ricorso della sentenza impugnata, in spregio dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

L’omessa produzione della sentenza im- pugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, posto che tale evento preclude –in mancanza di verifica della data e del numero di pubblica- zione –sia la verifica della venuta ad esistenza del provvedimento im- pugnato, sia la verifica della tempestività dell'impugnazione medesima (Cass., n. 5771/2023), sia –ove venga depositata in forma incompleta –la verifica dell'oggetto della controversia delle ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente (Cass., n. 14347/2020; Cass., n. 25407/2016).

Né la sentenza impugnata risulta prodotta da contro- ricorrente, adempimento tale da escludere la dichiarazione di improce- dibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), cit. (Cass., Sez.

U., n. 21349/2022; Cass., n. 4370/2019). 4.Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile , confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate N.4675/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino come da dispositivo e il raddoppio del contributo unificato.

La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificandosi tale somma equitativamente in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez.

U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo.

P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il rico rso; condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che li- quida in complessivi € 13.800,00, oltre spese prenotate a debito; con- danna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.000,00a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in- serito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4675/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC del difensore –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi– improcedibilità del ricorso N.4675/23 R.G. Est. F. D’Aquino – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, n. 2987/17/22 depositata in data 13 luglio 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato, come risulta dal ricorso, un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP, IVArela- tive al periodo di imposta 2017, con il quale – a seguito di PVC - si riteneva indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di immobili ceduti da [OSCURATO:SOCIETA]e si ritenevano indeducibili costi ritenuti non certi. 2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Lombardia , con la sentenza qui impugnata, ha di- chiarato inammissibile l’appello in quanto – come risulta dal ricorso – l’originario ricorso introduttivo sarebbe stato a sua volta inammissibile per essere stato l’originario mandato alle liti conferito da soggetto privo di potere rappresentativo, come anche in grado di appello. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. 5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.75 cod. proc. civ., deducendo che il difetto di procura a proporre ap- pello sarebbe stata sanata dalla produzione in giudizio della procura alle liti rilasciata dal nuovo amministratore della società contribuente. Osserva, inoltre, come il potere di rilasciare la procura alle liti permane anche dopo la cessazione della caricae che, in ogni caso, la sanatoria N.4675/23 R.G. Est. F. D’Aquino derivante dal rilascio di nuova procura opera retroattivamente anche per i precedenti gradi di giudizio. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. non- ché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello ha condannato la contribuente al pagamento delle spese processuali, per essere state le spese legali liquidate compren- sive del rimborso forfetario, nonostante l’Ufficio non si fosse costituito a ministero di difensore, bensì con proprio funzionario, ritenendosi sus- sistere difetto di motivazione per non essere stati indicati i parametri utilizzati di liquidazione. 3. Si ritiene – in conformità con la proposta di definizione accele- rata, che il ricorso è improcedibile per omessa produzione in allegato al ricorso della sentenza impugnata, in spregio dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. L’omessa produzione della sentenza im- pugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, posto che tale evento preclude –in mancanza di verifica della data e del numero di pubblica- zione –sia la verifica della venuta ad esistenza del provvedimento im- pugnato, sia la verifica della tempestività dell'impugnazione medesima (Cass., n. 5771/2023), sia –ove venga depositata in forma incompleta –la verifica dell'oggetto della controversia delle ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente (Cass., n. 14347/2020; Cass., n. 25407/2016). Né la sentenza impugnata risulta prodotta da contro- ricorrente, adempimento tale da escludere la dichiarazione di improce- dibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), cit. (Cass., Sez. U., n. 21349/2022; Cass., n. 4370/2019). 4.Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile , confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate N.4675/23 R.G. Est. F. D’Aquino come da dispositivo e il raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificandosi tale somma equitativamente in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il rico rso; condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che li- quida in complessivi € 13.800,00, oltre spese prenotate a debito; con- danna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.000,00a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in- serito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello pr
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