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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33479/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 24/03/2023 del Tribunale di Lecce; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 24 marzo scorso, che - decidendo in sede di rinvio, a sèguito di annullamento della propria ordinanza del 25 febbraio 2022, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1905 del 2023 - ha rigettato l'istanza di riesame da lui proposta avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione al profitto del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., per il quale egli è indagato in concorso con altri, in ragione dell'ipotizzata percezione indebita di contributi pubblici.

2. Il ricorso è sostenuto da tre motivi.

2.1. Il primo, sotto il profilo sia della violazione di legge che del difetto di motivazione, denuncia l'assenza dei presupposti per procedere al sequestro, per una duplice ragione, ovvero: a) per non avere il Negro mai percepito gli anzidetti contributi comunitari, e quindi non aver conseguito alcun profitto dal reato; b) per avere il sequestro attinto anche somme di denaro depositate sui suoi conti correnti bancari, benché il relativo decreto avesse limitato la misura, nei suoi confronti, ai beni diversi dal denaro.

Inoltre, la difesa censura l'estensione del sequestro, nei confronti di ciascuno degli indagati, per un valore equivalente all'intero profitto del reato, senza distinzione delle quote di questo da ognuno conseguite, deducendo la contrarietà di tale determinazione al principio di proporzionalità ed alle previsioni degli artt. 3, 27 e 42, Cost., degli artt. 17 e 39, par. 3, TFUE, e dell'art. 1, prot. add., CEDU.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, per avere il Tribunale del riesame reso una propria motivazione sul periculum in mora, mentre, considerando la totale assenza di motivazione sul punto nel decreto originario, non giustificata da una differente lettura normativa ma semplicemente omessa, si sarebbe dovuto limitare ad annullare detto decreto, senza alcuna possibilità di colmarne tale lacuna motivazionale.

2.3. La terza censura riguarda la mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, in punto di esistenza dell'esigenza cautelare.

Il Tribunale l'ha giustificata in ragione della ritenuta propensione dell'indagato a condotte decettive e strumentali al conseguimento dei contributi, ravvisandovi un elemento sintomatico di un elevato rischio di dispersione del danaro indebitamente da lui ottenuto ed ancora in suo possesso, con il conseguente pericolo di aggravamento e di protrazione delle conseguenze del reato.

Obietta la difesa, però, che, non avendo Negro percepito alcun contributo, le somme nella sua disponibilità non possono considerarsi indebitamente detenute e, di conseguenza, nessun periculum in mora può configurarsi.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.4.

Ha rassegnato argomentate conclusioni scritte la difesa ricorrente, chiedendo l'accoglimento del ricorso, sostanzialmente ribadendone i motivi e le relative considerazioni a sostegno degli stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le diverse censure rassegnate con il primo motivo di ricorso non possono essere ammesse, poiché reiterano questioni già esaminate dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte e da essa disattese: espressamente, come quelle sull'oggetto e sulla misura del sequestro, e cioè sull'estensione di quest'ultimo anche al danaro e per un controvalore pari all'intero profitto del reato; oppure implicitamente, come quella sull'assoggettabilità a vincolo dei beni del Negro, pur non avendo egli materialmente percepito il profitto del reato: la sentenza rescindente, infatti, ha censurato esclusivamente l'omessa motivazione sul periculum in mora, erroneamente non ritenuta necessaria dai giudici di merito nei casi - come quello in esame - di sequestro funzionale ad una confisca obbligatoria.

2. Per la stessa ragione da ultimo evidenziata, non può essere ammesso neppure il secondo motivo di ricorso, in tema di limiti del potere integrativo del Tribunale del riesame della motivazione del provvedimento cautelare originario.

È sufficiente rilevare, in proposito, che la Corte di cassazione, annullando la precedente ordinanza del Tribunale del riesame, ha rinviato il procedimento a quest'ultimo giudice, in tal modo implicitamente ritenendo che esso fosse munito del necessario potere d'integrazione della motivazione.

È evidente, infatti, che, diversamente, l'annullamento si sarebbe dovuto estendere anche all'ordinanza impositiva della cautela reale, con rinvio degli atti al primo giudice.

Anche la doglianza in esame, pertanto, deve ritenersi preclusa dal "giudicato cautelare" conseguente alla prima pronuncia di questa Corte.

3. È fondato, invece, il terzo motivo di ricorso.

Il Tribunale del riesame si è limitato ad una giustificazione confusa (finanche con riferimenti a nominativi diversi, frutto di probabili refusi) nonché sostanzialmente di stile, che non permette di apprezzare le ragioni che, in concreto, possano giustificare l'imposizione del vincolo.

L'ordinanza evidenzia, infatti, a tal fine, «la natura fungibile del danaro ed il pericolo di dispersione ad esso connaturato», ma omette qualsiasi considerazione relativamente all'immobile anch'esso in sequestro.Parla, poi, di «propensione mostrata dall'indagato di far ricorso ad artifici, raggiri, atti falsamente creati e formati, volti ad ottenere (...) contributi indebiti», ma non spiega in cosa effettivamente sia consistita la condotta delittuosa ipotizzata a suo carico, neppure rinviando per relationem ad altri atti o provvedimenti del procedimento.

In tal modo, la Corte di cassazione - cui è precluso l'accesso al fascicolo di merito, se non che per la risoluzione di questioni di rito - non è in condizione di comprendere perché la disponibilità delle somme nella disponibilità del Negro, obiettivamente modeste (poco più di tremila euro, almeno a quanto si legge in ricorso, nulla dicendo l'ordinanza anche su questo aspetto) nonché di certo non direttamente derivanti dal reato ipotizzato, sia tale da esporre ad un pericolo apprezzabile l'esito fruttuoso della futura confisca del relativo profitto: tanto più ove si tratti, come nel caso di specie, di reato commesso in concorso da più persone, con il conseguente vincolo solidaristico a tal fine esistente tra le stesse.

Il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa frustrare la legittima pretesa ablatoria dello Stato all'esito del processo, infatti, dev'essere concreto e, dunque, rispettoso dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, che presiedono anche le misure cautelari reali e non soltanto quelle personali (su tale aspetto, è sufficiente rinviare alla nitida e completa ricostruzione del panorama normativo, anche sovranazionale, contenuta nella "sentenza Ellade" delle Sezioni unite di questa Corte, n. 36959 del 24 giugno 2021, Rv. 281848, posta a fondamento della sentenza di annullamento con rinvio della prima ordinanza del Tribunale del riesame).

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, dev'essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame per la necessaria motivazione supplementare in punto di esigenze cautelari, che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipologia del reato, oggetto del vincolo, modalità della condotta dell'indagato, personalità dello stesso, possibilità di adeguata tutela delle esigenze di cautela attingendo ad altri cespiti e così via).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 24/03/2023 del Tribunale di Lecce; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 24 marzo scorso, che - decidendo in sede di rinvio, a sèguito di annullamento della propria ordinanza del 25 febbraio 2022, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1905 del 2023 - ha rigettato l'istanza di riesame da lui proposta avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione al profitto del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., per il quale egli è indagato in concorso con altri, in ragione dell'ipotizzata percezione indebita di contributi pubblici. 2. Il ricorso è sostenuto da tre motivi. 2.1. Il primo, sotto il profilo sia della violazione di legge che del difetto di motivazione, denuncia l'assenza dei presupposti per procedere al sequestro, per una duplice ragione, ovvero: a) per non avere il Negro mai percepito gli anzidetti contributi comunitari, e quindi non aver conseguito alcun profitto dal reato; b) per avere il sequestro attinto anche somme di denaro depositate sui suoi conti correnti bancari, benché il relativo decreto avesse limitato la misura, nei suoi confronti, ai beni diversi dal denaro. Inoltre, la difesa censura l'estensione del sequestro, nei confronti di ciascuno degli indagati, per un valore equivalente all'intero profitto del reato, senza distinzione delle quote di questo da ognuno conseguite, deducendo la contrarietà di tale determinazione al principio di proporzionalità ed alle previsioni degli artt. 3, 27 e 42, Cost., degli artt. 17 e 39, par. 3, TFUE, e dell'art. 1, prot. add., CEDU. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, per avere il Tribunale del riesame reso una propria motivazione sul periculum in mora, mentre, considerando la totale assenza di motivazione sul punto nel decreto originario, non giustificata da una differente lettura normativa ma semplicemente omessa, si sarebbe dovuto limitare ad annullare detto decreto, senza alcuna possibilità di colmarne tale lacuna motivazionale. 2.3. La terza censura riguarda la mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, in punto di esistenza dell'esigenza cautelare. Il Tribunale l'ha giustificata in ragione della ritenuta propensione dell'indagato a condotte decettive e strumentali al conseguimento dei contributi, ravvisandovi un elemento sintomatico di un elevato rischio di dispersione del danaro indebitamente da lui ottenuto ed ancora in suo possesso, con il conseguente pericolo di aggravamento e di protrazione delle conseguenze del reato. Obietta la difesa, però, che, non avendo Negro percepito alcun contributo, le somme nella sua disponibilità non possono considerarsi indebitamente detenute e, di conseguenza, nessun periculum in mora può configurarsi. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.4. Ha rassegnato argomentate conclusioni scritte la difesa ricorrente, chiedendo l'accoglimento del ricorso, sostanzialmente ribadendone i motivi e le relative considerazioni a sostegno degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le diverse censure rassegnate con il primo motivo di ricorso non possono essere ammesse, poiché reiterano questioni già esaminate dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte e da essa disattese: espressamente, come quelle sull'oggetto e sulla misura del sequestro, e cioè sull'estensione di quest'ultimo anche al danaro e per un controvalore pari all'intero profitto del reato; oppure implicitamente, come quella sull'assoggettabilità a vincolo dei beni del Negro, pur non avendo egli materialmente percepito il profitto del reato: la sentenza rescindente, infatti, ha censurato esclusivamente l'omessa motivazione sul periculum in mora, erroneamente non ritenuta necessaria dai giudici di merito nei casi - come quello in esame - di sequestro funzionale ad una confisca obbligatoria. 2. Per la stessa ragione da ultimo evidenziata, non può essere ammesso neppure il secondo motivo di ricorso, in tema di limiti del potere integrativo del Tribunale del riesame della motivazione del provvedimento cautelare originario. È sufficiente rilevare, in proposito, che la Corte di cassazione, annullando la precedente ordinanza del Tribunale del riesame, ha rinviato il procedimento a quest'ultimo giudice, in tal modo implicitamente ritenendo che esso fosse munito del necessario potere d'integrazione della motivazione. È evidente, infatti, che, diversamente, l'annullamento si sarebbe dovuto estendere anche all'ordinanza impositiva della cautela reale, con rinvio degli atti al primo giudice. Anche la doglianza in esame, pertanto, deve ritenersi preclusa dal "giudicato cautelare" conseguente alla prima pronuncia di questa Corte. 3. È fondato, invece, il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame si è limitato ad una giustificazione confusa (finanche con riferimenti a nominativi diversi, frutto di probabili refusi) nonché sostanzialmente di stile, che non permette di apprezzare le ragioni che, in concreto, possano giustificare l'imposizione del vincolo. L'ordinanza evidenzia, infatti, a tal fine, «la natura fungibile del danaro ed il pericolo di dispersione ad esso connaturato», ma omette qualsiasi considerazione relativamente all'immobile anch'esso in sequestro.Parla, poi, di «propensione mostrata dall'indagato di far ricorso ad artifici, raggiri, atti falsamente creati e formati, volti ad ottenere (...) contributi indebiti», ma non spiega in cosa effettivamente sia consistita la condotta delittuosa ipotizzata a suo carico, neppure rinviando per relationem ad altri atti o provvedimenti del procedimento. In tal modo, la Corte di cassazione - cui è precluso l'accesso al fascicolo di merito, se non che per la risoluzione di questioni di rito - non è in condizione di comprendere perché la disponibilità delle somme nella disponibilità del Negro, obiettivamente modeste (poco più di tremila euro, almeno a quanto si legge in ricorso, nulla dicendo l'ordinanza anche su questo aspetto) nonché di certo non direttamente derivanti dal reato ipotizzato, sia tale da esporre ad un pericolo apprezzabile l'esito fruttuoso della futura confisca del relativo profitto: tanto più ove si tratti, come nel caso di specie, di reato commesso in concorso da più persone, con il conseguente vincolo solidaristico a tal fine esistente tra le stesse. Il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa frustrare la legittima pretesa ablatoria dello Stato all'esito del processo, infatti, dev'essere concreto e, dunque, rispettoso dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, che presiedono anche le misure cautelari reali e non soltanto quelle personali (su tale aspetto, è sufficiente rinviare alla nitida e completa ricostruzione del panorama normativo, anche sovranazionale, contenuta nella "sentenza Ellade" delle Sezioni unite di questa Corte, n. 36959 del 24 giugno 2021, Rv. 281848, posta a fondamento della sentenza di annullamento con rinvio della prima ordinanza del Tribunale del riesame). 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, dev'essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame per la necessaria motivazione supplementare in punto di esigenze cautelari, che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipologia del reato, oggetto del vincolo, modalità della condotta dell'indagato, personalità dello stesso, possibilità di adeguata tutela delle esigenze di cautela attingendo ad altri cespiti e così via). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, co