CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, emessa all'esito di opposizione a decreto penale di condanna, in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali in ordine alla riconducibilità del fatto di reato all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità in quanto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il motivo non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; appare peraltro pacifico, nell'apparato motivazionale delle sentenze di merito, che l'imputato abbia proceduto ad allaccio diretto alla rete elettrica, dinamica rispetto alla quale la giurisprudenza è unanime nello statuire che "è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori" (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012 Rv. 256190 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l'esito del giudizio di bilanciamento tra la contestata aggravante e le attenuanti generiche in termini di eq1.0/alenza, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estenso