CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 36793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15436-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 15436 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di un cittadino bengalese in un procedimento penale definito con rito direttissimo e patteggiamento a seguito di convalida di arresto in flagranza, procedeva al tentativo di recupero dei compensi nei confronti del proprio assistito, che però aveva esito negativo per l’irreperibilità del cliente. Quindi, proponeva istanza di liquidazione a carico dello Stato ed il Tribunale di Milano, con decreto del 27/10/2020, la rigettava, addebitando al ricorrente il ritardo nella ricerca dei propri assisiti. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il professionista, ed il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 marzo 2021, accoglieva parzialmente l’opposizione, ritenendo irrilevante il decorso del tempo ai fini del riconoscimento del diritto del legale, negava la liquidazione delle spese per la procedura monitoria, e liquidava a titolo di compensi la somma di € 700,00 (€ 500,00 più € 200,00 per il coimputato). Avverso tale ordinanza l‘avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memorie. Ric. 2021 n. 15436 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- Il Ministero della Giustizia ha resistito ai fini dell’eventuale discussione orale. Il primo motivo denuncia la violazione del DPR n. 115/2002 e del DM n. 55/2014 e dell’art. 9 della legge n. 27/12, stante l‘erronea identificazione delle somme spettanti al difensore, con violazione del minimo di legge e carenza assoluta di motivazione. Si ricorda la vincolatività dei minimi tariffari, anche a seguito delle varie novelle intervenute in materia, minimi il cui rispetto si impone per il giudice che provveda alla liquidazione anche in caso di patrocinio a spese dello Stato. Nella specie, tenuto conto delle prestazioni svolte dal ricorrente, la somma liquidata pari ad € 700,00 è inferiore ai minimi tariffari. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di una domanda oggetto di discussione con conseguente omessa valutazione e violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto il Tribunale, pur accogliendo l’opposizione, ha omesso di provvedere sulle spese del relativo giudizio, che invece, in base al principio della soccombenza andavano poste a carico del Ministero. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha ribadito che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite Ric. 2021 n. 15436 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -4- massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. n. 31404/2019; Cass. n. 2527/2012). Nella vicenda, il Tribunale, senza nemmeno confrontarsi con il contenuto della parcella versata in atti dal ricorrente ai fini della liquidazione, che evidenziava, sulla base delle previsioni di cui al DM n. 55/2014, le varie fasi per le quali erano maturati i compensi, si è limitata a far riferimento alla sola applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., trascurando l’ulteriore attività professionale che il ricorrente assume avere svolto (tra cui rileva anche l’assistenza per l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza del proprio assistito). Ove solo si abbia riguardo ai compensi per la fase di studio, per quella quella istruttoria/dibattimentale e per quella decisionale, al netto dell’aumento per la difesa plurima, ed applicati i valori minimi, con la decurtazione di cui all’art. 106 del DPR n. 115/2002, il compenso minimo liquidabile è pari ad € 960,00, palesandosi in tal modo come la liquidazione effettuata dal Tribunale, peraltro senza alcuna adeguata motivazione in rapporto al contenuto della nota specifica prodotta dal professionista, sia illegittima. L’ordinanza deve quindi essere cassata, restando pertanto assorbito il secondo motivo di ricorso, dovendo il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Milano in persona di Ric. 2021 n. 15436 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -5- diverso magistrato, provvedere anche sulle spese del presente giudizio PQM Accoglie il primo motivo ed assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità,