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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10065/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 21 dicembre 2020 dal locale Tribunale, in riforma della decisione, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. ottobre 1990 n. 309, riconosciute le attenuanti cd. generiche, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, confermando la disposta confisca della somma di denaro sequestrata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto di ricorso del difensore deduce i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione per mancata analisi degli atti del procedimento in relazione alla affermazione di responsabilità che non ha considerato la mancata analisi di tre delle quattro bustine oggetto di sequestro, così potendosi ritenere attendibile il narcotest effettuato solo in relazione al campione utilizzato.

Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha omesso di considerare che la quasi totalità degli strumenti rinvenuti nella cucina dell'imputato possono essere utilizzati anche lecitamente, così non deponendo la loro presenza per la finalità di spaccio; come pure il taglio delle banconote sequestrate, depone per la loro provenienza da un prelievo bancario e non è stata considerata la sua altamente probabile pertinenza alla compagna dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla riqualificazione del fatto essendosi riformato in pejus il trattamento sanzionatorio, nonostante l'assenza di appello incidentale del pubblico ministero, modificando il calcolo della pena base commisurandolo al triplo del minimo edittale, non considerando l'obbligo di riferirsi alla pena base massima stabilita dal primo Giudice, pari a mesi sei e gg. venti di reclusione.

2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro, non riferibile al reato di detenzione contestato.

2.4. Con il quarto motivo erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto la riqualificazione del fatto consente il riconoscimento della causa di non punibilità, anche alla luce dell'assenza di precedenti e la mancanza di prova di cessione a terzi della sostanza.

2.5. Sono stati depositati motivi nuovi a sostegno del secondo e terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo in parte fondato.2.

Il primo motivo, in relazione alla qualità della sostanza, è inammissibile in quanto riguarda questione di fatto non devoluta in appello.

Quanto alla destinazione allo spaccio della stessa, le censure sono genericamente svolte in fatto rispetto all'incensurabile valutazione a riguardo che ha considerato la quantità della sostanza (141 grammi), il suo occultamento in pezzi e la esistenza di attrezzatura atta al confezionamento in dosi singole.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la rideterminazione della pena consegue alla riqualificazione giuridica del fatto in conformità all'orientamento secondo il quale non viola il divieto di "reformatio in pejus", il giudice di appello che, riqualificato il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840).

4. Il terzo motivo è fondato, essendosi impropriamente addossato all'imputato l'onere di giustificare la provenienza lecita del denaro sequestrato ed affermato genericamente il suo collegamento con lo stupefacente sequestrato e, quindi, apoditticamente la sua natura di provento del reato di detenzione illecita.

Costituisce jus receptum che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella

I. n. 356 del 1992 (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900).

5. Il quarto motivo costituisce generica istanza in fatto non oggetto di devoluzione in appello.

6. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro, della quale deve essere ordinato il dissequestro con sua restituzione all'avente diritto.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

7. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Rigetta il ricorso nel resto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 21 dicembre 2020 dal locale Tribunale, in riforma della decisione, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. ottobre 1990 n. 309, riconosciute le attenuanti cd. generiche, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, confermando la disposta confisca della somma di denaro sequestrata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto di ricorso del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione per mancata analisi degli atti del procedimento in relazione alla affermazione di responsabilità che non ha considerato la mancata analisi di tre delle quattro bustine oggetto di sequestro, così potendosi ritenere attendibile il narcotest effettuato solo in relazione al campione utilizzato. Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha omesso di considerare che la quasi totalità degli strumenti rinvenuti nella cucina dell'imputato possono essere utilizzati anche lecitamente, così non deponendo la loro presenza per la finalità di spaccio; come pure il taglio delle banconote sequestrate, depone per la loro provenienza da un prelievo bancario e non è stata considerata la sua altamente probabile pertinenza alla compagna dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla riqualificazione del fatto essendosi riformato in pejus il trattamento sanzionatorio, nonostante l'assenza di appello incidentale del pubblico ministero, modificando il calcolo della pena base commisurandolo al triplo del minimo edittale, non considerando l'obbligo di riferirsi alla pena base massima stabilita dal primo Giudice, pari a mesi sei e gg. venti di reclusione. 2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro, non riferibile al reato di detenzione contestato. 2.4. Con il quarto motivo erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto la riqualificazione del fatto consente il riconoscimento della causa di non punibilità, anche alla luce dell'assenza di precedenti e la mancanza di prova di cessione a terzi della sostanza. 2.5. Sono stati depositati motivi nuovi a sostegno del secondo e terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato.2. Il primo motivo, in relazione alla qualità della sostanza, è inammissibile in quanto riguarda questione di fatto non devoluta in appello. Quanto alla destinazione allo spaccio della stessa, le censure sono genericamente svolte in fatto rispetto all'incensurabile valutazione a riguardo che ha considerato la quantità della sostanza (141 grammi), il suo occultamento in pezzi e la esistenza di attrezzatura atta al confezionamento in dosi singole. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la rideterminazione della pena consegue alla riqualificazione giuridica del fatto in conformità all'orientamento secondo il quale non viola il divieto di "reformatio in pejus", il giudice di appello che, riqualificato il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840). 4. Il terzo motivo è fondato, essendosi impropriamente addossato all'imputato l'onere di giustificare la provenienza lecita del denaro sequestrato ed affermato genericamente il suo collegamento con lo stupefacente sequestrato e, quindi, apoditticamente la sua natura di provento del reato di detenzione illecita. Costituisce jus receptum che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992 (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900). 5. Il quarto motivo costituisce generica istanza in fatto non oggetto di devoluzione in appello. 6. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro, della quale deve essere ordinato il dissequestro con sua restituzione all'avente diritto. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 7. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai se
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