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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 46942/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno, in sede di appello cautelare, ha annullato quella emessa dal G.i.p. del Tribunale in data 10/06/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla configurabilità del delitto di cui all'art. 319 -quater cod. pen. in relazione all'avvenuta assunzione di [OSCURATO:PERSONA] presso l'agenzia di fornitura di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. di Milano, confermando per contro la misura interdittiva della sospensione per un anno dall'esercizio del pubblico ufficio di luogotenente della G.d.F. con riguardo alla medesima contestazione, riferita all'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], cui Iacuzio era sentimentalmente legato, procurata da [OSCURATO:PERSONA], le cui società erano sottoposte a controllo della G.d.F.

2. Ha proposto ricorso Iacuzio tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.

Il G.i.p., pur avendo dichiarato inutilizzabili le operazioni di intercettazione mediante captatore informatico effettuate prima del 19 ottobre 2019, aveva tuttavia ritenuto che la conversazione captata 1'11 ottobre 2019 fosse utilizzabile, in quanto corpo di reato.

Ma a tal fine la stessa avrebbe dovuto integrare ed esaurire la fattispecie criminosa, mentre in concreto costituiva al più un frammento della condotta, non contenendo la materialità dell'induzione indebita, ma riferendosi all'invio di fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA] e a discorsi confusi riguardanti l'assunzione di una persona, cioè la Smeryk, come meglio chiarito da altre conversazioni rientranti tra quelle ritenute inutilizzabili.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 319-quater cod. pen.

Non era stato dato conto di un'attività di induzione da parte del ricorrente volta a propiziare un'opportunità di lavoro per la donna cui era legato.

Era stato fatto semmai riferimento a richieste del [OSCURATO:PERSONA], interessato a personale idoneo.

Ciò era desumibile anche dalle conversazioni tra Iacuzio e Smeryk, concernenti, fra l'altro, quanto il ricorrente aveva riferito o intendeva riferire a [OSCURATO:PERSONA], volendo allontanare il sospetto di sue richieste illecite in cambio di un ausilio.

Nello stesso senso avrebbe dovuto valorizzarsi l'esclusione del reato con riguardo all'assunzione di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non aveva inoltre motivato in ordine alla condizione di assoggettamento di [OSCURATO:PERSONA], anche per escludere l'ipotesi della corruzione, ma si era limitato ad affermazioni assertive.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'attualità e concretezza del pericolo cautelare.

Il Tribunale aveva fatto riferimento alla gravità della condotta, desunta anche dall'insistenza di Iacuzio, quando in una sola occasione era emerso un colloquio con [OSCURATO:PERSONA] riguardante l'assunzione della Smeryk.Inoltre, il Tribunale, richiamando l'ordinanza genetica, aveva valorizzato anche la perseveranza del ricorrente, non arrestatosi neppure di fronte al pericolo di conseguenze in ambito lavorativo connesse alla vicenda riguardante [OSCURATO:PERSONA], per la quale pendeva procedimento penale, a dimostrazione della non occasionalità di una condotta incentrata sull'asservimento delle funzioni.

Peraltro, il Tribunale aveva richiamato anche la vicenda Marotta, che tuttavia era desumibile da conversazioni rientranti tra quelle dichiarate inutilizzabili, mentre con riferimento alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] nessun riscontro era desumibile dalle operazioni di captazione eseguite dal luglio 2019.

Le condotte erano inoltre risalenti al 2019, fino all'inizio del 2020, mentre al fatto che il ricorrente fosse stato allontanato da funzioni investigative fino al 2022, era seguita l'assegnazione dell'incarico di completare le attività pregresse, ciò che si era tradotto in un'informativa conclusiva con cui era stato dato conto di reati ipotizzabili a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Difettava in concreto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, a fronte di una motivazione a tal fine non soddisfacente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Tale è innanzi tutto il primo motivo, avente ad oggetto la conversazione dell'il ottobre 2019.

Il Tribunale ha ritenuto che, pur a fronte dell'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate prima del 19 ottobre 2019, quella dell'Il ottobre costituisse la concreta rappresentazione della condotta illecita, così da poter essere ricondotta alla nozione di corpo di reato.

E' noto al riguardo che tale nozione può avere un oggetto che si connota di profili di immaterialità, come il contenuto di uno scritto o di una conversazione, identificandosi in tali casi con il supporto che li contiene.

D'altro canto, nel caso di una conversazione intercettata, la stessa si sottrae al giudizio di inutilizzabilità, in ragione dello stesso disposto dell'art. 271 cod. proc. pen., che fa salvo il caso in cui venga in rilievo il corpo del reato.

Ma, nel contempo, la conversazione è riconducibile a tale nozione, allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa, mentre deve essere escluso che sia tale una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento (Sez.

U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776; cfr. anche Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, in motivazione).Nel caso di specie il Tribunale, confermando la valutazione del G.i.p., ha correttamente ritenuto che la conversazione dell'Il ottobre 2019, intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], fosse riconducibile alla nozione di corpo di reato, in quanto nel corso di essa i due soggetti avevano fatto riferimento ad una indagine che il ricorrente, quale appartenente alla G.d.F., stava conducendo nei confronti di società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA], e parlato di fatture e di situazioni da mettere a posto, con una specifica richiesta di aiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA], che nel contempo aveva chiesto a Iacuzio il documento di riconoscimento di una persona da assumere, sul conto della quale lo stesso Iacuzio aveva garantito.

In tal modo era stato plasticamente rappresentato un accordo, funzionale alla realizzazione di un interesse del ricorrente, a fronte della necessità del [OSCURATO:PERSONA] di potersi avvalere dell'ausilio di Iacuzio.

La conversazione, dunque, a prescindere dall'ulteriore frammento della condotta illecita, valutabile in termini di progressione criminosa, cristallizzava di per sé una condotta illecita, pur allo stato arrestatasi allo stadio dell'ottenimento della promessa, che in seguito sarebbe stata attuata da [OSCURATO:PERSONA], procurando l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], persona legata a Iacuzio.

Non rileva che la conversazione non menzionasse espressamente la Smeryk, solo in seguito compiutamente individuata, essendo in realtà idonea a dar conto del coinvolgimento delle funzioni del pubblico ufficiale e della promessa di un'utilità da parte del privato, che si trovava in una condizione di soggezione, in quanto sottoposto ad una verifica che avrebbe potuto avere un esito per lui negativo.

Da ciò discende che la conversazione è qualificabile come corpo di reato, essendo idonea a dar conto di un patto illecito, di per sé penalmente rilevante, in quanto espressivo quanto meno di una corruzione, patto che il complesso degli elementi acquisiti e in concreto utilizzabili, a cominciare dalle conversazioni intercettate dopo il 19 ottobre 2019, hanno consentito di inquadrare nell'alveo dell'induzione indebita.

3. Anche il secondo motivo risulta infondato.

Deve invero rilevarsi che la valutazione del Tribunale in ordine alla riconducibilità della condotta alla fattispecie dell'induzione indebita non si espone alle censure difensive.

E' stato, infatti, sottolineato come la condizione di assoggettamento del privato rispetto al pubblico ufficiale fosse strettamente legata alla verifica in corso, condotta dal ricorrente e certamente temuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva palesato la stringente necessità dell'ausilio del ricorrente, fermo restando che nel gennaio 2022 quest'ultimo avrebbe redatto un'informativa nella quale venivano ipotizzati a carico di [OSCURATO:PERSONA] vari reati.In tale quadro era venuta in rilievo l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] o di soggetto a lui vicino della donna cui il ricorrente era sentimentalmente legato, assunzione che, secondo quanto non illogicamente osservato dal Tribunale, se fosse stata originata da una autentica richiesta di [OSCURATO:PERSONA] nel quadro di un lecito programma, al manifestarsi di difficoltà, non avrebbe dovuto imporre al predetto di prodigarsi in ogni modo per assicurare alla Smeryk un'attività lavorativa, come al contrario desunto dalle conversazioni intercorse tra la donna e il ricorrente, nelle quali si faceva riferimento agli sforzi fatti per reperire un'assunzione, in particolare presso una struttura dove la Smeryk era pagata senza lavorare.

D'altro canto il Tribunale ha anche osservato come le conversazioni intercorse nel mese di novembre del 2019, nelle quali la Smeryk e il ricorrente discutevano sull'opportunità di precisare che l'assunzione non doveva intendersi come contropartita, disvelassero in realtà la piena consapevolezza dei predetti dell'illiceità della condotta, espressa anche attraverso il riferimento all'esigenza di allontanare il sospetto di un collegamento con Iacuzio, e del fatto di aver approfittato di una situazione favorevole, connotata dalla condizione di debolezza di [OSCURATO:PERSONA].

Tale ricostruzione è in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si rinvia a Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470, per il rilievo attribuibile ad una condotta persuasiva e suggestiva, tale da esercitare una pressione morale, con più tenue valore condizionante della libertà di determinazione del destinatario, che finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale; in senso analogo Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277), e non è vulnerata dai rilievi difensivi, in parte specificamente confutati e in parte radicalmente inidonei, anche perché sostanzialmente essertivi e comunque volti a prospettare una diversa lettura del quadro indiziario, ad individuare vizi del ragionamento, essendo stato spiegato il motivo per cui alla base della vicenda fosse ravvisabile una condotta induttiva, non fosse rilevante il parallelismo con l'assunzione di altra ragazza, figlia di un collega di Iacuzio, in ordine alla quale il Tribunale aveva escluso la configurabilità di profili di illiceità, e non fossero valorizzabili a vantaggio del ricorrente le conversazioni con la Smeryk, di cui si è fatto cenno.

Deve comunque osservarsi che, rispetto all'applicazione e al mantenimento della misura interdittiva, il ricorrente non ha addotto uno specifico interesse alla riqualificazione del fatto in termini di corruzione, peraltro invocata sulla base di deduzioni generiche, posto che non muterebbero i presupposti genetici e di durata della misura e neppure quelli rilevanti ai fini del concreto apprezzamento delle esigenze cautelari.4.

E' infine infondato il terzo motivo, riguardante le esigenze cautelari.

Il Tribunale ha tutt'altro che arbitrariamente segnalato che non è trascorso un significativo lasso di tempo dai fatti, protrattisi fino all'inizio del 2020, e che comunque il ricorrente ha tenuto una condotta idonea a porre in evidenza la sua specifica attitudine a strumentalizzare a proprio vantaggio la funzione, non avendo avvertito alcuna remora neppure a fronte della consapevolezza di essere sottoposto ad indagini per un fatto analogo, denunciato da tale [OSCURATO:PERSONA] e all'origine delle operazioni di intercettazioni telefoniche, parzialmente dichiarate inutilizzabili per difetto di connessione con i nuovi fatti accertati.

Al di là del fatto che quelle operazioni di intercettazione non avessero fornito riscontri alla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], deve tuttavia segnalarsi che il Tribunale ha inteso in primo luogo dare rilievo a quella denuncia e alle indagini che ne erano conseguite, sottolineando come quel tipo di rischio, di cui era consapevole, non avessero dissuaso il ricorrente dall'approfittare della funzione, a dimostrazione di un radicato e persistente atteggiamento, espressivo di concreto pericolo di recidivanza.

D'altro canto, è stato altresì sottolineato come nel periodo intermedio il ricorrente fosse stato sospeso e di seguito riammesso a servizi attivi, così da rendere nuovamente concreto il rischio di nuove analoghe condotte illecite, risultando inconferente l'assunto, peraltro non specificamente suffragato, del prossimo congedo a partire dal 2023.

Non confutano tali rilievi le deduzioni difensive, volte a riproporre argomenti che il Tribunale ha valutato, ma reputato non decisivi, non potendosi considerare rilevante neppure il fatto che l'episodio riguardante tale Marotta, valutato non isolatamente ma nel quadro di un più pregnante giudizio personologico, fosse desumibile da un'informativa fondata su conversazioni in questa sede inutilizzabili, o il fatto che il ricorrente nel gennaio 2022, dopo che i fatti erano venuti alla luce, avesse redatto, una volta riammesso in servizio, un'informativa a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Deve ritenersi invece che la valutazione del Tribunale dia conto del concreto e attuale pericolo di reiterazione e giustifichi l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale, quale misura idonea ad allontanare il ricorrente dalle situazioni nelle quali si era manifestata la sua specifica attitudine.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno, in sede di appello cautelare, ha annullato quella emessa dal G.i.p. del Tribunale in data 10/06/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla configurabilità del delitto di cui all'art. 319 -quater cod. pen. in relazione all'avvenuta assunzione di [OSCURATO:PERSONA] presso l'agenzia di fornitura di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. di Milano, confermando per contro la misura interdittiva della sospensione per un anno dall'esercizio del pubblico ufficio di luogotenente della G.d.F. con riguardo alla medesima contestazione, riferita all'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], cui Iacuzio era sentimentalmente legato, procurata da [OSCURATO:PERSONA], le cui società erano sottoposte a controllo della G.d.F. 2. Ha proposto ricorso Iacuzio tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. Il G.i.p., pur avendo dichiarato inutilizzabili le operazioni di intercettazione mediante captatore informatico effettuate prima del 19 ottobre 2019, aveva tuttavia ritenuto che la conversazione captata 1'11 ottobre 2019 fosse utilizzabile, in quanto corpo di reato. Ma a tal fine la stessa avrebbe dovuto integrare ed esaurire la fattispecie criminosa, mentre in concreto costituiva al più un frammento della condotta, non contenendo la materialità dell'induzione indebita, ma riferendosi all'invio di fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA] e a discorsi confusi riguardanti l'assunzione di una persona, cioè la Smeryk, come meglio chiarito da altre conversazioni rientranti tra quelle ritenute inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 319-quater cod. pen. Non era stato dato conto di un'attività di induzione da parte del ricorrente volta a propiziare un'opportunità di lavoro per la donna cui era legato. Era stato fatto semmai riferimento a richieste del [OSCURATO:PERSONA], interessato a personale idoneo. Ciò era desumibile anche dalle conversazioni tra Iacuzio e Smeryk, concernenti, fra l'altro, quanto il ricorrente aveva riferito o intendeva riferire a [OSCURATO:PERSONA], volendo allontanare il sospetto di sue richieste illecite in cambio di un ausilio. Nello stesso senso avrebbe dovuto valorizzarsi l'esclusione del reato con riguardo all'assunzione di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non aveva inoltre motivato in ordine alla condizione di assoggettamento di [OSCURATO:PERSONA], anche per escludere l'ipotesi della corruzione, ma si era limitato ad affermazioni assertive. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'attualità e concretezza del pericolo cautelare. Il Tribunale aveva fatto riferimento alla gravità della condotta, desunta anche dall'insistenza di Iacuzio, quando in una sola occasione era emerso un colloquio con [OSCURATO:PERSONA] riguardante l'assunzione della Smeryk.Inoltre, il Tribunale, richiamando l'ordinanza genetica, aveva valorizzato anche la perseveranza del ricorrente, non arrestatosi neppure di fronte al pericolo di conseguenze in ambito lavorativo connesse alla vicenda riguardante [OSCURATO:PERSONA], per la quale pendeva procedimento penale, a dimostrazione della non occasionalità di una condotta incentrata sull'asservimento delle funzioni. Peraltro, il Tribunale aveva richiamato anche la vicenda Marotta, che tuttavia era desumibile da conversazioni rientranti tra quelle dichiarate inutilizzabili, mentre con riferimento alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] nessun riscontro era desumibile dalle operazioni di captazione eseguite dal luglio 2019. Le condotte erano inoltre risalenti al 2019, fino all'inizio del 2020, mentre al fatto che il ricorrente fosse stato allontanato da funzioni investigative fino al 2022, era seguita l'assegnazione dell'incarico di completare le attività pregresse, ciò che si era tradotto in un'informativa conclusiva con cui era stato dato conto di reati ipotizzabili a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Difettava in concreto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, a fronte di una motivazione a tal fine non soddisfacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Tale è innanzi tutto il primo motivo, avente ad oggetto la conversazione dell'il ottobre 2019. Il Tribunale ha ritenuto che, pur a fronte dell'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate prima del 19 ottobre 2019, quella dell'Il ottobre costituisse la concreta rappresentazione della condotta illecita, così da poter essere ricondotta alla nozione di corpo di reato. E' noto al riguardo che tale nozione può avere un oggetto che si connota di profili di immaterialità, come il contenuto di uno scritto o di una conversazione, identificandosi in tali casi con il supporto che li contiene. D'altro canto, nel caso di una conversazione intercettata, la stessa si sottrae al giudizio di inutilizzabilità, in ragione dello stesso disposto dell'art. 271 cod. proc. pen., che fa salvo il caso in cui venga in rilievo il corpo del reato. Ma, nel contempo, la conversazione è riconducibile a tale nozione, allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa, mentre deve essere escluso che sia tale una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento (Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776; cfr. anche Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, in motivazione).Nel caso di specie il Tribunale, confermando la valutazione del G.i.p., ha correttamente ritenuto che la conversazione dell'Il ottobre 2019, intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], fosse riconducibile alla nozione di corpo di reato, in quanto nel corso di essa i due soggetti avevano fatto riferimento ad una indagine che il ricorrente, quale appartenente alla G.d.F., stava conducendo nei confronti di società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA], e parlato di fatture e di situazioni da mettere a posto, con una specifica richiesta di aiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA], che nel contempo aveva chiesto a Iacuzio il documento di riconoscimento di una persona da assumere, sul conto della quale lo stesso Iacuzio aveva garantito. In tal modo era stato plasticamente rappresentato un accordo, funzionale alla realizzazione di un interesse del ricorrente, a fronte della necessità del [OSCURATO:PERSONA] di potersi avvalere dell'ausilio di Iacuzio. La conversazione, dunque, a prescindere dall'ulteriore frammento della condotta illecita, valutabile in termini di progressione criminosa, cristallizzava di per sé una condotta illecita, pur allo stato arrestatasi allo stadio dell'ottenimento della promessa, che in seguito sarebbe stata attuata da [OSCURATO:PERSONA], procurando l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], persona legata a Iacuzio. Non rileva che la conversazione non menzionasse espressamente la Smeryk, solo in seguito compiutamente individuata, essendo in realtà idonea a dar conto del coinvolgimento delle funzioni del pubblico ufficiale e della promessa di un'utilità da parte del privato, che si trovava in una condizione di soggezione, in quanto sottoposto ad una verifica che avrebbe potuto avere un esito per lui negativo. Da ciò discende che la conversazione è qualificabile come corpo di reato, essendo idonea a dar conto di un patto illecito, di per sé penalmente rilevante, in quanto espressivo quanto meno di una corruzione, patto che il complesso degli elementi acquisiti e in concreto utilizzabili, a cominciare dalle conversazioni intercettate dopo il 19 ottobre 2019, hanno consentito di inquadrare nell'alveo dell'induzione indebita. 3. Anche il secondo motivo risulta infondato. Deve invero rilevarsi che la valutazione del Tribunale in ordine alla riconducibilità della condotta alla fattispecie dell'induzione indebita non si espone alle censure difensive. E' stato, infatti, sottolineato come la condizione di assoggettamento del privato rispetto al pubblico ufficiale fosse strettamente legata alla verifica in corso, condotta dal ricorrente e certamente temuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva palesato la stringente necessità dell'ausilio del ricorrente, fermo restando che nel gennaio 2022 quest'ultimo avrebbe redatto un'informativa nella quale venivano ipotizzati a carico di [OSCURATO:PERSONA] vari reati.In tale quadro era venuta in rilievo l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] o di soggetto a lui vicino della donna cui il ricorrente era sentimentalmente legato, assunzione che, secondo quanto non illogicamente osservato dal Tribunale, se fosse stata originata da una autentica richiesta di [OSCURATO:PERSONA] nel quadro di un lecito programma, al manifestarsi di difficoltà, non avrebbe dovuto imporre al predetto di prodigarsi in ogni modo per assicurare alla Smeryk un'attività lavorativa, come al contrario desunto dalle conversazioni intercorse tra la donna e il ricorrente, nelle quali si faceva riferimento agli sforzi fatti per reperire un'assunzione, in particolare presso una struttura dove la Smeryk era pagata senza lavorare. D'altro canto il Tribunale ha anche osservato come le conversazioni intercorse nel mese di novembre del 2019, nelle quali la Smeryk e il ricorrente discutevano sull'opportunità di precisare che l'assunzione non doveva intendersi come contropartita, disvelassero in realtà la piena consapevolezza dei predetti dell'illiceità della condotta, espressa anche attraverso il riferimento all'esigenza di allontanare il sospetto di un collegamento con Iacuzio, e del fatto di aver approfittato di una situazione favorevole, connotata dalla condizione di debolezza di [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione è in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si rinvia a Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470, per il rilievo attribuibile ad una condotta persuasiva e suggestiva, tale da esercitare una pressione morale, con più tenue valore condizionante della libertà di determinazione del destinatario, che finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale; in senso analogo Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277), e non è vulnerata dai rilievi difensivi, in parte specificamente confutati e in parte radicalmente inidonei, anche perché sostanzialmente essertivi e comunque volti a prospettare una diversa lettura del quadro indiziario, ad individuare vizi del ragionamento, essendo stato spiegato il motivo per cui alla base della vicenda fosse ravvisabile una condotta induttiva, non fosse rilevante il parallelismo con l'assunzione di altra ragazza, figlia di un collega di Iacuzio, in ordine alla quale il Tribunale aveva escluso la configurabilità di profili di illiceità, e non fossero valorizzabili a vantaggio del ricorrente le conversazioni con la Smeryk, di cui si è fatto cenno. Deve comunque osservarsi che, rispetto all'applicazione e al mantenimento della misura interdittiva, il ricorrente non ha addotto uno specifico interesse alla riqualificazione del fatto in termini di corruzione, peraltro invocata sulla base di deduzioni generiche, posto che non muterebbero i presupposti genetici e di durata della misura e neppure quelli rilevanti ai fini del concreto apprezzamento delle esigenze cautelari.4. E' infine infondato il terzo motivo, riguardante le esigenze cautelari. Il Tribunale ha tutt'altro che arbitrariamente segnalato che non è trascorso un significativo lasso di tempo dai fatti, protrattisi fino all'inizio del 2020, e che comunque il ricorrente ha tenuto una condotta idonea a porre in evidenza la sua specifica attitudine a strumentalizzare a proprio vantaggio la funzione, non avendo avvertito alcuna remora neppure a fronte della consapevolezza di essere sottoposto ad indagini per un fatto analogo, denunciato da tale [OSCURATO:PERSONA] e all'origine delle operazioni di intercettazioni telefoniche, parzialmente dichiarate inutilizzabili per difetto di connessione con i nuovi fatti accertati. Al di là del fatto che quelle operazioni di intercettazione non avessero fornito riscontri alla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], deve tuttavia segnalarsi che il Tribunale ha inteso in primo luogo dare rilievo a quella denuncia e alle indagini che ne erano conseguite, sottolineando come quel tipo di rischio, di cui era consapevole, non avessero dissuaso il ricorrente dall'approfittare della funzione, a dimostrazione di un radicato e persistente atteggiamento, espressivo di concreto pericolo di recidivanza. D'altro canto, è stato altresì sottolineato come nel periodo intermedio il ricorrente fosse stato sospeso e di seguito riammesso a servizi attivi, così da rendere nuovamente concreto il rischio di nuove analoghe condotte illecite, risultando inconferente l'assunto, peraltro non specificamente suffragato, del prossimo congedo a partire dal 2023. Non confutano tali rilievi le deduzioni difensive, volte a riproporre argomenti che il Tribunale ha valutato, ma reputato non decisivi, non potendosi considerare rilevante neppure il fatto che l'episodio riguardante tale Marotta, valutato non isolatamente ma nel quadro di un più pregnante giudizio personologico, fosse desumibile da un'informativa fondata su conversazioni in questa sede inutilizzabili, o il fatto che il ricorrente nel gennaio 2022, dopo che i fatti erano venuti alla luce, avesse redatto, una volta riammesso in servizio, un'informativa a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Deve ritenersi invece che la valutazione del Tribunale dia conto del concreto e attuale pericolo di reiterazione e giustifichi l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale, quale misura idonea ad allontanare il ricorrente dalle situazioni nelle quali si era manifestata la sua specifica attitudine. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del
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