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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15750/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha compiutamente indicato le ragioni che la hanno indotta a ritenere, in accordo con il giudice di primo grado, che [OSCURATO:PERSONA] violò, ed il 29 settembre 2013, la prescrizione connessa alla contingente sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omettendo di presentarsi presso il Commissariato di P.S.

«S.

Ferdinando» di Napoli tra le 9:00 e le 12:00; che l'imputato, con il primo motivo di ricorso, denuncia, in termini di assoluta genericità, la legittimità delle valutazioni dedicate dai giudici di merito all'elemento psicologico del reato senza, nondimeno, addurre alcun elemento a sostegno della ricostruzione secondo cui egli avrebbe posto in essere gli illeciti ascrittigli in carenza di dolo ovvero, al più, per mera disattenzione; che la motivazione della sentenza impugnata, specie nella parte dedicata alla non occasionalità della condotta illecita ed alla spregiudicatezza mostrata dall'imputato, peraltro gravato da numerose condanne definitive nel sottrarsi alla prescrizione stabilita a suo carico, supporta adeguatamente il rigetto delle censure vertenti sul trattamento sanzionatorio e, in specie, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha compiutamente indicato le ragioni che la hanno indotta a ritenere, in accordo con il giudice di primo grado, che [OSCURATO:PERSONA] violò, ed il 29 settembre 2013, la prescrizione connessa alla contingente sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omettendo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. «S. Ferdinando» di Napoli tra le 9:00 e le 12:00; che l'imputato, con il primo motivo di ricorso, denuncia, in termini di assoluta genericità, la legittimità delle valutazioni dedicate dai giudici di merito all'elemento psicologico del reato senza, nondimeno, addurre alcun elemento a sostegno della ricostruzione secondo cui egli avrebbe posto in essere gli illeciti ascrittigli in carenza di dolo ovvero, al più, per mera disattenzione; che la motivazione della sentenza impugnata, specie nella parte dedicata alla non occasionalità della condotta illecita ed alla spregiudicatezza mostrata dall'imputato, peraltro gravato da numerose condanne definitive nel sottrarsi alla prescrizione stabilita a suo carico, supporta adeguatamente il rigetto delle censure vertenti sul trattamento sanzionatorio e, in specie, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore
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