CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 09978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del ricorrente dal GIP dello stesso tribunale, in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (nella specie famiglia mafiosa di Torretta). Si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., in quanto il Tribunale, a fronte di soggetto già gravato da una precedente sentenza di condanna irrevocabile, ne aveva ritenuto la gravità indiziaria in ordine alla permanenza della partecipazione affermando, in distonia con i principi di diritto enunciati da questa Corte, la natura a tempo indeterminato del vincolo instaurato dal partecipe con il sodalizio mafioso, non interrotto da periodi di detenzione e in assenza di pertinenti indici dimostrativi di permanenza per il periodo successivo oggetto di contestazione, poiché antecedenti alla condanna ovvero manifestamente inidonei a corroborare l'ipotesi di una continuativa adesione al sodalizio. In particolare, ai fini della gravità indiziaria della ritenuta permanenza della condotta di partecipazione, non decisivo era il contenuto dell'intercettazione ambientale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e Antonio di Maggio che il Tribunale del riesame aveva "deprivato" di un avverbio ("forse") che evidenziava la natura del tutto congetturale del riferimento operato al ricorrente; parimenti priva di rilievo indiziario era l'attività di osservazione e controllo che aveva asseverato incontri anche con i sodali, stante l'assenza di conoscenza dei motivi e dei contenuti di tali incontri; analoga carenza era riscontrabile nelle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], riferite alla pregressa conoscenza del ricorrente, in quanto relative ad un periodo temporale non più attuale. 2. il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/1/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Osserva il Collegio che - anche a prescindere dal rilievo attribuito al contenuto dell'intercettazione oggetto del denunciato "travisamento" riportata a pag. 12 dell'ordinanza impugnata e del difetto di attualità in ordine alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle quali il Tribunale del riesame omette qualunque indicazione in ordine al contesto temporale della partecipazione - il Tribunale del riesame ha richiamato altri e pertinenti elementi di prova altamente dimostrativi, sotto il piano della gravità indiziaria, della continuità della partecipazione del ricorrente in seno alla famiglia mafiosa di origine. Così all'indagato è ascritto, da parte di altri appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], il compimento di un'azione ritorsiva a cagione di precedenti contrasti di mafia; lo stesso è deputato a risolvere conflitti in ragione della sua caratura mafiosa. Inoltre, si è anche evidenziato come altro sodale di rango della locale famiglia abbia affermato, conversando anche con altro coimputato, come proprio il ricorrente fosse tra coloro che sarebbero stati certamente in pericolo poiché monitorato dalla polizia giudiziaria nell'ambito delle attività investigative in corso. La circostanza, poi, che tra i sodali ci si interessi ad appianare questioni insorte tra il ricorrente con il fratello [OSCURATO:PERSONA] nascenti da recriminazioni sorte durante il periodo di detenzione del primo, tanto da doverne interessare il capo della locale famiglia, dimostra logicamente come i "riferimenti" del passato non fossero affatto questioni chiuse, ma ancora aperte ed involgenti gli equilibri all'interno della cosca, tanto da dover trovare soluzione mediante le regole poste dall'organizzazione e valevoli, con stretta attualità, per i propri associati. Infine, in tale contesto, si sono letti in senso indiziario i ripetuti incontri del ricorrente con i correi ed altri soggetti contigui a [OSCURATO:PERSONA], tra cui la partecipazione del Mannino ad incontri riservati con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Puglisi. Di conseguenza, nell'ambito della ricostruzione del quadro di gravità indiziaria operato dall'ordinanza impugnata, il richiamo alla precedente condanna irrevocabile del ricorrente in ordine alla partecipazione alla famiglia mafiosa di Torretta, non assume valenza "esclusiva", ma si pone quale logico antecedente fattuale che ha consentito al giudice del merito di leggere in chiave associativa, sulla scorta anche delle propalazioni del collaboratore di giustizia, gli ulteriori elementi a carico risultanti dalle investigazioni svolte. E tale giudicato - proprio in riferimento ai contenuti delle intercettazioni che fanno riferimento a pregresse vicende della cosca - è stato anche correttamente apprezzato quale logico filo conduttore per contestualizzare, in un'ottica di permanenza associativa, il contenuto dei dialoghi captati, la cui valutazione ed interpretazione non può essere sindacata in questa sede se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, rv. 257784; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, Rv. 268389).4. In conclusione, va rigettato il ricorso condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 2/2/2022. Il Consigliere es