CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA i Ki -C----el,C)6(5,C1. sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, alla via Sicilia n. 66 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 417, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 10.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, gli avvisi di accertamento n. T6X03BC03099/2017, relativo ad Ires, Iva ed kap, con riferimento all'anno 2012, e n. T6X03BC03111/2017, attinente all'Iva, in relazione all'anno 2013. Spiegava l'Amministrazione finanziaria che mentre era in corso una verifica fiscale presso la sede della società, avente ad oggetto l'anno 2014, essendo emersi indizi di rapporti commerciali della società con imprese c.d. cartiere, e comunque la sovrafatturazione di prestazioni di sponsorizzazione, il 17.10.2017 era stato consegnato alla contribuente il questionario n. Q00427/2017, ed era stata domandata alla società specifica documentazione in relazione all'anno 2013. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di fornire la documentazione anche in riferimento all'anno 2012, come riportato nel [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione giornaliero. In data 23 novembre 2017 erano stati notificati alla società gli avvisi di accertamento per cui è causa. 2. La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Treviso proponendo plurime censure, ed innanzitutto contestando l'intervenuta violazione del principio del contraddittorio, tenendo conto che risultava oggetto di accertamento anche VIVA, che è tributo armonizzato, e comunque lamentando la violazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000. La CTP riuniva i ricorsi e li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento. 3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, riaffermando che si trattava di un accertamento svolto a tavolino, che non richiedeva contraddittorio preventivo, comunque svoltosi, e neppure il riconoscimento dell'invocato termine dilatorio. La CTR rigettava il ricorso proposto dall'Ente impositore. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a due strumenti di impugnazione. La società resiste mediante ampio controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente applicato la normativa indicata, in quanto non era necessario il riconoscimento al contribuente del termine dilatorio di sessanta giorni perché trattavasi di accertamento svolto a tavolino. 2. Mediante il secondo strumento d'impugnazione, anch'esso proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la violazione e falsa applicazione ancora dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto "illegittimi gli avvisi impugnati, per mancata istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale" (ric., p. 11), e non aver tenuto conto, in materia di Iva, della necessaria "prova di resistenza". 3. Preliminarmente occorre rilevare che non appare fondata la censura proposta dalla controricorrente secondo cui l'impugnativa introdotta dall'Agenzia delle Entrate risulterebbe inammissibile, perché in realtà volta a richiedere la rinnovazione del giudizio sul fatto. L'Amministrazione finanziaria propone censure in ordine alla ritenuta inesatta applicazione di provvedimenti normativi, e contesta pertanto questioni di diritto. 4. Tanto premesso, non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l'istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege. Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla quinta sezione civile del Giudice di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie l'istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio ; ,C-vn - della causa a nuovo ruolo innanzi alla „Tir