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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 41304/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23408/2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già S.P.A.), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difensa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 23408/2012 Numero sezionale 6257/2021 Numero di raccolta generale 41304/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

VENETO, n. 70/05/11, depositata il 15/07/2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sopra indicata, che, in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento, ai fini Ires, Irap, Iva, per il 2003 e per il 2004, che recuperavano a tassazione ricavi non dichiarati e Iva indebitamente detratta, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio ha riconosciuto la legittimità di una ripresa (“costi non di competenza”) per il 2004, e quanto al resto ha confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva annullato gli atti impositivi.

Il ricorso per cassazione dell’ufficio è rivolto soltanto alla parte della sentenza d’appello relativa all’accertamento per il 2003, in quanto (lo attesta l’Agenzia a pagina 20 del medesimo ricorso), in ordine all’accertamento per il 2004, la società contribuente ha aderito alla definizione della lite, ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011.

2. Con istanza datata 03/06/2019 la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, dando atto di avere presentato, il 23/05/2019, in relazione all’accertamento per il 2003, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al pagamento (con modello F24), in unica rata (pari a euro 12.100,00), dell’intero importo dovuto per la definizione r.g. n. 23408/2012 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 23408/2012 Numero sezionale 6257/2021 Numero di raccolta generale 41304/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 agevolata.

L’istanza di sospensione del giudizio è corredata della documentazione di riscontro.

3. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6, del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.

Pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell’articolo 6, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31/12/2020.

Come disposto dall’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23408/2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già S.P.A.), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difensa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 23408/2012 Numero sezionale 6257/2021 Numero di raccolta generale 41304/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 70/05/11, depositata il 15/07/2011. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sopra indicata, che, in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento, ai fini Ires, Irap, Iva, per il 2003 e per il 2004, che recuperavano a tassazione ricavi non dichiarati e Iva indebitamente detratta, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio ha riconosciuto la legittimità di una ripresa (“costi non di competenza”) per il 2004, e quanto al resto ha confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva annullato gli atti impositivi. Il ricorso per cassazione dell’ufficio è rivolto soltanto alla parte della sentenza d’appello relativa all’accertamento per il 2003, in quanto (lo attesta l’Agenzia a pagina 20 del medesimo ricorso), in ordine all’accertamento per il 2004, la società contribuente ha aderito alla definizione della lite, ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011. 2. Con istanza datata 03/06/2019 la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, dando atto di avere presentato, il 23/05/2019, in relazione all’accertamento per il 2003, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al pagamento (con modello F24), in unica rata (pari a euro 12.100,00), dell’intero importo dovuto per la definizione r.g. n. 23408/2012 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 23408/2012 Numero sezionale 6257/2021 Numero di raccolta generale 41304/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 agevolata. L’istanza di sospensione del giudizio è corredata della documentazione di riscontro. 3. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6, del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell’articolo 6, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31/12/2020. Come disposto dall’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M. La Corte dichiara estinto
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