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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14633/2026

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9/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto del 31.01.2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 650 cod. pen., 137 comma 1 e 9, 113 comma 3 e 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di mesi otto di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello sarebbe incorsa in violazione di legge, avendo ritenuto che il termine di prescrizione sarebbe giunto a maturazione il giorno 8.5.2025, sull'assunto che fossero intervenuti due periodi di sospensione ex art. 420 quater c.p.p., disposizione, tuttavia, non applicabile in quanto l'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] non era stata correttamene dichiarata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I reati si sarebbero consumati in data 8/5/2019.

Il termine di prescrizione massima, pertanto, sarebbe giunto a maturazione in data 8/5/2024.

Va, però considerato che il decorso del termine è rimasto sospeso ex art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, dopo la scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e sino alla pronuncia della sentenza di appello. 2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli 10 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c.

Polichetti, Rv. 288175 - 01).

Nel caso di specie, risalendo i reati al giorno 8/5/2019, poiché il termine di prescrizione era stato sospeso dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado, spirato il 30 aprile 2024, sino alla pronuncia della sentenza d'appello, intervenuta il 29 aprile 2025, deve escludersi che sia intervenuta la prescrizione dei reati, non consentendo l'inammissibilità del ricorso di computare, ai fini della prescrizione, il lasso temporale successivo alla pronuncia della sentenza di appello.

Le doglianze difensive, anche a volerne assumere la fondatezza,risulterebbero, quindi, irrilevanti in quanto i termini di prescrizione, anche nella prospettazione difensiva, non sarebbero spirati alla data della pronuncia della sentenza impugnata.

3. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle mmende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto del 31.01.2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 650 cod. pen., 137 comma 1 e 9, 113 comma 3 e 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di mesi otto di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello sarebbe incorsa in violazione di legge, avendo ritenuto che il termine di prescrizione sarebbe giunto a maturazione il giorno 8.5.2025, sull'assunto che fossero intervenuti due periodi di sospensione ex art. 420 quater c.p.p., disposizione, tuttavia, non applicabile in quanto l'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] non era stata correttamene dichiarata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I reati si sarebbero consumati in data 8/5/2019. Il termine di prescrizione massima, pertanto, sarebbe giunto a maturazione in data 8/5/2024. Va, però considerato che il decorso del termine è rimasto sospeso ex art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, dopo la scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e sino alla pronuncia della sentenza di appello. 2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli 10 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, Rv. 288175 - 01). Nel caso di specie, risalendo i reati al giorno 8/5/2019, poiché il termine di prescrizione era stato sospeso dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado, spirato il 30 aprile 2024, sino alla pronuncia della sentenza d'appello, intervenuta il 29 aprile 2025, deve escludersi che sia intervenuta la prescrizione dei reati, non consentendo l'inammissibilità del ricorso di computare, ai fini della prescrizione, il lasso temporale successivo alla pronuncia della sentenza di appello. Le doglianze difensive, anche a volerne assumere la fondatezza,risulterebbero, quindi, irrilevanti in quanto i termini di prescrizione, anche nella prospettazione difensiva, non sarebbero spirati alla data della pronuncia della sentenza impugnata. 3. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle mmende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara P.Q.M