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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:785
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005CJ0257_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE – Libera prestazione dei servizi – Obbligo previsto dalla normativa nazionale di avere la sede della società od una sede stabile nel territorio nazionale per poter esercitare un’attività di prestazione di servizi di ispezione delle caldaie e delle apparecchiature con sistemi a pressione («Kesselprüfstelle»)

[OSCURATO:PERSONA]

1) La Repubblica austriaca, prevedendo, all’art. 21, n. 4, della legge federale sulle misure di sicurezza relative alle caldaie a vapore, ai recipienti a pressione, ai recipienti per il trasporto di gas e alle condotte [Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen für Dampfkessel, Druckbehälter, Versandbehälter und Rohrleitungen (Kesselgesetz)], che soltanto i richiedenti stabiliti in Austria possono essere abilitati come organismi verificatori delle caldaie, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 49 CE. 2) La Repubblica austriaca è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005CJ0257_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE – Libera prestazione dei servizi – Obbligo previsto dalla normativa nazionale di avere la sede della società od una sede stabile nel territorio nazionale per poter esercitare un’attività di prestazione di servizi di ispezione delle caldaie e delle apparecchiature con sistemi a pressione («Kesselprüfstelle») [OSCURATO:PERSONA] 1) La Repubblica austriaca, prevedendo, all’art. 21, n. 4, della legge federale sulle misure di sicurezza relative alle caldaie a vapore, ai recipienti a pressione, ai recipienti per il trasporto di gas e alle condotte [Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen für Dampfkessel, Druckbehälter, Versandbehälter und Rohrleitungen (Kesselgesetz)], che soltanto i richiedenti stabiliti in Austria possono essere abilitati come organismi verificatori delle caldaie, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 49 CE. 2) La Repubblica austriaca è condannata alle spese.