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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20255/2026

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lio, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 520/2021depositata il 15/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 10204/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 20255/2026Data pubblicazione 16/06/20261) La causa nasce dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] eBeringheli Basilio nei confronti del Banco di Sicilia, poi confluito inUniCredit S.p.A., per la ripetizione di somme asseritamente indebitamenteaddebitate su un conto corrente bancario, a titolo di anatocismo, interessiultralegali, commissioni e spese non pattuite per iscritto.Il Tribunale di Patti, dopo una CTU contabile, aveva accertatol’illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi e condannatoUnicredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. — poi doBank/doValue — alpagamento di € 12.090,09, oltre interessi e spese, in favore degli attori.A seguito di appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di appello incidentale daparte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Messina ha parzialmenteriformato la decisione: ha confermato l’esistenza di poste negativeindebitamente annotate sul conto alla data del 31 dicembre 1993, ma haescluso che potesse pronunciarsi condanna restitutoria, poiché nonrisultava ricostruito il saldo finale del conto alla chiusura del rapporto.Secondo la Corte, infatti, un indebito accertato in corso di rapportocostituisce solo una posta contabile favorevole al correntista, ma non dàluogo a restituzione se non è dimostrato che, alla chiusura, il correntistaabbia effettivamente pagato un saldo non dovuto.La Corte d’Appello ha inoltre accolto la doglianza di doValue, ritenendoche la società, intervenuta quale cessionaria dei crediti del Banco di Sicilianell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, non potesse esserecondannata alla restituzione di somme derivanti dal rapporto originario tracorrentista e banca cedente.

La pretesa restitutoria, secondo la Corte,restava riferibile alla banca originaria, non alla cessionaria del creditocartolarizzato.Nel ricorso per cassazione (notificato in data 8/4/2022), Scorzacensura la sentenza sotto due profili principali: da un lato, sostiene che laCorte d’Appello avrebbe violato gli artt. 2697 e 115 c.p.c., perché laNumero registro generale 10204/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 20255/2026Data pubblicazione 16/06/2026chiusura del conto e il pagamento del saldo sarebbero stati provati ocomunque ammessi dalle controparti; dall’altro, deduce la violazionedell’art. 111 c.p.c., assumendo che, in caso di successione a titoloparticolare nel diritto controverso, il processo avrebbe dovuto proseguirenei confronti della parte originaria, cioè il Banco di Sicilia/[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, eccepisce l’inammissibilità e comunquel’infondatezza del ricorso, sostenendo che le censure mirano a ottenereuna nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; aggiungeche la Corte d’Appello non ha negato in sé la chiusura del conto, ma harilevato la mancanza del saldo finale, necessario per fondare unacondanna restitutoria.

Ribadisce, infine, che la cessionaria non rispondedei controcrediti del correntista verso la banca cedente, specie nell’ambitodi un’operazione di cartolarizzazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione.Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza(calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione dellasentenza).L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA]. civ., sez.

III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diventi giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Numero registro generale 10204/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 20255/2026Data pubblicazione 16/06/2026Cass. civ., sez.

I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsorisulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez.

II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”; Cass.civ., sez.

III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èstato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleNumero registro generale 10204/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 20255/2026Data pubblicazione 16/06/2026affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”); Cass. civ., sez.

II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistentedichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez.

I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MNumero registro generale 10204/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 20255/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 2.000 oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 2/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lio, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 520/2021depositata il 15/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 10204/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 20255/2026Data pubblicazione 16/06/20261) La causa nasce dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] eBeringheli Basilio nei confronti del Banco di Sicilia, poi confluito inUniCredit S.p.A., per la ripetizione di somme asseritamente indebitamenteaddebitate su un conto corrente bancario, a titolo di anatocismo, interessiultralegali, commissioni e spese non pattuite per iscritto.Il Tribunale di Patti, dopo una CTU contabile, aveva accertatol’illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi e condannatoUnicredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. — poi doBank/doValue — alpagamento di € 12.090,09, oltre interessi e spese, in favore degli attori.A seguito di appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di appello incidentale daparte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Messina ha parzialmenteriformato la decisione: ha confermato l’esistenza di poste negativeindebitamente annotate sul conto alla data del 31 dicembre 1993, ma haescluso che potesse pronunciarsi condanna restitutoria, poiché nonrisultava ricostruito il saldo finale del conto alla chiusura del rapporto.Secondo la Corte, infatti, un indebito accertato in corso di rapportocostituisce solo una posta contabile favorevole al correntista, ma non dàluogo a restituzione se non è dimostrato che, alla chiusura, il correntistaabbia effettivamente pagato un saldo non dovuto.La Corte d’Appello ha inoltre accolto la doglianza di doValue, ritenendoche la società, intervenuta quale cessionaria dei crediti del Banco di Sicilianell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, non potesse esserecondannata alla restituzione di somme derivanti dal rapporto originario tracorrentista e banca cedente. La pretesa restitutoria, secondo la Corte,restava riferibile alla banca originaria, non alla cessionaria del creditocartolarizzato.Nel ricorso per cassazione (notificato in data 8/4/2022), Scorzacensura la sentenza sotto due profili principali: da un lato, sostiene che laCorte d’Appello avrebbe violato gli artt. 2697 e 115 c.p.c., perché laNumero registro generale 10204/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 20255/2026Data pubblicazione 16/06/2026chiusura del conto e il pagamento del saldo sarebbero stati provati ocomunque ammessi dalle controparti; dall’altro, deduce la violazionedell’art. 111 c.p.c., assumendo che, in caso di successione a titoloparticolare nel diritto controverso, il processo avrebbe dovuto proseguirenei confronti della parte originaria, cioè il Banco di Sicilia/[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, eccepisce l’inammissibilità e comunquel’infondatezza del ricorso, sostenendo che le censure mirano a ottenereuna nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; aggiungeche la Corte d’Appello non ha negato in sé la chiusura del conto, ma harilevato la mancanza del saldo finale, necessario per fondare unacondanna restitutoria. Ribadisce, infine, che la cessionaria non rispondedei controcrediti del correntista verso la banca cedente, specie nell’ambitodi un’operazione di cartolarizzazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione.Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza(calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione dellasentenza).L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA]. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diventi giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Numero registro generale 10204/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 20255/2026Data pubblicazione 16/06/2026Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsorisulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”; Cass.civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èstato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleNumero registro generale 10204/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 20255/2026Data pubblicazione 16/06/2026affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”); Cass. civ., sez. II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistentedichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez. I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MNumero registro generale 10204/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 20255/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 2.000 oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 2/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]